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i finanziari" e "proteggere l'anonimato". Moderatrice una giornalista che lavora per la Farnesina L'homepage del sito che organizza il convegno “L’evasione fiscale è illegale, l’elusione delle imposte non lo è”. Con questo slogan la Gringas International Società Anonima invita i commercialisti italiani alla conferenza “I paradisi fiscali nel 2011 e le società offshore: la frontiera tra il l | e organizza il convegno “L’evasione fiscale è illegale, l’elusione delle | imposte | non lo è”. Con questo slogan la Gringas International Società Anonima in | Il Fatto Quotidiano | |
zio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende». In siffatto contesto, la «totale vanificazione dell’indennità» di espropriazione, che le Sezioni Unite della Corte di cassazione mirano a scongiurare, | modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle | imposte | o di altri contributi o delle ammende». In siffatto contesto, la «total | Corte Costituzionale | |
a dei diritti fondamentali degli individui. Tale principio conserva validità anche con riferimento alle misure che lo Stato adotta in questa materia al fine di «assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende» di cui al capoverso dell’art. 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU. Questa norma, interpretata anche alla luce dell’orientamento della giurisprud | Stato adotta in questa materia al fine di «assicurare il pagamento delle | imposte | o di altri contributi o delle ammende» di cui al capoverso dell’art. 1 d | Corte Costituzionale | |
asi per chi ha a cuore il 730. È una specie di Sherlock Holmes degli evasori malgrado le apparenze da zia un po' svampita che fa il limoncello. Cresciuta professionalmente nel sottobosco delle imposte , fa il suo salto di qualità nel 2006, quando dalla Toscana (dove era arrivata a essere capo dell'Accertamento regionale) sbarca a Roma al seguito del nuovo direttore delle Entrate, il Visco-bo | a che fa il limoncello. Cresciuta professionalmente nel sottobosco delle | imposte | , fa il suo salto di qualità nel 2006, quando dalla Toscana (dove era arr | Il Giornale | |
denuncie dei redditi o nelle scelte operative in particolare quelle finanziarie"."Si ricordi fra l’altro - prosegue la nota - che la contestata evasione fiscale è pari a poco più dell’1% delle imposte pagate che negli anni oggetto di contestazione hanno superato i 560 milioni di euro. Tutti i testimoni, nessuno escluso, hanno confermato tali situazioni, soprattutto dopo la discesa in politi | ota - che la contestata evasione fiscale è pari a poco più dell’1% delle | imposte | pagate che negli anni oggetto di contestazione hanno superato i 560 mili | Il Giornale | |
e, a prescindere dal fatto che essa sia stata effettuata in evasione di imposta o meno. Per questi soggetti, infatti, oltre alle sanzioni del monitoraggio occorrerà tenere in considerazione le imposte sui rendimenti finanziari (e le relative sanzioni), imposte che potranno peraltro determinarsi – non senza difficoltà – su base analitica o su base forfetaria. Per contro, per chi avesse accum | tre alle sanzioni del monitoraggio occorrerà tenere in considerazione le | imposte | sui rendimenti finanziari (e le relative sanzioni), imposte che potranno | Diritto24.IlSole24Ore | |
evasione di imposta o meno. Per questi soggetti, infatti, oltre alle sanzioni del monitoraggio occorrerà tenere in considerazione le imposte sui rendimenti finanziari (e le relative sanzioni), imposte che potranno peraltro determinarsi – non senza difficoltà – su base analitica o su base forfetaria. Per contro, per chi avesse accumulato le attività oggetto di emersione soltanto negli ultimi | derazione le imposte sui rendimenti finanziari (e le relative sanzioni), | imposte | che potranno peraltro determinarsi – non senza difficoltà – su base anal | Diritto24.IlSole24Ore | |
ù conveniente il ricorso al nuovo ravvedimento operoso che è al momento in discussione insieme alla legge di stabilità 2015, perché con esso si procede direttamente alla rideterminazione delle imposte dovute, senza passare per il confronto preventivo con l'Agenzia delle Entrate, il cui consenso è imprescindibile ai fini della VD. Dulcis in fundo, per quanto concerne più direttamente i profe | 015, perché con esso si procede direttamente alla rideterminazione delle | imposte | dovute, senza passare per il confronto preventivo con l'Agenzia delle En | Diritto24.IlSole24Ore | |
imposte evase. La stima del cosiddetto ‘tax gap’ è contenuta nel Rapporto sull’evasione fiscale che il Ministro dell’economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, ha illustrato al Consiglio dei Ministr | 014 - Ammonta mediamente a 91 miliardi l’anno l’importo delle principali | imposte | evase. La stima del cosiddetto ‘tax gap’ è contenuta nel Rapporto sull’e | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
rano di concerto al fine di contrastare l’evasione fiscale offshore e migliorare la compliance fiscale internazionale affinché tutti i cittadini contribuiscano in modo equo al versamento delle imposte dovute per legge. Di recente abbiamo intensificato la nostra cooperazione collaborando allo sviluppo di un "Modello di Accordo Intergovernativo finalizzato a migliorare la Tax Compliance e ad | finché tutti i cittadini contribuiscano in modo equo al versamento delle | imposte | dovute per legge. Di recente abbiamo intensificato la nostra cooperazion | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
nno escluso che la società avesse realizzato una frode fiscale ed hanno invece affermato che la fusione, in sé legittima, era elusiva, cioè era stata fatta allo scopo principale di risparmiare imposte . Sotto il profilo penale, la Corte di Appello di Roma, con sentenza definitiva, ha pienamente accolto la tesi degli imputati, riconoscendo che la fusione era legittima e sorretta da valide rag | , era elusiva, cioè era stata fatta allo scopo principale di risparmiare | imposte | . Sotto il profilo penale, la Corte di Appello di Roma, con sentenza defi | Il Giornale | |
l’applicazione degli studi di settore e i requisiti previsti per l’attribuzione della partita Iva oltre che per operare a livello intracomunitario. Pagina 6 2.2 VERIFICHE E CONTROLLI MIRATI IMPOSTE DIRETTE – IVA – IRAP N. interventi Maggiori imposte e rilievi constatati IVA IMPOSTE DIRETTE IRAP RITENUTE (maggiori imposte) (maggiori imponibili) (maggiori imponibili) (non operate) 2007 12 | a livello intracomunitario. Pagina 6 2.2 VERIFICHE E CONTROLLI MIRATI | IMPOSTE | DIRETTE – IVA – IRAP N. interventi Maggiori imposte e rilievi constatat | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
previsti per l’attribuzione della partita Iva oltre che per operare a livello intracomunitario. Pagina 6 2.2 VERIFICHE E CONTROLLI MIRATI IMPOSTE DIRETTE – IVA – IRAP N. interventi Maggiori imposte e rilievi constatati IVA IMPOSTE DIRETTE IRAP RITENUTE (maggiori imposte) (maggiori imponibili) (maggiori imponibili) (non operate) 2007 12.375 709 7.299 5.152 22 2008 17.309 790 7.288 5.251 2 | E CONTROLLI MIRATI IMPOSTE DIRETTE – IVA – IRAP N. interventi Maggiori | imposte | e rilievi constatati IVA IMPOSTE DIRETTE IRAP RITENUTE (maggiori imposte | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
partita Iva oltre che per operare a livello intracomunitario. Pagina 6 2.2 VERIFICHE E CONTROLLI MIRATI IMPOSTE DIRETTE – IVA – IRAP N. interventi Maggiori imposte e rilievi constatati IVA IMPOSTE DIRETTE IRAP RITENUTE (maggiori imposte) (maggiori imponibili) (maggiori imponibili) (non operate) 2007 12.375 709 7.299 5.152 22 2008 17.309 790 7.288 5.251 23 2009 9.425 673 6.895 5.422 68 2 | TE – IVA – IRAP N. interventi Maggiori imposte e rilievi constatati IVA | IMPOSTE | DIRETTE IRAP RITENUTE (maggiori imposte) (maggiori imponibili) (maggiori | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
ello intracomunitario. Pagina 6 2.2 VERIFICHE E CONTROLLI MIRATI IMPOSTE DIRETTE – IVA – IRAP N. interventi Maggiori imposte e rilievi constatati IVA IMPOSTE DIRETTE IRAP RITENUTE (maggiori imposte ) (maggiori imponibili) (maggiori imponibili) (non operate) 2007 12.375 709 7.299 5.152 22 2008 17.309 790 7.288 5.251 23 2009 9.425 673 6.895 5.422 68 2010 9.559 1.109 8.920 8.557 331 2011 9.9 | imposte e rilievi constatati IVA IMPOSTE DIRETTE IRAP RITENUTE (maggiori | imposte | ) (maggiori imponibili) (maggiori imponibili) (non operate) 2007 12.375 7 | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
.3 INDAGINI ANTIFRODE Questa linea di attività si sviluppa su due fronti, il primo riguarda le analisi volte a individuare fenomeni fraudolenti in materia di Iva, nazionale e comunitaria, e di imposte dirette, di particolare entità e complessità, il secondo riguarda le conseguenti attività operative. Dal 2008, viene attuato uno specifico coordinamento con la Guardia di Finanza e l’Agenzia d | re fenomeni fraudolenti in materia di Iva, nazionale e comunitaria, e di | imposte | dirette, di particolare entità e complessità, il secondo riguarda le con | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
ti risultati: raddoppiato il numero delle segnalazioni effettuate e individuate consistenti disponibilità estere non dichiarate. Pagina 9 3 ACCERTAMENTI Pagina 10 3.1 ACCERTAMENTI PARZIALI IMPOSTE DIRETTE DA SEGNALAZIONI CENTRALIZZATE BASATE SU INCROCI DEI DATI PRESENTI IN ANAGRAFE TRIBUTARIA Per alcuni tipi di redditi il controllo del dichiarato viene effettuato mediante incroci con i | hiarate. Pagina 9 3 ACCERTAMENTI Pagina 10 3.1 ACCERTAMENTI PARZIALI | IMPOSTE | DIRETTE DA SEGNALAZIONI CENTRALIZZATE BASATE SU INCROCI DEI DATI PRESENT | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
o con i contratti registrati). La strategia perseguita nel quinquennio ha consentito di aumentare considerevolmente il numero dei controlli (+80%), con un conseguente incremento delle maggiori imposte accertate (+54%). Questa strategia ha finalità soprattutto preventive: maggiori controlli, infatti, fanno comprendere le potenzialità degli incroci, con l’effetto di dissuadere l’omessa o infe | umero dei controlli (+80%), con un conseguente incremento delle maggiori | imposte | accertate (+54%). Questa strategia ha finalità soprattutto preventive: m | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
omessa o infedele dichiarazione dei redditi accertabili tramite gli incroci. Grazie al miglioramento e al potenziamento degli incroci si è inoltre registrato un notevole aumento delle maggiori imposte definite (+238%), come si evince dalla tabella che segue. Dal 2011, inoltre, una parte consistente di questa tipologia di accertamenti è stata affidata al Centro Operativo di Pescara (e alla s | degli incroci si è inoltre registrato un notevole aumento delle maggiori | imposte | definite (+238%), come si evince dalla tabella che segue. Dal 2011, inol | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
i contribuenti interessati. Sono stati così definiti oltre 22 mila accertamenti parziali, per un incasso di oltre 47 milioni di euro, impegnando circa 100 risorse. Pagina 11 3.2 ACCERTAMENTI IMPOSTE DIRETTE – IVA – IRAP 3.2.1 ACCERTAMENTI ESEGUITI Gli accertamenti in materia di Imposte sui redditi, Iva e Irap rappresentano la linea di attività principale per il recupero dell’evasione preg | ioni di euro, impegnando circa 100 risorse. Pagina 11 3.2 ACCERTAMENTI | IMPOSTE | DIRETTE – IVA – IRAP 3.2.1 ACCERTAMENTI ESEGUITI Gli accertamenti in mat | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
, per un incasso di oltre 47 milioni di euro, impegnando circa 100 risorse. Pagina 11 3.2 ACCERTAMENTI IMPOSTE DIRETTE – IVA – IRAP 3.2.1 ACCERTAMENTI ESEGUITI Gli accertamenti in materia di Imposte sui redditi, Iva e Irap rappresentano la linea di attività principale per il recupero dell’evasione pregressa. La strategia perseguita nel quinquennio ha avuto come obiettivo quello di aumenta | – IVA – IRAP 3.2.1 ACCERTAMENTI ESEGUITI Gli accertamenti in materia di | Imposte | sui redditi, Iva e Irap rappresentano la linea di attività principale pe | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
la qualità dei controlli e, conseguentemente, il recupero di evasione pregressa. L’aumento numerico è stato molto consistente tra il 2008 e il 2009 e accompagnato dalla crescita delle maggiori imposte accertate. L’incremento dei volumi, rispetto alle risorse disponibili, ha tuttavia determinato una diminuzione dell’efficacia attesa dagli accertamenti sui soggetti di minori dimensioni che ha | tente tra il 2008 e il 2009 e accompagnato dalla crescita delle maggiori | imposte | accertate. L’incremento dei volumi, rispetto alle risorse disponibili, h | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
izio e la fine del periodo le quantità hanno così registrato un incremento del 16%, mentre i risultati sono più che raddoppiati (+110%), superando la soglia dei 30 miliardi di euro di maggiori imposte accertate. Pagina 12 3.2.2 ACCERTAMENTI DEFINITI CON ADESIONE E ACQUIESCENZA I risultati più significativi delle attività di accertamento sono rappresentati dalle maggiori imposte definite. | oppiati (+110%), superando la soglia dei 30 miliardi di euro di maggiori | imposte | accertate. Pagina 12 3.2.2 ACCERTAMENTI DEFINITI CON ADESIONE E ACQUIE | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
i maggiori imposte accertate. Pagina 12 3.2.2 ACCERTAMENTI DEFINITI CON ADESIONE E ACQUIESCENZA I risultati più significativi delle attività di accertamento sono rappresentati dalle maggiori imposte definite. L’andamento numerico delle definizioni si è mantenuto abbastanza costante nel quinquennio (in rapporto ai volumi complessivi degli accertamenti effettuati), mentre quello della maggi | icativi delle attività di accertamento sono rappresentati dalle maggiori | imposte | definite. L’andamento numerico delle definizioni si è mantenuto abbastan | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
essiva: rispetto all’inizio del quinquennio l’incremento è stato del 58% nel 2008, del 138% nel 2009, del 215% nel 2010 e del 272 % nel 2011. Pagina 13 3.2.3 DISTRIBUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI IMPOSTE DIRETTE, IVA E IRAP PER TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE Gli accertamenti nei confronti dei Grandi contribuenti (imprese con volume di affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro) sono via vi | e del 272 % nel 2011. Pagina 13 3.2.3 DISTRIBUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI | IMPOSTE | DIRETTE, IVA E IRAP PER TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE Gli accertamenti nei c | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
vigore dal 2009, che attribuisce la competenza in materia ad apposite strutture regionali. La tabella evidenzia che, all’aumento dei controlli, è corrisposto un pari incremento delle maggiori imposte accertate (+255% nel quinquennio, la qualità ha dunque retto all’aumento dei volumi in modo proporzionale). L’incremento degli interventi ha consentito di recepire la misura introdotta dell’ar | l’aumento dei controlli, è corrisposto un pari incremento delle maggiori | imposte | accertate (+255% nel quinquennio, la qualità ha dunque retto all’aumento | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
