| iarezza e omogeneità a livello internazionale della disciplina; occorreva, infatti, che ogni Stato (i) delineasse con estrema precisione la fattispecie in esame, (ii) individuasse i periodi di imposta assoggettabili a tale procedura, i soggetti beneficiari e (iii) determinasse le pene e le sanzioni che sarebbero state comminate. Ciò senza trascurare il necessario coinvolgimento d | e in esame, (ii) individuasse i | periodi di imposta | assoggettabili a tale procedura | Diritto24.IlSole24Ore |
| o” (le società di cui all’art. 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”) e delle società che presentano per tre periodi di imposta consecutivi dichiarazioni in perdita fiscale. La ricorrente ne denuncia il contrasto con l’art. 49, primo comma, numero 2), dello statuto, che riserva alla Regione «quattro decimi e | società che presentano per tre | periodi di imposta | consecutivi dichiarazioni in pe | Corte Costituzionale |
| siddette “di comodo”) di cui all’art. 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sia delle società che presentano per tre periodi di imposta consecutivi dichiarazioni in perdita fiscale. La ricorrente sostiene che la riserva quinquennale all’Erario dell’intero ammontare di tali maggiori entrate è illegittima, perché non | società che presentano per tre | periodi di imposta | consecutivi dichiarazioni in pe | Corte Costituzionale |
| ovute e iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis, si applica una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali è ancora in corso il termine per l’accertamento, è sottoposta a controllo da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza e | contribuente relativa a tutti i | periodi di imposta | successivi a quelli condonati, | Corte Costituzionale |
| n altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi. 5. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla meta' al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, qua | essa indole vengono commesse in | periodi di imposta | diversi, si applica la sanzione | Gazzetta Ufficiale |