mensioni (con volume di ricavi compreso tra 5 e 100 milioni di euro) hanno registrato un sensibile incremento numerico (+43%) e un notevolissimo miglioramento qualitativo (+160% delle maggiori imposte accertate). Anche in questo caso, l’incremento degli interventi ha consentito di recepire la misura introdotta dell’art. 42 della legge n. 388/2000 (controllo almeno quadriennale dei soggetti | +43%) e un notevolissimo miglioramento qualitativo (+160% delle maggiori | imposte | accertate). Anche in questo caso, l’incremento degli interventi ha conse | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
viduazione dei redditi di entità più consistente (non a caso è stato recentemente rinnovato con le disposizioni introdotte dall’art. 22 del D.L. n. 78 del 2010). Pagina 17 3.2.4 ACCERTAMENTI IMPOSTE DIRETTE, IVA E IRAP ASSISTITI DA INDAGINI FINANZIARIE Gli accertamenti per i quali sono state utilizzate le indagini finanziarie sono progressivamente aumentati nel corso del quinquennio, in c | te dall’art. 22 del D.L. n. 78 del 2010). Pagina 17 3.2.4 ACCERTAMENTI | IMPOSTE | DIRETTE, IVA E IRAP ASSISTITI DA INDAGINI FINANZIARIE Gli accertamenti p | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
tivi, sia in termini assoluti che con riguardo alla “Mia” media, che si attesta intorno ai 104 mila euro. Pagina 18 3.3 ACCERTAMENTI IN MATERIA DI REGISTRO Per gli accertamenti in materia di imposte di registro, e altre imposte correlate, i volumi sono rimasti sostanzialmente stabili nel quinquennio, con un consistente incremento dei risultati in termini di maggiore imposta accertata. Dop | 3 ACCERTAMENTI IN MATERIA DI REGISTRO Per gli accertamenti in materia di | imposte | di registro, e altre imposte correlate, i volumi sono rimasti sostanzial | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
che con riguardo alla “Mia” media, che si attesta intorno ai 104 mila euro. Pagina 18 3.3 ACCERTAMENTI IN MATERIA DI REGISTRO Per gli accertamenti in materia di imposte di registro, e altre imposte correlate, i volumi sono rimasti sostanzialmente stabili nel quinquennio, con un consistente incremento dei risultati in termini di maggiore imposta accertata. Dopo il picco del 2008, infatti, | REGISTRO Per gli accertamenti in materia di imposte di registro, e altre | imposte | correlate, i volumi sono rimasti sostanzialmente stabili nel quinquennio | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
a più che raddoppiare gli incassi complessivi rispetto al 2007 (+149%). 4.1.2 VERSAMENTI DIRETTI L’incremento registratosi nel tempo è in buona parte da ricondurre al pagamento spontaneo delle imposte , incluse sanzioni e interessi contestati (versamenti diretti a seguito di adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale). Pagina 21 Essi incidono infatti per oltre i due terzi sul totale | si nel tempo è in buona parte da ricondurre al pagamento spontaneo delle | imposte | , incluse sanzioni e interessi contestati (versamenti diretti a seguito d | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
ncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile (GU L 145, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE (GU L 102, pag. | ia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle | imposte | sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: b | Diritto24.IlSole24Ore | |
to normativo Normativa comunitaria 3 L'art. 2 della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU 71, pag. 1301), come modificata dalla sesta direttiva (in prosieguo: la "prima direttiva"), così recita: "Il principio del sistema comune di imposta sul valore aggiun | ia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle | imposte | sulla cifra d'affari (GU 71, pag. 1301), come modificata dalla sesta dir | Diritto24.IlSole24Ore | |
a risulta che l'esattoria dell'IVA di Ve. emanava avviso di liquidazione nei confronti della c. in data 13 ottobre 1997. Gli importi liquidati erano pari a circa 240 milioni di BEF a titolo di imposte e a circa 480 milioni di BEF a titolo di ammende (per un totale di circa EUR 18 milioni). 12. La c. si opponeva a tale ingiunzione dinanzi al Tribunale di primo grado di Verviers. Con decisio | Gli importi liquidati erano pari a circa 240 milioni di BEF a titolo di | imposte | e a circa 480 milioni di BEF a titolo di ammende (per un totale di circa | Diritto24.IlSole24Ore | |
esenzione IVA alla medesima società Au.-Ma., in forza di un'autorizzazione di vendita all'esportazione. 15 Dagli atti di causa risulta che, secondo un'indagine dell'Ispettorato speciale delle imposte , il sig. Ai. e la Au.-Ma. avevano costituito un meccanismo di frode fiscale mediante operazioni di tipo "carosello", nel quale si sarebbero inserite le operazioni concluse con la Re. 16 Il 26 | i causa risulta che, secondo un'indagine dell'Ispettorato speciale delle | imposte | , il sig. Ai. e la Au.-Ma. avevano costituito un meccanismo di frode fisc | Diritto24.IlSole24Ore | |
ni concluse con la Re. 16 Il 26 ottobre 1989, l'esattoria dell'IVA di Verviers emanava avviso di liquidazione nei confronti della Re. per un importo superiore a 4,8 milioni di BEF a titolo di imposte e di poco più di 9,7 milioni di BEF a titolo di ammende (per un totale di circa EUR 360 000). 17 La Re. si opponeva a tale ingiunzione dinanzi al Tribunale di primo grado di Verviers. Con dec | onti della Re. per un importo superiore a 4,8 milioni di BEF a titolo di | imposte | e di poco più di 9,7 milioni di BEF a titolo di ammende (per un totale d | Diritto24.IlSole24Ore | |
lla sesta direttiva costituisce parte integrante del meccanismo dell'IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni. Tale diritto va esercitato immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato le operazioni effettuate a monte (v., in particolare, sentenze 6 luglio 1995, causa C-62/93, BP Soupergaz, Racc. pag. I-1883, punto 18 e 21 marzo 2000, cause riunite C-110/98 | to a limitazioni. Tale diritto va esercitato immediatamente per tutte le | imposte | che hanno gravato le operazioni effettuate a monte (v., in particolare, | Diritto24.IlSole24Ore | |
in una frode commessa dal venditore, l'art. 17 della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, deve essere interpretato nel sens | ia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle | imposte | sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: b | Diritto24.IlSole24Ore | |
e tributario non possono essere causa di nullità del contratto. Si ravvisa anche una violazione dell’art. 3 Cost., dal momento che, essendo le sanzioni volte a circoscrivere l’evasione delle imposte sui redditi, è irragionevole che le stesse si applichino solo alle locazioni per uso abitativo. Sussisterebbe, poi, anche una irragionevole disparità di trattamento tra locatore e conduttore, | momento che, essendo le sanzioni volte a circoscrivere l’evasione delle | imposte | sui redditi, è irragionevole che le stesse si applichino solo alle locaz | Corte Costituzionale | |
trazione di un contratto con canone inferiore a quello effettivo, così come in contrasto con lo stesso parametro sarebbe la riduzione dei canoni, che determinerebbe un gettito inferiore per le imposte sui redditi e per quella annuale di registro. 8.– Anche il Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia – pur non fornendo alcuna descrizione della fattispecie dedotta nel giudizio –, solle | la riduzione dei canoni, che determinerebbe un gettito inferiore per le | imposte | sui redditi e per quella annuale di registro. 8.– Anche il Tribunale di | Corte Costituzionale | |
iativa economica – senza generare alcun incremento di entrate per il fisco. Riducendosi il canone, si ridurrebbe, infatti, anche l’ammontare dell’imposta di registro oltre che il gettito delle imposte dirette. La disciplina in esame creerebbe, ancora, una irragionevole disparità di trattamento tra locazioni ad uso abitativo ed altri tipi di locazione e si porrebbe in contrasto con i princ | i, anche l’ammontare dell’imposta di registro oltre che il gettito delle | imposte | dirette. La disciplina in esame creerebbe, ancora, una irragionevole d | Corte Costituzionale | |
eraltro, con il costante coinvolgimento delle categorie interessate; Va poi rilevato che l'incremento di gettito fiscale rispetto alle previsioni - che ha permesso la sensibile riduzione delle imposte varata con la Finanziaria in corso di esame in Parlamento e la redistribuzione di significative risorse finanziarie alle famiglie e alle imprese - è stato possibile grazie ad un forte recupero | rispetto alle previsioni - che ha permesso la sensibile riduzione delle | imposte | varata con la Finanziaria in corso di esame in Parlamento e la redistrib | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
taglio, oltre a contrastare i fenomeni di esercizio illegale e non autorizzato del gioco, l'Amministrazione cercherà di assicurare un ambiente di gioco legale e responsabile. Per recuperare le imposte evase saranno rafforzate le attività di controllo e di accertamento in materia di giochi pubblici. In proposito saranno perseguiti gli operatori bancari, finanziari e postali che non rispettan | assicurare un ambiente di gioco legale e responsabile. Per recuperare le | imposte | evase saranno rafforzate le attività di controllo e di accertamento in m | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
in Italy. Il valore complessivo dei beni contraffatti nel nostro paese ammonta a circa 7 miliardi di euro con una perdita per il bilancio dello Stato in termini di mancate entrate fiscali, tra imposte dirette e indirette, di oltre 5 miliardi di euro (Censis 2009). Per quanto riguarda la "lotta al carovita" proseguirà la rilevazione dei prezzi al consumo per fronteggiare i comportamenti anti | a per il bilancio dello Stato in termini di mancate entrate fiscali, tra | imposte | dirette e indirette, di oltre 5 miliardi di euro (Censis 2009). Per quan | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
ullo scambio di informazioni, basato sullo standard OCSE del Modello di Tax Information Exchange Agreement (TIEA), consentirà di avviare la cooperazione amministrativa su richiesta su tutte le imposte tra le autorità fiscali dei due Stati; il Protocollo Aggiuntivo in materia di richieste di gruppo (“group requests”) permetterà lo scambio di informazioni per identificare gruppi di contribuen | ntirà di avviare la cooperazione amministrativa su richiesta su tutte le | imposte | tra le autorità fiscali dei due Stati; il Protocollo Aggiuntivo in mater | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
Lussemburgo, non avrebbe pagato le tasse sulla plusvalenza di 200 milioni realizzata con la vendita di Valentino Ville a Cortina, appartamenti a Roma e Milano e perfino un castello a fronte di imposte non pagate e profitti girati alle Cayman. La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito stamattina un decreto di sequestro preventivo di beni immobili e partecipazioni societarie per un valore d | Cortina, appartamenti a Roma e Milano e perfino un castello a fronte di | imposte | non pagate e profitti girati alle Cayman. La Guardia di Finanza di Milan | Il Fatto Quotidiano | |
n attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della direttiva 2010/24/ UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure; i) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale relativa alla normativa fiscali. 4. La Direzione agenzie ed enti della fiscalità si articola in uffici dirigenzi | assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, | imposte | e altre misure; i) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzio | Diritto24.IlSole24Ore | |
inamento tra le agenzie; g) gestisce le richieste di mutua assistenza presentate dagli altri stati membri, quale ufficio di collegamento del Dipartimento delle Finanze, in materia di dazi o imposte riscosse dalle ripartizioni territoriali degli altri stati membri, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della direttiva 2010/24/UE, relativa alla assis | io di collegamento del Dipartimento delle Finanze, in materia di dazi o | imposte | riscosse dalle ripartizioni territoriali degli altri stati membri, in a | Diritto24.IlSole24Ore | |
in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure; h) gestisce l'osservatorio delle politiche fiscali degli altri Paesi. 6. La Direzione sistema informativo della fiscalità si articola in uffici dirigenziali non generali e s | assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, | imposte | e altre misure; h) gestisce l'osservatorio delle politiche fiscali degl | Diritto24.IlSole24Ore | |
restato a rilevare le quote della società durante la verifica fiscale, mettendola poco dopo in liquidazione. E' scattata poi una ulteriore denuncia per "sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ", nonché il sequestro di un bene oggetto di una cessione fittizia, una barca Itama 38 del valore di 180.000 euro. | poi una ulteriore denuncia per "sottrazione fraudolenta al pagamento di | imposte | ", nonché il sequestro di un bene oggetto di una cessione fittizia, una b | Il Giornale | |
ero (Voluntary Disclosure), il Liechtenstein viene equiparato ai Paesi non in black list. I contribuenti che aderiranno alla procedura potranno regolarizzare la loro posizione pagando tutte le imposte dovute ma usufruendo di un regime sanzionatorio di favore. I Ministri Padoan e Hasler hanno anche sottoscritto una Dichiarazione congiunta in cui i due Paesi ribadiscono l'impegno ad applicar | alla procedura potranno regolarizzare la loro posizione pagando tutte le | imposte | dovute ma usufruendo di un regime sanzionatorio di favore. I Ministri Pa | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
ani che detengono in maniera illegale patrimoni/attività a Monaco di accedere alla procedura di regolarizzazione alle condizioni più favorevoli previste dalla legge (pagamento per intero delle imposte dovute e sanzioni ridotte). Insieme all’Accordo e al Protocollo è stata firmata anche una Dichiarazione congiunta di carattere politico con la quale i due Paesi confermano il reciproco impegn | ndizioni più favorevoli previste dalla legge (pagamento per intero delle | imposte | dovute e sanzioni ridotte). Insieme all’Accordo e al Protocollo è stata | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
Maxi frode fiscale da mezzo miliardo: 40 indagati e 13 arresti Indagine della guardia di finanza: attraverso società di facciata venivano realizzate fatture false per evadere le imposte . Sequestrati 63 conti correnti, orologi di lusso, lingotti d'argento, abitazioni e terreni Enrico Lagattolla - Mer, 20/04/2011 - 12:43 Sono 13 le persone arrestate nell'ambito dell'inchiest | rso società di facciata venivano realizzate fatture false per evadere le | imposte | . Sequestrati 63 conti correnti, orologi di lusso, lingotti d'argento, ab | Il Giornale | |
clude la “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”, il reato esatto per cui è stato condannato il leader di Forza Italia,ndr), la punibilità è comunque esclusa quando l’importo delle imposte sui redditi evase non è superiore al tre per cento del reddito imponibile dichiarato o l’importo dell’imposta sul valore aggiunto evasa non è superiore al tre per cento dell’imposta sul valore | rza Italia,ndr), la punibilità è comunque esclusa quando l’importo delle | imposte | sui redditi evase non è superiore al tre per cento del reddito imponibil | Il Fatto Quotidiano | |
ella Torre Velasca e i cui vertici sono accusati di avere offerto a una serie di clienti «pacchetti fiscali» illegali per evitare di pagare le tasse, per un ammontare di 470 milioni di euro di imposte non dichiarate. Al termine della sua requisitoria davanti ai giudici della prima sezione penale di Milano, il pm ha chiesto anche 8 anni di carcere per Giuseppe Berghella, un altro dei fondato | r evitare di pagare le tasse, per un ammontare di 470 milioni di euro di | imposte | non dichiarate. Al termine della sua requisitoria davanti ai giudici del | Il Giornale | |
itti tv Mediaset. Quella che lo ha fatto decadere da Senatore per effetto della legge Severino. La norma è l’articolo 19-bis. Questo stabilisce chiaramente che non si viene più puniti se Iva o imposte sui redditi evase “non sono superiori al 3% rispettivamente dell’imposta sul valore aggiunto o dell’imponibile dichiarato”. In pratica non c’è nessun limite, ma solo una proporzione, sotto la | -bis. Questo stabilisce chiaramente che non si viene più puniti se Iva o | imposte | sui redditi evase “non sono superiori al 3% rispettivamente dell’imposta | Il Fatto Quotidiano | |
10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore ai 2 milioni di euro. Nel caso di omessa dichiarazione, invece, si parla di reato quando le imposte evase superano i 30 mila euro. Le pene? In entrambi i casi c’è la reclusione da 1 a 3 anni. Se viene riscontrata la dichiarazione fraudolenta, il carcere va da un anno e 6 mesi a 6 anni. Ora, | o. Nel caso di omessa dichiarazione, invece, si parla di reato quando le | imposte | evase superano i 30 mila euro. Le pene? In entrambi i casi c’è la reclus | Il Fatto Quotidiano | |
e sanzioni pecuniarie e il carcere da 1 a 5 anni, che può arrivare ai 10 anni nei casi più gravi. Vengono considerati casi particolarmente gravi quelli di evasione su “larga scala”, ovvero per imposte evase superiori a 50 mila o 100 mila dollari. Si scherza poco anche negli Stati Uniti, dove il reato scatta sopra i 10 mila dollari: previste sanzioni amministrative e la reclusione, che scatt | si particolarmente gravi quelli di evasione su “larga scala”, ovvero per | imposte | evase superiori a 50 mila o 100 mila dollari. Si scherza poco anche negl | Il Fatto Quotidiano | |
mento penale: il fisco considera penalmente perseguibile anche l’emissione di documenti fittizi volti a mascherare l’evasione. All’evasore il più delle volte viene richiesto il pagamento delle imposte evase più gli interessi: la multa può arrivare al 100% del tributo evaso. Ma se il meccanismo fraudolento viene accertato dal giudice, il furbetto in questione può essere punito con la reclusi | sione. All’evasore il più delle volte viene richiesto il pagamento delle | imposte | evase più gli interessi: la multa può arrivare al 100% del tributo evaso | Il Fatto Quotidiano | |
l 17 dicembre 2011 - Soglia di punibilita' di euro cinquantamila per ciascun periodo d'imposta. - Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), art. 10-bis. - (GU n.23 del 10-6-2015 ) LA CORTE COST | vo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di | imposte | sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della le | Gazzetta Ufficiale | |
SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promossi dalla Corte d'appello di Milano con ordinanza del 19 giugno 2014, dal Trib | islativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di | imposte | sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della le | Gazzetta Ufficiale | |
art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), «nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l' | tivo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di | imposte | sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge | Gazzetta Ufficiale | |
el sostituto d'imposta (come nell'originaria disciplina dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante «Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516), sia | 9, recante «Norme per la repressione della evasione in materia di | imposte | sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizion | Gazzetta Ufficiale | |
al medesimo»; sono punibili, infine, entrambe a titolo di dolo generico, diversamente dai delitti di omessa e infedele dichiarazione, che richiedono invece il dolo specifico di evadere le imposte . Anche nel caso dell'omesso versamento di ritenute certificate, la condotta del contribuente sarebbe, d'altra parte, trasparente e meno lesiva degli interessi del fisco rispetto alle | e dichiarazione, che richiedono invece il dolo specifico di evadere le | imposte | . Anche nel caso dell'omesso versamento di ritenute certificate, la | Gazzetta Ufficiale | |
i del Tribunale ordinario di Bergamo dubitano della legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, pun | islativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di | imposte | sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legg | Gazzetta Ufficiale | |
ella quale devono essere indicati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), i comp | cante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle | imposte | sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e al | Gazzetta Ufficiale | |
communis opinio, solo l'illecito amministrativo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»: illecito che concorrera', se d | 1, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di | imposte | dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, | Gazzetta Ufficiale | |
376 del 1989). Cio' e' avvenuto nella vigenza della disciplina penale tributaria dettata dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516: disciplina alla | o 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di | imposte | sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle p | Gazzetta Ufficiale | |
cie tali da precludere la prospettata comparazione. Le previsioni punitive di cui agli artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 non solo attengono a tributi diversi (le imposte sui redditi, nel primo caso, l'imposta sul valore aggiunto, nel secondo), ma hanno anche - e soprattutto - come destinatari soggetti i cui ruoli sono nettamente distinti, sul piano tr | el d.lgs. n. 74 del 2000 non solo attengono a tributi diversi (le | imposte | sui redditi, nel primo caso, l'imposta sul valore aggiunto, nel second | Gazzetta Ufficiale | |
rt. 10-ter, si pone al centro del sistema tanto dei delitti in materia di dichiarazione (artt. 2 e seguenti del d.lgs. n. 74 del 2000), che dei delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (artt. 8 e seguenti). Anche sul versante della fattispecie oggettiva, i due reati presentano, d'altronde, significativi elementi differenziali. Come gia' accennato, l'art. 10-ter | n. 74 del 2000), che dei delitti in materia di documenti e pagamento di | imposte | (artt. 8 e seguenti). Anche sul versante della fattispecie ogget | Gazzetta Ufficiale | |
piu' eloquente. La tutela penale contro l'omesso versamento di ritenute - gia' prefigurata dall'art. 260 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette) e quindi dall'art. 92, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) - e' stata mantenuta e rafforzata dal gia' cit | 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle leggi sulle | imposte | dirette) e quindi dall'art. 92, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre | Gazzetta Ufficiale | |
958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette) e quindi dall'art. 92, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) - e' stata mantenuta e rafforzata dal gia' citato art. 2, secondo comma, del d.l. n. 429 del 1982, per poi subire solo un limitato ridimensionamento ad opera del decreto-legg | d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle | imposte | sul reddito) - e' stata mantenuta e rafforzata dal gia' citato art. 2, | Gazzetta Ufficiale | |
irrilevante nel giudizio a quo e in relazione alla quale dovrebbe tenersi comunque conto del fatto che, nel caso dell'indebita compensazione, il contribuente si sottrae al pagamento delle imposte tramite una condotta specifica non priva di connotati "insidiosi" nei confronti del fisco, quale l'esposizione di crediti inesistenti o non spettanti (circostanza che impedisce di scorg | l'indebita compensazione, il contribuente si sottrae al pagamento delle | imposte | tramite una condotta specifica non priva di connotati "insidiosi" nei | Gazzetta Ufficiale | |
1) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Mil | tivo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di | imposte | sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge | Gazzetta Ufficiale | |
ezza della permanenza dell'istituto relativamente al reato di evasione dell'I.V.A. essendo stata gia' assunta dall'ordinamento la pregiudiziale in riferimento ai reati in materia di imposte dirette - Illegittimita' costituzionale. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, ultimo comma, in riferimento all'art. 50, primo comma, stesso decreto) (Cost., artt. 3 e 112). | dall'ordinamento la pregiudiziale in riferimento ai reati in materia di | imposte | dirette - Illegittimita' costituzionale. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n | Gazzetta Ufficiale | |
aggiunto, come nella fattispecie di cui all'ordinanza di rimessione. Pertanto una volta espunta dall'ordinamento la pregiudiziale tributaria relativamente ai reati in materia di imposte dirette, la permanenza dell'istituto relativamente al reato di evasione di IVA si appalesa irragionevole (non valendo il mero dato temporale - consistente nell'essere stato il rea | to la pregiudiziale tributaria relativamente ai reati in materia di | imposte | dirette, la permanenza dell'istituto relativamente al reato di evasione | Gazzetta Ufficiale | |
90 nel S.O. n. 46 alla G.U. n. 161 del 12 luglio 1990).3 ottobre 1993 (G.U. n. 226 del 25 settembre 1993) Convenzione tra Italia e Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo (L'Aja, 8 maggio 1990). (Vedi legge n. 305 del 26 luglio 1993 nel S.O. n. 76 alla G.U. n. 194 del 19 a | a Italia e Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di | imposte | sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con prot | Gazzetta Ufficiale | |
1990). (Vedi legge n. 305 del 26 luglio 1993 nel S.O. n. 76 alla G.U. n. 194 del 19 agosto 1993). 1 dicembre 1993 Accordo tra Italia e Turchia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo (Ankara, 27 luglio 1990). (Vedi legge n. 195 del 7 giugno 1993 nel S.O. n. 52 alla G.U. n. 141 del 16 giugno 1993). 14 settembre 199 | do tra Italia e Turchia per evitare le doppie imposizioni in materia di | imposte | sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo (Ankara, 27 | Gazzetta Ufficiale | |
(Vedi legge n. 195 del 7 giugno 1993 nel S.O. n. 52 alla G.U. n. 141 del 16 giugno 1993). 14 settembre 1993 Convenzione tra Italia e Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire l'evasione e la frode fiscale (Roma, 5 giugno 1990). (Vedi legge n. 200 del 10 febbraio 1992 nel S.O. n. 48 alla G.U. n. 53 del 4 marzo 1992). 26 novem | tra Italia e Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di | imposte | sul reddito e sul patrimonio e prevenire l'evasione e la frode fiscale ( | Gazzetta Ufficiale | |
o in giudicato della sentenza'. 'Una norma di garanzia - si osserva nel comunicato della rappresentanza istituzionale dell'avvocatura - per il contribuente, con un occhio al testo unico delle imposte (Dpr 600/'73) che sul punto, pur essendo oggetto di proposta di modifica, attualmente sposta al momento della decisione di primo grado la riscossione non solo della sanzione ma anche del tribu | ell'avvocatura - per il contribuente, con un occhio al testo unico delle | imposte | (Dpr 600/'73) che sul punto, pur essendo oggetto di proposta di modifica | Diritto24.IlSole24Ore | |
marranno vessatorie e pesantissime e finché le sottili arti della frode rimarranno l’unica arma di difesa del contribuente contro le esorbitanze del fisco”. Assumiamo per assurdo che pagare le imposte che i politici stabiliscono sia sempre e comunque un obbligo indiscutibile (anche a costo della distruzione di imprese, famiglie e intere economie) e chiediamoci se è vero quello che si dice s | te contro le esorbitanze del fisco”. Assumiamo per assurdo che pagare le | imposte | che i politici stabiliscono sia sempre e comunque un obbligo indiscutibi | Il Fatto Quotidiano | |
2005), stabilendo (con norma ritenuta dal rimettente di «identico significato» rispetto a quella abrogata) che un'area e' da considerare fabbricabile, ai fini dell'ICI (oltre che ai fini delle imposte sui redditi e di registro), «se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adoz | ' da considerare fabbricabile, ai fini dell'ICI (oltre che ai fini delle | imposte | sui redditi e di registro), «se utilizzabile a scopo edificatorio in bas | Gazzetta Ufficiale | |
censurate - e, in particolare, l'art. 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, il quale stabilisce che un'area e' da considerare fabbricabile, ai fini dell'ICI (oltre che ai fini delle imposte sui redditi e di registro), «se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adoz | ' da considerare fabbricabile, ai fini dell'ICI (oltre che ai fini delle | imposte | sui redditi e di registro), «se utilizzabile a scopo edificatorio in bas | Gazzetta Ufficiale | |
entemente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente. 174. E' autorizzata la spesa di euro 600.000, a decorrere dall'anno finanziario 2013, quale contributo all'Inves | dalità attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle | imposte | ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vig | Diritto24.IlSole24Ore | |
d) all'articolo 51: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Regime-fiscale e degli oneri economici)"; 2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: "3-bis. Gli immobili sono esenti da imposte , tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario | comma 3, sono aggiunti i seguenti: "3-bis. Gli immobili sono esenti da | imposte | , tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e co | Diritto24.IlSole24Ore | |
ione o destinazione. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte , tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti. 3-ter. Qualora sussista un interesse di natura gen | ate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle | imposte | , tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione | Diritto24.IlSole24Ore | |
ione di sanzioni dell'Unione europea" non convertite in legge. 363. A decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo 21, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo la lettera g) è a | comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le | imposte | sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministra | Diritto24.IlSole24Ore | |
Il complesso delle spese finali di competenza eurocompatibile di cui al comma 449 è determinato dalla somma: a) degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti,, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente; b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente; c) dei | impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti,, delle spese per | imposte | e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente; b) dei p | Diritto24.IlSole24Ore | |
mpegni di parte corrente al netto dei trasferimenti,, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente; b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente; c) dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azio | a gestione corrente; b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per | imposte | e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente; c) dei pa | Diritto24.IlSole24Ore | |
o dei ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è fissato al 15 gennaio 2014. 483. A decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali ricono | nnaio 2013, all'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle | imposte | sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem | Diritto24.IlSole24Ore | |
ssono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta. 499. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. 500. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della p | L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non è deducibile ai fini delle | imposte | sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. 500. C | Diritto24.IlSole24Ore | |
entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalità per l'assolvimento dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498. 501. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: | 498. 501. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle | imposte | sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem | Diritto24.IlSole24Ore | |
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "in tre rate di pari importo da versare: a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012; b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto d | ) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle | imposte | sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012; b) la seconda e la te | Diritto24.IlSole24Ore | |
edditi dovute per il periodo d'imposta 2012; b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014" sono sostituite dalle seguenti: "in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui reddit | pettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle | imposte | sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014" sono sostituite dalle | Diritto24.IlSole24Ore | |
nto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014" sono sostituite dalle seguenti: "in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012". 505. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, | da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle | imposte | sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012". 505. All'articolo 20 | Diritto24.IlSole24Ore | |
2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni. 512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli, nonchè per quelli non coltivati, posseduti e | successive modificazioni. 512. Ai soli fini della determinazione delle | imposte | sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, i redditi domin | Diritto24.IlSole24Ore | |
mento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2013, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma. 513. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive m | dicembre 1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell'acconto delle | imposte | sui redditi dovute per l'anno 2013, si tiene conto delle disposizioni d | Diritto24.IlSole24Ore | |
e ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma. 514. Con decreto del Ministro dell'e | a del 31 dicembre 2014. Ai fini della determinazione dell'acconto delle | imposte | sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in cors | Diritto24.IlSole24Ore | |
gionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti | le attività commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle | imposte | sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem | Diritto24.IlSole24Ore | |
o a decorrere dall'anno 2016. 516. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le regioni utilizzano i dati de | A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le | imposte | sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrat | Diritto24.IlSole24Ore | |
rano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati," sono soppresse; 2) i periodi secondo e sesto sono soppressi; c) dopo il comma 15-bis è inserito il seguente: "15-ter. Per gli imm | rminata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle | imposte | sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati," sono soppres | Diritto24.IlSole24Ore | |
giunte le seguenti: ", ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo"; h) al comma 23, le parole: ", disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento" sono soppresse. 519. I versamenti relativi all'impos | al comma 23, le parole: ", disponendo comunque che il versamento delle | imposte | di cui ai commi 13 e 18 è effettuato entro il termine del versamento a | Diritto24.IlSole24Ore | |
a in acconto e a saldo"; h) al comma 23, le parole: ", disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento" sono soppresse. 519. I versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e all'imposta sul valore delle attività fin | ommi 13 e 18 è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle | imposte | sui redditi relative all'anno di riferimento" sono soppresse. 519. I v | Diritto24.IlSole24Ore | |
sizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 241 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015. 524. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 15, comma 1, d | licano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015. 524. Al testo unico delle | imposte | sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem | Diritto24.IlSole24Ore | |
duzione del costo del lavoro delle imprese a parità di reddito per i lavoratori (attraverso la cancellazione della componente lavoro dell’IRAP), rafforzato per il 2016 con l’eliminazione delle imposte sull’abitazione principale e su alcuni fattori produttivi e quindi nel 2017 e 2018 con interventi sulla fiscalità d’impresa e per le persone fisiche. Lo stimolo fiscale all’economia risulta s | nente lavoro dell’IRAP), rafforzato per il 2016 con l’eliminazione delle | imposte | sull’abitazione principale e su alcuni fattori produttivi e quindi nel 2 | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
e a rendere più efficace ed efficiente la spesa (spending review e accelerazione degli investimenti pubblici co-finanziati con fondi europei) in combinazione con tagli selettivi e mirati delle imposte tali da stimolare gli investimenti privati. La flessibilità La velocità di consolidamento e il profilo di riduzione del debito che risulta dalla programmazione economica così come la si può ri | ti con fondi europei) in combinazione con tagli selettivi e mirati delle | imposte | tali da stimolare gli investimenti privati. La flessibilità La velocità | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
buite» – correlato agli artt. 17 e 20 dello Statuto siciliano, consentirebbe al legislatore regionale una più ampia autonomia normativa anche rispetto alle eventuali limitazioni «di principio» imposte dal legislatore statale (art. 117, terzo comma, Cost.). 2.1.5. – Sarebbe, infine, violato il principio di leale collaborazione. Il legislatore statale, nel disciplinare le modalità di determ | nomia normativa anche rispetto alle eventuali limitazioni «di principio» | imposte | dal legislatore statale (art. 117, terzo comma, Cost.). 2.1.5. – Sareb | Corte Costituzionale | |
iscale. Apparentemente, e solo apparentemente, non vi sarebbe nulla di male: in pratica, si stabilisce un tetto, nemmeno troppo elevato, che evita il carcere a chi viene «beccato» a evadere le imposte . Il problema è che quando c'è Silvio Berlusconi di mezzo tutte le norme devono per forza diventare contra personam . Il Cavaliere, infatti, è stato condannato con sentenza passata in giudicat | troppo elevato, che evita il carcere a chi viene «beccato» a evadere le | imposte | . Il problema è che quando c'è Silvio Berlusconi di mezzo tutte le norme | Il Giornale | |
istati mediante società estere, anche in questo caso l'esempio tedesco torna utile. Per importi superiori ai 50mila euro, anche in questo caso, basta l'autodenuncia e il pagamento del 5% delle imposte evase. Anche i severissimi Stati Uniti, generalmente intolleranti nei confronti degli evasori, non prevedono la reclusione a fronte del pagamento del 50% del dovuto sopra i 100mila dollari. Le | , anche in questo caso, basta l'autodenuncia e il pagamento del 5% delle | imposte | evase. Anche i severissimi Stati Uniti, generalmente intolleranti nei co | Il Giornale | |
li freni alla crescita. Riduce, infatti, le risorse per le politiche sociali, quelle per la collettività, crea corruzione, falsa il mercato e la concorrenza, ed, infine, si traduce in maggiori imposte per chi le paga. I principali effetti sono: - effetti distorsivi sull’allocazione delle risorse: con lo spostamento delle risorse verso quei settori con più alta evasione. In questo contesto | e, falsa il mercato e la concorrenza, ed, infine, si traduce in maggiori | imposte | per chi le paga. I principali effetti sono: - effetti distorsivi sull’ | Diritto24.IlSole24Ore | |
on consente, di stimare, la perdita potenziale di gettito derivante da strategie di elusione e da frodi, né di ricostruire l’ammontare di imponibile non dichiarato con riferimento a specifiche imposte . Le prospettive a breve Il Governo ha recentemente deciso di dare un'impostazione scientifica alla strategia di lotta all’evasione. Si è individuata l'esigenza di definire una volta per tutte | re l’ammontare di imponibile non dichiarato con riferimento a specifiche | imposte | . Le prospettive a breve Il Governo ha recentemente deciso di dare un'im | Diritto24.IlSole24Ore | |
60/2011 Regione autonoma Valle d'Aosta, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione siciliana e Regione autonoma della Sardegna c/ Presidente del Consiglio dei ministri Oggetto ruolo: Imposte e tasse - Finanza regionale - Accisa sui tabacchi lavorati - Previsione che il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possa proporre al ministro dell'economia d | ella Sardegna c/ Presidente del Consiglio dei ministri Oggetto ruolo: | Imposte | e tasse - Finanza regionale - Accisa sui tabacchi lavorati - Previsione | Corte Costituzionale | |
ssella Orlandi, fedelissima del premier, ha preparato un rapporto di otto pagine che rileva come, a parte la soglia incriminata del 3% del reddito imponibile sotto la quale l’evasione di Iva e imposte non è punibile, anche gli altri articoli del provvedimento si configurino come un “aiuto agli evasori“. Un regalino di Natale che rischia di sottrarre alle casse dell’Erario almeno 16 miliardi | iminata del 3% del reddito imponibile sotto la quale l’evasione di Iva e | imposte | non è punibile, anche gli altri articoli del provvedimento si configurin | Il Fatto Quotidiano | |
che sulla depenalizzazione della dichiarazione infedele sotto il “tetto” dei 150mila euro, lo stesso (triplicato rispetto alle norme ora in vigore) sotto il quale non sarà più reato evadere le imposte sui redditi o l’Iva. Quanto alla norma del 3%, che da domenica scorsa ha messo a soqquadro lo scenario politico, le Entrate non si preoccupano tanto per le ripercussioni sul caso dei diritti t | o alle norme ora in vigore) sotto il quale non sarà più reato evadere le | imposte | sui redditi o l’Iva. Quanto alla norma del 3%, che da domenica scorsa ha | Il Fatto Quotidiano | |
pendenti e i pensionati sono favorevoli e il popolo dell’Iva è contrario. Qual è il risultato di una lotta all’evasione ben fatta? I lavoratori dipendenti e i pensionati continuano a pagare le imposte che pagavano prima (con qualche eccezione per quelli – per esempio gli operai in cassa integrazione – che lavorano in nero come imbianchini e arrotondano con 500 euro al mese). Il popolo dell’ | ben fatta? I lavoratori dipendenti e i pensionati continuano a pagare le | imposte | che pagavano prima (con qualche eccezione per quelli – per esempio gli o | Il Fatto Quotidiano | |
ume in un termine: evasione. Le dimensioni assolutamente abnormi del fenomeno sono ricordate da Massimo Giannini su Repubblica. Affari e finanza di oggi. Si tratta di 200 miliardi all’anno fra imposte dirette e indirette. Una somma ingente che si potrebbe investire in ricerca e sviluppo dando lavoro a centinaia di migliaia di giovani disoccupati. Eppure, come sottolinea Giannini, il tema se | bblica. Affari e finanza di oggi. Si tratta di 200 miliardi all’anno fra | imposte | dirette e indirette. Una somma ingente che si potrebbe investire in rice | Il Fatto Quotidiano | |
eato dalla Cassazione. Altrettanto favorevolmente deve essere accolta la decisione di estendere le garanzie procedimentali che in origine erano contemplate per le sole rettifiche in materia di imposte sui redditi. Come già ribadito anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 132 dello scorso luglio, durante l’istruttoria amministrativa è obbligatorio il contraddittorio con il contri | li che in origine erano contemplate per le sole rettifiche in materia di | imposte | sui redditi. Come già ribadito anche dalla Corte Costituzionale con la s | Il Fatto Quotidiano | |
lla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui reddit | elettiva della spesa pubblica, all'articolo 13 del testo unico delle | imposte | sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dice | Gazzetta Ufficiale | |
articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, ripartendolo fra le retribuzioni erogate successi | tualmente spettante ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle | imposte | sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem | Gazzetta Ufficiale | |
. (( Il credito di cui al primo periodo e' riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d'imposta. )) 5. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al peri | . Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle | imposte | sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 di | Gazzetta Ufficiale | |
Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", come modificato dalla presente legge: "Art. 13. (Altre detrazioni) (Testo post riforma 2004) 1. Se alla formazione del reddito | 1986, n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle | imposte | sui redditi", come modificato dalla presente legge: | Gazzetta Ufficiale | |
gli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.": "Art. 23. (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) 1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unic | cante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle | imposte | sui redditi.": "Art. 23. (Ritenuta sui redditi di lavoro | Gazzetta Ufficiale | |
ti.": "Art. 23. (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) 1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'articolo 5 del predet | icati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Re | Gazzetta Ufficiale | |
nte prestato all'estero di cui all'articolo 48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute. | o di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repu | Gazzetta Ufficiale | |
tenute. 2. La ritenuta da operare e' determinata: a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato condecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e | dei valori, di cui all'articolo 48 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato condecreto del Presidente del | Gazzetta Ufficiale | |
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventual | ettanti a norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle | imposte | sui redditi, di cui al decreto del Presidente della | Gazzetta Ufficiale | |
rogazioni in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di voler | incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle | imposte | dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febb | Gazzetta Ufficiale | |
dere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disp | ro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le | imposte | ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazion | Gazzetta Ufficiale | |
. La ritenuta e' operata con le seguenti modalita': a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 48, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e | dei valori, di cui all'articolo 48, del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente del | Gazzetta Ufficiale | |
medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle | all'articolo 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repu | Gazzetta Ufficiale | |
odernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.": "Art. 17. (Oggetto) 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte , dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, | 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle | imposte | , dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore | Gazzetta Ufficiale | |
o dell'istanza da cui il credito emerge. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente de | guardano i crediti e i debiti relativi: a) alle | imposte | sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla | Gazzetta Ufficiale | |
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'Art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre | ovuta dai soggetti di cui all'Art. 74; c) alle | imposte | sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valor | Gazzetta Ufficiale | |
l decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'Art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; | tti di cui all'Art. 74; c) alle imposte sostitutive delle | imposte | sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; | Gazzetta Ufficiale | |
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni | cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente del | Gazzetta Ufficiale | |
indagati facevano uso di società commerciali che organizzavano vendite ed acquisti internazionali di merce secondo il metodo del “carosello fiscale”. Una truffa che permetteva di abbattere le imposte grazie a una catena di società fantasma. Nella rete degli investigatori, coordinati dal Procuratore capo di Rimini, Paolo Giovagnoli, sono finite cinque aziende di San Marino e altre società c | etodo del “carosello fiscale”. Una truffa che permetteva di abbattere le | imposte | grazie a una catena di società fantasma. Nella rete degli investigatori, | Il Fatto Quotidiano | |
nistiche e complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a tali enti e' riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermed | credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e | imposte | sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di n | Gazzetta Ufficiale | |
finanziaria relativi al periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento. Si tiene conto dei criteri indicati nell'articolo 3, commi 6 e seguenti. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei reddit | o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e | imposte | sostitutive computate nella misura del 20 per cento. Si tiene conto dei | Gazzetta Ufficiale | |
criteri indicati nell'articolo 3, commi 6 e seguenti. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2014, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo un | ti per il 2014, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle | imposte | sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta re | Gazzetta Ufficiale | |
ti e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta puo' essere utilizzato a decorrere dal 1 gennaio 2015 esclusivamente in c | l rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle | imposte | sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 di | Gazzetta Ufficiale | |
ubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono aggiunte le parole: «e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddett | al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle | imposte | sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 | Gazzetta Ufficiale | |
ge 23 marzo 1983, n. 77, dopo le parole: «e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono aggiunte le parole: «e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei sudd | o emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle | imposte | sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 2 | Gazzetta Ufficiale | |
14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: «e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono aggiunte le parole: «e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei sudd | o emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle | imposte | sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 2 | Gazzetta Ufficiale | |
«e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati». (( 11. Il comma 145 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e' sostituito dal seguente: «145. Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi, di c | legge 27 dicembre 2013, n. 147 e' sostituito dal seguente: «145. Le | imposte | sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate nel periodo d'imposta | Gazzetta Ufficiale | |
, per effetto dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali, da versarsi in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte s | a legge 29 gennaio 2014, n. 5, si applica un'imposta sostitutiva delle | imposte | sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e | Gazzetta Ufficiale | |
e imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali, da versarsi in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'i | in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle | imposte | sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre | Gazzetta Ufficiale | |
le attivita'). 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono inve | equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle | imposte | sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repub | Gazzetta Ufficiale | |
ganismi d'investimento collettivo immobiliari,» sono soppresse. 2. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento colletti | all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle | imposte | sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubbli | Gazzetta Ufficiale | |
confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) soc | presa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico delle | imposte | sui redditi; b) societa' in nome collettivo, in accomandi | Gazzetta Ufficiale | |
ti diversi dalle societa'. Si tiene altresi' conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il partecipante e' tenuto ad attestare al sostituto d'imposta l | ri indicati nell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle | imposte | sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica | Gazzetta Ufficiale | |
partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici) 1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo d | lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle | imposte | sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblic | Gazzetta Ufficiale | |
n. 601, ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti S | manato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle | imposte | sui redditi approvato con il decreto del Presidente della | Gazzetta Ufficiale | |
di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell' articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate | resa ai sensi dell' articolo 65 del testo unico delle | imposte | sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubbli | Gazzetta Ufficiale | |
a 1 percepiti senza applicazione della ritenuta al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta.". - Si riporta il testo dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, r | ciale sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle | imposte | sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a tito | Gazzetta Ufficiale | |
mi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero.) 1. Sui proventi di cui all' articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo | l' articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle | imposte | sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubbli | Gazzetta Ufficiale | |
to e' altresi' applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero, diversi dagli OICR immobi | 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle | imposte | sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi | Gazzetta Ufficiale | |
l'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia | ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle | imposte | sui redditi e le cui quote o azioni sono collocate nel te | Gazzetta Ufficiale | |
ati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti | dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle | imposte | sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Rep | Gazzetta Ufficiale | |
to nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell' articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all' articolo 5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle | ai sensi dell' articolo 65 del citato testo unico delle | imposte | sui redditi; b) societa' in nome collettivo, in accomandit | Gazzetta Ufficiale | |
bblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione. 6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari e da | i all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle | imposte | sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di | Gazzetta Ufficiale | |
e della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 20 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5. 8. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero di cu | una ritenuta del 20 per cento a titolo d'acconto delle | imposte | sui redditi. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 | Gazzetta Ufficiale | |
e la lettera "h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720". 4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, non sono state operat | la legge 29 ottobre 1984, n. 720". 4. Se le ritenute o le | imposte | sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di | Gazzetta Ufficiale | |
qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte , abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non e' stata | quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e | imposte | , abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, | Gazzetta Ufficiale | |
"Art. 17. (Regime tributario delle forme pensionistiche complementari) 1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. 2. Per i fondi pensione in regime | i pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle | imposte | sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica su | Gazzetta Ufficiale | |
a gestione e sui quali non e' stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva. 5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le forme | sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle | imposte | sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'impos | Gazzetta Ufficiale | |
6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilita' separata, secondo i cr | beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle | imposte | sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimon | Gazzetta Ufficiale | |
il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della re | ingoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle | imposte | sui redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata sulla d | Gazzetta Ufficiale | |
ra, impegnandosi ad un effettivo scambio di informazioni, viene a tal fine equiparata ai Paesi non black list e i contribuenti italiani potranno sanare le irregolarità pagando integralmente le imposte dovute, come prevede la legge sulla voluntary disclosure, e usufruendo di un regime sanzionatorio più conveniente e di termini di prescrizione dell’accertamento più favorevoli. La firma del Pr | buenti italiani potranno sanare le irregolarità pagando integralmente le | imposte | dovute, come prevede la legge sulla voluntary disclosure, e usufruendo d | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
rà al massimo al 70% del totale dell’imposta normalmente prelevabile alla fonte. Il Paese di residenza dei lavoratori applicherà l’imposta sul reddito delle persone fisiche tenendo conto delle imposte già prelevate nell’altro Stato ed eliminando l’eventuale doppia imposizione. Il carico fiscale totale dei frontalieri italiani rimarrà inizialmente invariato e successivamente, con molta gradu | plicherà l’imposta sul reddito delle persone fisiche tenendo conto delle | imposte | già prelevate nell’altro Stato ed eliminando l’eventuale doppia imposizi | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
ne pattuito dalle parti con un ammontare del canone annuo imperativamente commisurato al triplo della rendita catastale, oltre a ridurre, come detto, la base imponibile delle sopra indicate imposte , comporta un ingiustificato beneficio per uno solo dei soggetti coobbligati rispetto all'adempimento della registrazione de qua, configurando dunque una disparita' di trattamento tra locato | e, oltre a ridurre, come detto, la base imponibile delle sopra indicate | imposte | , comporta un ingiustificato beneficio per uno solo dei soggetti coobbli | Corte Costituzionale | |
titolo secondo del decreto legislativo 74/2000 è diviso in due capi: il primo è dedicato ai “delitti in materia di dichiarazione”, il secondo ai “delitti in materia di documenti e pagamento di imposte ”. Il primo capo comprende quattro delitti in materia di dichiarazione fiscale, che portano i titoli seguenti: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazion | arazione”, il secondo ai “delitti in materia di documenti e pagamento di | imposte | ”. Il primo capo comprende quattro delitti in materia di dichiarazione f | Diritto24.IlSole24Ore | |
versi da fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – sono contemplate due soglie di punibilità: la prima impone il superamento di euro 77.468,53 di evasione per taluna delle singole imposte (restandone così escluso il cumulo); la seconda tiene invece conto del complesso degli elementi attivi sottratti all’imposizione ed esige che il loro ammontare, apprezzato con criterio proporz | ne il superamento di euro 77.468,53 di evasione per taluna delle singole | imposte | (restandone così escluso il cumulo); la seconda tiene invece conto del c | Diritto24.IlSole24Ore | |
ne non rispondente al vero non accompagnata da alcun mezzo fraudolento, ma comunque lesiva di interessi dell’erario – esige che l’entità dell’evasione, pur se per taluna soltanto delle singole imposte , superi la soglia dei 103.291,38 euro e, insieme, che l’ammontare complessivo del passivo sottratto all’imposizione sia superiore al 10% del complesso degli elementi attivi rappresentati, o co | ige che l’entità dell’evasione, pur se per taluna soltanto delle singole | imposte | , superi la soglia dei 103.291,38 euro e, insieme, che l’ammontare comple | Diritto24.IlSole24Ore | |
ll’imposizione fiscale sia superiore a 2 milioni di euro. L’ultimo dei reati in materia di dichiarazione (art. 5) – che sanziona l’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali relative ad imposte – richiede che l’imposta evasa sia superiore a 77.468,53 euro, soglia che, a seguito della manovra di luglio, è stata abbassata a 30.000,00 euro. Il complessivo abbassamento delle soglie puni | sanziona l’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali relative ad | imposte | – richiede che l’imposta evasa sia superiore a 77.468,53 euro, soglia ch | Diritto24.IlSole24Ore | |
eto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale.". 6. Dopo il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' inserito il seguente: "10-bis. Le disposizioni del comma 10 si applicano anche alle prestazioni di se | regionale.". 6. Dopo il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico delle | imposte | sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembr | Gazzetta Ufficiale | |
ansfrontaliere e l'internazionalizzazione degli strumenti finanziari "[…] conoscono un'evoluzione considerevole, che rende difficile per gli Stati membri accertare correttamente l'entità delle imposte dovute". Questa difficoltà crescente "[…] si ripercuote negativamente sul funzionamento dei sistemi fiscali e dà luogo alla doppia tassazione, la quale di per sé induce alla frode e all'evas | de difficile per gli Stati membri accertare correttamente l'entità delle | imposte | dovute". Questa difficoltà crescente "[…] si ripercuote negativamente | Diritto24.IlSole24Ore | |
gono attività e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli potranno sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando, senza possibilità di compensazione, l'intera misura delle imposte dovute e le sanzioni (queste ultime in misura ridotta). Per effetto della volontaria collaborazione viene garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiara | rario pagando, senza possibilità di compensazione, l'intera misura delle | imposte | dovute e le sanzioni (queste ultime in misura ridotta). Per effetto de | Diritto24.IlSole24Ore | |
degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, sul reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di s | 013, sul reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle | imposte | sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembr | Corte Costituzionale | |
mento dell’aliquota di base dell’accisa sui tabacchi lavorati prevista dall’Allegato 1 al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) e successive modificazioni. L’attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura n | 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le | imposte | sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrati | Corte Costituzionale | |
, infatti con la predetta imposta di consumo, come risulterebbe dal fatto che: a) gli articoli 27 e 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonch | 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di | imposte | sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi l | Corte Costituzionale | |
ale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie) usano indifferentemente i termini “accisa” e “imposta di consumo”; b) l’intero decreto-legge n. 331 del 1993 prevede solo due imposte sui tabacchi lavorati, e cioè l’IVA e l’accisa; c) l’art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1995 precisa che per accisa si intende «l’imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti en | di consumo”; b) l’intero decreto-legge n. 331 del 1993 prevede solo due | imposte | sui tabacchi lavorati, e cioè l’IVA e l’accisa; c) l’art. 1 del d.lgs. n | Corte Costituzionale | |
la Regione siciliana e, in combinato disposto con il comma 36 dello stesso articolo, dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna. La disposizione impugnata recita: «Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 6 | ia Giulia e Sardegna. La disposizione impugnata recita: «Le ritenute, le | imposte | sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’arti | Corte Costituzionale | |
utti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti) e i 4,965 decimi dell’imposta di cui all’art. 18 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), cioè dell’imposta sostitutiva dei redditi da capitale da fonte estera. Quanto, infine, alla Regione autonoma Sardegna, essa lamenta la lesione dell’art. 8, comma 1, lettera m), | del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle | imposte | sui redditi), cioè dell’imposta sostitutiva dei redditi da capitale da f | Corte Costituzionale | |
ll’economia e delle finanze) in misura pari al 3 per cento sulla parte del reddito complessivo (determinato ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi») eccedente l’importo di 300.000 euro lordi annui. La disposizione è impugnata in combinato disposto con il comma 36 del medesimo art. 2 − il quale, come visto, attribuisce per un | l’art. 8 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle | imposte | sui redditi») eccedente l’importo di 300.000 euro lordi annui. La dispos | Corte Costituzionale | |
presenta la struttura di una sovrimposta dell’IRPEF, tanto che per il suo accertamento, riscossione e contenzioso lo stesso comma 2 stabilisce che «si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi» (quinto periodo del comma). Dalla natura di imposta sui redditi discende la spettanza allo Stato non dell’intero gettito del contributo di solidarietà riscosso nel territorio regi | esso comma 2 stabilisce che «si applicano le disposizioni vigenti per le | imposte | sui redditi» (quinto periodo del comma). Dalla natura di imposta sui red | Corte Costituzionale | |
965 (riguardante − come visto nei due punti precedenti − le condizioni per l’integrale riserva allo Stato del gettito). Va osservato, al riguardo, che le accise, pur avendo la struttura delle « imposte di produzione» esigibili al momento dell’immissione al consumo, vanno annoverate, secondo la terminologia attualmente utilizzata dal legislatore, tra le «imposte sul consumo» intese in senso l | Va osservato, al riguardo, che le accise, pur avendo la struttura delle « | imposte | di produzione» esigibili al momento dell’immissione al consumo, vanno an | Corte Costituzionale | |
pur avendo la struttura delle «imposte di produzione» esigibili al momento dell’immissione al consumo, vanno annoverate, secondo la terminologia attualmente utilizzata dal legislatore, tra le « imposte sul consumo» intese in senso lato (sentenze n. 185 del 2011 e n. 115 del 2010). L’accisa sui tabacchi lavorati di cui è questione, connotandosi come un’imposta erariale di consumo, rientra, du | secondo la terminologia attualmente utilizzata dal legislatore, tra le « | imposte | sul consumo» intese in senso lato (sentenze n. 185 del 2011 e n. 115 del | Corte Costituzionale | |
anto riserva per un quinquennio allo Stato, con separata contabilizzazione, il maggior gettito complessivo derivante dalla fissazione nella misura unica del 20 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 917 del 1986 e sui redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), dello stesso decreto. La | la fissazione nella misura unica del 20 per cento delle ritenute e delle | imposte | sostitutive sui redditi di capitale di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 917 | Corte Costituzionale | |
e il gettito integralmente allo Stato). Va rilevato, in proposito, che le maggiori entrate cui fa riferimento la disposizione denunciata hanno sicuramente natura tributaria e, precisamente, di imposte sui redditi. Da tale natura dei prelievi discende la spettanza allo Stato non dell’intero loro maggior gettito complessivo, ma solo della quota di esso che residua rispetto a quella attribuita | zione denunciata hanno sicuramente natura tributaria e, precisamente, di | imposte | sui redditi. Da tale natura dei prelievi discende la spettanza allo Stat | Corte Costituzionale | |
ne siciliana impugna, in primo luogo, l’art. 2, comma 6, nella parte in cui prevede una “minore entrata” per effetto della fissazione della misura unica del 20 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 917 del 1986 e sui redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) dello stesso decreto. Come | la fissazione della misura unica del 20 per cento delle ritenute e delle | imposte | sostitutive sui redditi di capitale di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 917 | Corte Costituzionale | |
ente definite «tributarie») nominativamente indicate. In particolare, per quel che qui interessa, il secondo comma dell’art. 36 dello statuto stabilisce che «Sono [...] riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto». In attuazione di tale disposizione, il secondo ed il terzo comma dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 prevedono che «compe | art. 36 dello statuto stabilisce che «Sono [...] riservate allo Stato le | imposte | di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto». In at | Corte Costituzionale | |
bacchi e del lotto». In attuazione di tale disposizione, il secondo ed il terzo comma dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 prevedono che «competono allo Stato le entrate derivanti: a) dalle imposte di produzione; b) dal monopolio dei tabacchi; c) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale» (secondo comma) e che «Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annes | 1965 prevedono che «competono allo Stato le entrate derivanti: a) dalle | imposte | di produzione; b) dal monopolio dei tabacchi; c) dal lotto e dalle lotte | Corte Costituzionale | |
Entrate tributarie riservate allo Stato in base all’art. 36 secondo comma dello Statuto della Regione siciliana», la tabella A) indica, al numero 16), «Entrate eventuali diverse concernenti le imposte di fabbricazione e i residui attivi» e, al numero 17), «Indennità di mora per ritardato versamento imposte di produzione»; la tabella B) indica «Proventi del monopolio dei tabacchi»; la tabell | ella A) indica, al numero 16), «Entrate eventuali diverse concernenti le | imposte | di fabbricazione e i residui attivi» e, al numero 17), «Indennità di mor | Corte Costituzionale | |
iana», la tabella A) indica, al numero 16), «Entrate eventuali diverse concernenti le imposte di fabbricazione e i residui attivi» e, al numero 17), «Indennità di mora per ritardato versamento imposte di produzione»; la tabella B) indica «Proventi del monopolio dei tabacchi»; la tabella C) indica «Proventi del lotto». Ai fini dello scrutinio delle promosse questioni, è perciò necessario esa | ui attivi» e, al numero 17), «Indennità di mora per ritardato versamento | imposte | di produzione»; la tabella B) indica «Proventi del monopolio dei tabacch | Corte Costituzionale | |
del 1965, nonché la Tabella B) allegata a tale decreto del Presidente della Repubblica. Il primo gruppo di disposizioni attribuisce allo Stato, con norma speciale, le entrate derivanti dalle « imposte di produzione», tra le quali vanno annoverate, secondo la terminologia all’epoca utilizzata dal legislatore statutario, anche le accise (comprensive di quelle sui tabacchi lavorati), che attua | attribuisce allo Stato, con norma speciale, le entrate derivanti dalle « | imposte | di produzione», tra le quali vanno annoverate, secondo la terminologia a | Corte Costituzionale | |
secondo la terminologia all’epoca utilizzata dal legislatore statutario, anche le accise (comprensive di quelle sui tabacchi lavorati), che attualmente sono invece denominate dal legislatore « imposte sul consumo», in senso lato (sentenza n. 115 del 2010). Il secondo gruppo di disposizioni, unitamente alla Tabella B), riserva espressamente allo Stato, sempre con norma speciale, le entrate d | acchi lavorati), che attualmente sono invece denominate dal legislatore « | imposte | sul consumo», in senso lato (sentenza n. 115 del 2010). Il secondo grupp | Corte Costituzionale | |
i tale contributo di solidarietà víola, in particolare, l’art. 8, primo comma, lettera a), del proprio statuto, che attribuisce alla Regione autonoma Sardegna i «sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche [...] riscosse nel territorio della regione». Il prelievo in esame – come si è già osservato supra, ai punti 6.1. e 7.3.3. con riguardo alle questioni promoss | ibuisce alla Regione autonoma Sardegna i «sette decimi del gettito delle | imposte | sul reddito delle persone fisiche [...] riscosse nel territorio della re | Corte Costituzionale | |
i pubblici» (salve le specifiche assegnazioni previste dalle precedenti lettere da a ad l del primo comma dello stesso art. 8, in relazione alle entrate derivanti dall’IRPEF, dall’IRPEG, dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie, sul consumo dell’energia elettrica, dalle tasse sulle concessioni governative, dalle imposte sulle successioni e donazioni, dalle imposte di fabbricazione, dall | rt. 8, in relazione alle entrate derivanti dall’IRPEF, dall’IRPEG, dalle | imposte | di bollo, registro, ipotecarie, sul consumo dell’energia elettrica, dall | Corte Costituzionale | |
, in relazione alle entrate derivanti dall’IRPEF, dall’IRPEG, dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie, sul consumo dell’energia elettrica, dalle tasse sulle concessioni governative, dalle imposte sulle successioni e donazioni, dalle imposte di fabbricazione, dall’imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi, dall’IVA, dai canoni per le concessioni idroelettriche, | dell’energia elettrica, dalle tasse sulle concessioni governative, dalle | imposte | sulle successioni e donazioni, dalle imposte di fabbricazione, dall’impo | Corte Costituzionale | |
PEF, dall’IRPEG, dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie, sul consumo dell’energia elettrica, dalle tasse sulle concessioni governative, dalle imposte sulle successioni e donazioni, dalle imposte di fabbricazione, dall’imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi, dall’IVA, dai canoni per le concessioni idroelettriche, dai tributi propri e sul turismo, dai redditi | cessioni governative, dalle imposte sulle successioni e donazioni, dalle | imposte | di fabbricazione, dall’imposta erariale di consumo sui prodotti dei mono | Corte Costituzionale | |
2, il quale (come visto ai punti 6.4. e 7.2.) riserva all’Erario, per un quinquennio, le maggiori entrate derivanti dalla fissazione nella misura unica del 20 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 917 del 1986 e sui redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto (comm | la fissazione nella misura unica del 20 per cento delle ritenute e delle | imposte | sostitutive sui redditi di capitale di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 917 | Corte Costituzionale | |
Come trovare un evasore Molti pensano che l’evasione fiscale si combatta così: la GdF e l’Agenzia delle Entrate scoprono gli evasori; questi pagano e così lo Stato recupera le imposte evase; il problema è che di evasori se ne scoprono troppo pochi, quindi basterebbe aumentare gli accertamenti. È tutto sbagliato. GdF e Fisco non “scoprono” gli evasori; semplicemente contesta | Entrate scoprono gli evasori; questi pagano e così lo Stato recupera le | imposte | evase; il problema è che di evasori se ne scoprono troppo pochi, quindi | Il Fatto Quotidiano | |
ibile identificare gli evasori poveri, come potrebbero Equitalia o il Fisco rinunciare a riscuotere il dovuto? Sarebbe necessario un condono, l’ennesimo, riservato solo a loro. Per esempio: le imposte dovute, se inferiori a 5.000 euro, sono condonate. E quelli che ne devono 6.000? E quelli che ne dovrebbero 100.000 ma sono riusciti a farsi beccare solo per 5.000? 5) L’evasione fiscale che E | ecessario un condono, l’ennesimo, riservato solo a loro. Per esempio: le | imposte | dovute, se inferiori a 5.000 euro, sono condonate. E quelli che ne devon | Il Fatto Quotidiano | |
vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte , dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta."; b) nel comma 3 dopo le parole: "indicato n | annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle | imposte | , dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e d | Gazzetta Ufficiale | |
nanziaria per l'anno 2006, operano le disposizioni del presente titolo. Art. 5 Plusvalenze finanziarie delle societa' 1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 64, comma 1, e' sostituito dal seguente | Plusvalenze finanziarie delle societa' 1. Al testo unico delle | imposte | sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicemb | Gazzetta Ufficiale | |
di valore e degli accantonamenti effettuati ai sensi dell'articolo 16, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.". 2. All'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3 le parole: "in misura pari al 90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misur | 26 maggio 1997, n. 173.". 2. All'articolo 111 del testo unico delle | imposte | sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dice | Gazzetta Ufficiale | |
n. 917, al comma 3 le parole: "in misura pari al 90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al 60 per cento". 3. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,60 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,40 | 60 per cento". 3. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle | imposte | sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 | Gazzetta Ufficiale | |
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 7 Spese di manutenzione degli immobili di proprieta' delle imprese 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 90, comma 1, e' aggiunto, in fine, il | e degli immobili di proprieta' delle imprese 1. Al testo unico delle | imposte | sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem | Gazzetta Ufficiale | |
ero, entro i termini e secondo le modalita' telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. | esa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle | imposte | dovute, nonche' ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 lugl | Gazzetta Ufficiale | |
re 2001 reca «Individuazione degli Stati non appartenenti all'Unione europea soggetti ad un regime di tassazione non privilegiato di cui all'articolo 96-bis, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. «white list»)». - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in | vilegiato di cui all'articolo 96-bis, comma 2-ter, del testo unico delle | imposte | sui redditi (cd. «white list»)». - Si riporta il testo del comma 1 dell | Gazzetta Ufficiale | |
i (cd. «white list»)». - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»: «Art. 11 (Altre violazioni in mate | 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di | imposte | dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a | Gazzetta Ufficiale | |
e, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»: «Art. 11 (Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti violazioni: a) omissione di ogni comunica | gge 23 dicembre 1996, n. 662»: «Art. 11 (Altre violazioni in materia di | imposte | dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite con la sanzi | Gazzetta Ufficiale | |
e prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri; b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'eser | erzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di | imposte | dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni c | Gazzetta Ufficiale | |
mentata di un quinto. 4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi. 5. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla me | tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle | imposte | doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi. 5. Quando viola | Gazzetta Ufficiale | |
. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi. 5. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla meta' al triplo. Se l'uffi | ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle | imposte | sulla produzione e sui consumi. 5. Quando violazioni della stessa indol | Gazzetta Ufficiale | |
ompresi quelli sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'articolo 2753; 2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili; 3) 4) i crediti per prestazioni e sp | hiaia ed i superstiti, indicati dall'articolo 2753; 2) i crediti per le | imposte | sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771, quando il privileg | Gazzetta Ufficiale | |
editi indicati dallo stesso articolo; 7) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall'articolo 2759; 8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'articolo 2754, nonche' gli acce | egge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le | imposte | sul reddito, indicati dall'articolo 2759; 8) i crediti per contributi d | Gazzetta Ufficiale | |
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»: «Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte , dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti | Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle | imposte | , dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato | Gazzetta Ufficiale | |
ccessivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n | io e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle | imposte | sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscos | Gazzetta Ufficiale | |
ta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-bis) e) ai | 2, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74; c) alle | imposte | sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto | Gazzetta Ufficiale | |
uta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-bis) e) ai contributi previdenziali d | dai soggetti di cui all'articolo 74; c) alle imposte sostitutive delle | imposte | sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista | Gazzetta Ufficiale | |
ali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti | ativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di | Gazzetta Ufficiale | |
Stato, dalle regioni o dalle unita' sanitarie locali. 13.-18. (omissis).». - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, reca «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito». - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria | ca 29 settembre 1973, n. 602, reca «Disposizioni sulla riscossione delle | imposte | sul reddito». - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 3 | Gazzetta Ufficiale | |
ro, con Carlo Bemasconi (deceduto nel 2001) e con Alfredo Cuomo, nei confronti del quale si procede separatamente, con più azioni esecutive del medesimo disegno crìminoso al fine di evadere le imposte sui redditi BERLUSCONI fondatore e, fino al 29.01.1994, presidente di Fininvest spa azionista di maggioranza di Mediaset spa proprietario delle società off shore costituenti il cosiddetto Fi | iù azioni esecutive del medesimo disegno crìminoso al fine di evadere le | imposte | sui redditi BERLUSCONI fondatore e, fino al 29.01.1994, presidente di F | Diritto penale contemporaneo | |
nasconi nei confronti del quale è in corso il dibattimento avanti al Tribunale (deceduto nel 2001) . di Milano con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso al fine di evadere le imposte sui redditi BERLUSCONI fondatore e, fino al 29.01.1994, B presidente di Fininvest s pa proprietario delle s ocietà off s hore costituenti il cos iddetto Fininvest Group azionista di mag | iù azioni esecutive del medesimo disegno criminoso al fine di evadere le | imposte | sui redditi BERLUSCONI fondatore e, fino al 29.01.1994, B presidente | Diritto penale contemporaneo | |
iede necessariamente la dimostrazione della retrocessione di tutto o di parte degli importi versati all ' em ittente posto che la normativa fiscale punisce anche chi, al fine di abbattere le imposte , deduce costi che non ha sopportato per l ' impresa. E' poi chiaro che attività illecite di appropriazione, di distrazione e di creazione di fondi nonché, più in generale di infedeltà patrimon | osto che la normativa fiscale punisce anche chi, al fine di abbattere le | imposte | , deduce costi che non ha sopportato per l ' impresa. E' poi chiaro che a | Diritto penale contemporaneo | |
entemente da parte di Agrama. '---c 68 Del resto gli stessi anomali flussi di denaro che pervengono alle società di Agrama sono la miglior prova del sodalizio criminale inteso a evadere le imposte , drenare liquidità e a creare ingenti fondi esteri. E invero, come si è detto, Agrama riceve pagamenti nel periodo in questione per $ 1 99,5 milioni dei quali 13 5, l milioni corrispondono a q | Agrama sono la miglior prova del sodalizio criminale inteso a evadere le | imposte | , drenare liquidità e a creare ingenti fondi esteri. E invero, come si è | Diritto penale contemporaneo | |
sistemi criminali raffinati, attraverso la creazione di un arcipelago variegato di enti con sede in paradisi fiscali funzionali all ' artificioso incremento di passività al fine di evadere le imposte . Come si è ampiamente spiegato, infatti, l ' acquisizione dei diritti dalle maj ors era transitava attraverso interamente programmata in Italia dove poi i diritti venivano utilizzati, ma s | nzionali all ' artificioso incremento di passività al fine di evadere le | imposte | . Come si è ampiamente spiegato, infatti, l ' acquisizione dei diritti | Diritto penale contemporaneo | |
a in caso di omessa registrazione del contratto, sia in caso di registrazione di un contratto prevedente un canone inferiore a quello effettivo" - Irragionevole decremento del gettito delle imposte sui redditi e dell'imposta di registro, conseguente alla riduzione per almeno quattro anni dei canoni locatizi. - Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, art. 3, commi 8 e 9. - Costitu | eriore a quello effettivo" - Irragionevole decremento del gettito delle | imposte | sui redditi e dell'imposta di registro, conseguente alla riduzione per | Corte Costituzionale | |
o effettivo. Appare, infine, irragionevole in quanto, comportando per almeno quattro anni la riduzione dei canoni locatizi, determina per lo stesso periodo un inferiore gettito erariale da imposte sui redditi e da imposta annuale di registro. P. Q. M. Visti gli articoli 134 e 137 Cost., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichi | atizi, determina per lo stesso periodo un inferiore gettito erariale da | imposte | sui redditi e da imposta annuale di registro. P. Q. M. Visti gli ar | Corte Costituzionale | |
o”, coincide, se pur con termini e cadenze diverse, con la confisca di beni di cui il proposto “risulti essere titolare (…)in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività' economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego” 59 . La giurisprudenza di legittimità non ha | (…)in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle | imposte | sul reddito, o alla propria attività' economica, nonché dei beni che ris | Diritto penale contemporaneo | |
unque essa sia68». In definitiva, «anche i proventi di eventuali frodi fiscali sono, a fini di prevenzione, da considerare di illecita provenienza» 69, così come i proventi dell'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Non assume rilievo il perfezionamento dell' iter amministrativo previsto dal c.d. condono "tombale" (l. n. 431/91), in quanto le somme provento di evasione f | re di illecita provenienza» 69, così come i proventi dell'evasione delle | imposte | sui redditi e sul valore aggiunto. Non assume rilievo il perfezionamento | Diritto penale contemporaneo | |
to non «può giustificare la provenienza e di cui (...) risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica»; b) per evitare il provvedimento ablativo l’indagato o il condannato devono giustificare la provenienza delle risorse economiche utilizzate per | lo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle | imposte | sul reddito, o alla propria attività economica»; b) per evitare il provv | Diritto penale contemporaneo | |
ssa ordinanza impugnata) documentato di aver aderito alla procedura di adeguamento delle esistenze iniziali dei beni a norma della l. n. 488 del 1999, art. 7 mediante versamento delle relative imposte , conseguendo l'effetto di privare del connotato di illiceità fiscale le somme costituenti valori delle rimanenze indicate nella verifica fiscale del 2000, menzionata nel provvedimento impugnat | orma della l. n. 488 del 1999, art. 7 mediante versamento delle relative | imposte | , conseguendo l'effetto di privare del connotato di illiceità fiscale le | Diritto penale contemporaneo | |
cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica». Trattasi di disposizione solo in parte coincidente con quella relativo al sequestro e alla confisca di prevenzione (oggi artt. 22 e 24 del d.lg | lo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle | imposte | sul reddito, o alla propria attività economica». Trattasi di disposizion | Diritto penale contemporaneo | |
a fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza». Si è ricordato che per sequestro e confisca di prevenzione si evocano principi a | ità di valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle | imposte | sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano | Diritto penale contemporaneo | |
ceità loro proprio e non esclude la punibilità dell'attività illecita che li ha generati»; Cass. Civ., Sez. V, 20 gennaio 2010, n. 869, Min. Economia Finanze ed altro, CED 611631: « In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla tassazione dei proventi derivanti da attività illecite, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1997, affinché operi la causa di esclusione dell' | o 2010, n. 869, Min. Economia Finanze ed altro, CED 611631: « In tema di | imposte | sui redditi e con riguardo alla tassazione dei proventi derivanti da att | Diritto penale contemporaneo | |
re 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi». 117 Art. 14, comma 4, l. 24 dicembre 1993, n. 537 e su | tegorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle | imposte | sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicemb | Diritto penale contemporaneo | |
comunque considerati come redditi diversi». 117 Art. 14, comma 4, l. 24 dicembre 1993, n. 537 e succ. mod.: «4. Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o atti | tegorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di | Diritto penale contemporaneo | |
ntribuenti e coordina i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale. Funzioni L’Agenzia svolge le seguenti funzioni: amministrare e riscuotere tributi diretti, iva e imposte fornire supporto alle attività del Ministero e collaborazione con le altre Agenzie fiscali semplificare i rapporti con i cittadini gestire i contenziosi erariali Organizzazione L’Agenzia delle | e le seguenti funzioni: amministrare e riscuotere tributi diretti, iva e | imposte | fornire supporto alle attività del Ministero e collaborazione con le alt | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
monopoli è garante della legalità e della sicurezza in materia di gioco e svolge funzioni di controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi al fine di assicurare il regolare afflusso delle imposte . Funzioni L’Agenzia svolge le seguenti funzioni: Gestire i servizi doganali Contrastare l’evasione tributaria e gli illeciti extratributari Regolare il comparto del gioco pubblico Contrastare | e vendita dei tabacchi al fine di assicurare il regolare afflusso delle | imposte | . Funzioni L’Agenzia svolge le seguenti funzioni: Gestire i servizi dogan | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
della frode) ed un fornitore estero, una società "cartiera", cioè esistente solo sulla carta, priva di strutture e consistenza finanziaria, che non provvederà mai ad alcun versamento di imposte . L'azione delle Fiamme gialle L’azione della Guardia di Finanza in questo settore si muove lungo due direttrici. La prima attraverso lo sviluppo, in coordinamento con le Agenzie dell’Ent | consistenza finanziaria, che non provvederà mai ad alcun versamento di | imposte | . L'azione delle Fiamme gialle L’azione della Guardia di Finanza in que | Il Giornale | |
sono riusciti a collocare sul mercato circa 2mila autovetture di lusso realizzando un’evasione all’Iva per oltre 10 milioni di euro nonchè l’occultamento di basi imponibili ai fini delle imposte sui redditi per 70 milioni di euro. I controlli nel nord Italia In Lombardia è stato individuato un sofisticato schema di frode realizzato attraverso la creazione di crediti IVA inesistent | milioni di euro nonchè l’occultamento di basi imponibili ai fini delle | imposte | sui redditi per 70 milioni di euro. I controlli nel nord Italia In Lo | Il Giornale | |
idenziali ed assicurativi dovuti all’Inps ed all’Inail. La frode ha consentito a sei imprese, tutte attive nel comparto dell’edilizia, di omettere completamente il versamento tanto delle imposte quanto dei contributi; in sostanza, oltre ad un’evasione di imposte dirette per oltre 27 milioni di euro, sono state sottratte entrate agli Enti previdenziali ed assicurativi per oltre 13 | rto dell’edilizia, di omettere completamente il versamento tanto delle | imposte | quanto dei contributi; in sostanza, oltre ad un’evasione di imposte dir | Il Giornale | |
consentito a sei imprese, tutte attive nel comparto dell’edilizia, di omettere completamente il versamento tanto delle imposte quanto dei contributi; in sostanza, oltre ad un’evasione di imposte dirette per oltre 27 milioni di euro, sono state sottratte entrate agli Enti previdenziali ed assicurativi per oltre 13,5 milioni di euro; In Trentino Alto Adige è stata scoperta una frod | lle imposte quanto dei contributi; in sostanza, oltre ad un’evasione di | imposte | dirette per oltre 27 milioni di euro, sono state sottratte entrate agl | Il Giornale | |
alla sola emissione di fatture per operazioni inesistenti, sono stati creati falsi crediti IVA che, oltre all’evasione di tale imposta ed alla sottrazione di base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per oltre 15 milioni di euro, hanno consentito la commercializzazione di beni a prezzi altamente concorrenziali. | e di tale imposta ed alla sottrazione di base imponibile ai fini delle | imposte | sui redditi per oltre 15 milioni di euro, hanno consentito la commer | Il Giornale | |
l comma 4 -bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente: "4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente | azione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle | imposte | sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicemb | Diritto24.IlSole24Ore | |
stinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi". (1) 2. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono a | o 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori | imposte | versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal pe | Diritto24.IlSole24Ore | |
e il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi". (1) 2. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effet | dente e dei relativi interessi". (1) 2. Ai fini dell'accertamento delle | imposte | sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettif | Diritto24.IlSole24Ore | |
, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al citato comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi. Resta ferma l'applicabilità delle previsioni di cui al period | e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di | imposte | o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al c | Diritto24.IlSole24Ore | |
e, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al citato comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi. Resta ferma l'applicabilità delle previsioni di cui al periodo precedente ed ai | evoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori | imposte | dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al citato comma 4-bis p | Diritto24.IlSole24Ore | |
mico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente."; (11) f) dopo il comma 15 è inserito il seguente: "15-bis. Per i soggetti che prestano lavoro all'est | utato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di | imposte | di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al per | Diritto24.IlSole24Ore | |
avorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati, l'imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura ridotta dello 0,4 per cento per l'immobile adibito ad abitazione principale e p | erminata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle | imposte | sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati, l'imposta di | Diritto24.IlSole24Ore | |
Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."; h) nel | alla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali | imposte | di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non | Diritto24.IlSole24Ore | |
"1. Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente: "4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttame | rminazione dei redditi di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di | Diritto24.IlSole24Ore | |
abili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi.". (2) L'originaria parola "art." è stata sostituita dall'attuale "articolo" | na sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso delle maggiori | imposte | versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal pe | Diritto24.IlSole24Ore | |
ione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente."; (12) La presente lettera è stata così modificata dall'Allegato alla legge di conversione, L. 26.04.20 | valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di | imposte | sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello di cui al peri | Diritto24.IlSole24Ore | |
avorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati, l'imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura ridotta dello 0,4 per cento per l'immobile adibito ad abitazione principale e p | erminata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle | imposte | sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati, l'imposta di | Diritto24.IlSole24Ore | |
pubbl. su G.U. del 20/08/2014 n. 35 Ordinanza del G.U.P. del Tribunale di La Spezia del 03/12/2013 Notifica del 18/04/2014 Tra: F.R. ed altri 4 Oggetto: Reati tributari - Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Previsione che per i delitti di cui agli artt. da 2 a 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 la sospensione condizionale della pena (art. 163 cod. pen.) non trova app | 014 Tra: F.R. ed altri 4 Oggetto: Reati tributari - Reati in materia di | imposte | sui redditi e sul valore aggiunto - Previsione che per i delitti di cui | Corte Costituzionale | |
1, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. - Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, e 27, commi primo e terzo. Reati tributari - Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Previsione che per i delitti di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 l'applicazione della pena (art. 444 cod. proc. pen.) può essere chiesta dalle parti solo qualor | ondo, e 27, commi primo e terzo. Reati tributari - Reati in materia di | imposte | sui redditi e sul valore aggiunto - Previsione che per i delitti di cui | Corte Costituzionale | |
imento) 03 dicembre 2013 Ordinanza del 3 dicembre 2013 emessa dal G.U.P. del Tribunale di La Spezia nel procedimento penale a carico di F.R. ed altri. Reati tributari - Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Previsione che per i delitti di cui agli artt. da 2 a 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 la sospensione condizionale della pena (art. 163 cod. pen.) non trova | enale a carico di F.R. ed altri. Reati tributari - Reati in materia di | imposte | sui redditi e sul valore aggiunto - Previsione che per i delitti di cui | Corte Costituzionale | |
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. - Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, e 27, commi primo e terzo. Reati tributari - Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Previsione che per i delitti di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 l'applicazione della pena (art. 444 cod. proc. pen.) puo' essere chiesta dalle parti solo qu | ndo, e 27, commi primo e terzo. Reati tributari - Reati in materia di | imposte | sui redditi e sul valore aggiunto - Previsione che per i delitti di cui | Corte Costituzionale | |
integrata anche se l'infedelta' dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi". 4. L'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e' abrogato. 5. All'articolo 17 del d | i, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle | imposte | sui redditi". 4. L'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 19 | Gazzetta Ufficiale | |
l trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valor | cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del testo unico delle | imposte | sui redditi, ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera | Gazzetta Ufficiale | |
uddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 12. All'articolo 19 d | l'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, ai fini delle | imposte | dirette, e al comma 1, lettera c), dell'articolo 19-bis1 del decr | Gazzetta Ufficiale | |
ento bancario o postale nonche' mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.". 13. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel te | 0 euro.". 13. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di | Gazzetta Ufficiale | |
, ove prescritto, e' inferiore alla somma degli importi che risultano applicando: a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il | indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di | Gazzetta Ufficiale | |
el comma precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 17. All'articolo 172, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di retrodatazione degli effetti fisca | sente decreto. 17. All'articolo 172, comma 7, del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica | Gazzetta Ufficiale | |
sono sostituite dalle seguenti: "del 30 per cento"; b) al comma 498, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in | Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le | imposte | sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la sanzion | Gazzetta Ufficiale | |
nti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonche' delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.". b) all'articolo 74, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per le violazioni cons | ere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonche' delle | imposte | ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1 | Gazzetta Ufficiale | |
'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in ogni caso, ai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 35. L'Agenzia delle dogane, nelle attivita' di prevenzione e contrasto delle violazi | caso, ai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica | Gazzetta Ufficiale | |
nerale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. 3. All'articolo 47, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, | del medesimo. 3. All'articolo 47, comma 4, del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 | Gazzetta Ufficiale | |
del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. All'articolo 102, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "La misura stessa puo' essere elevata fino a due volte, per ammortamento anti | sente decreto. 5. All'articolo 102, comma 3, del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 | Gazzetta Ufficiale | |
creto anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti. 9. All'articolo 115, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi | ta precedenti. 9. All'articolo 115, comma 3, del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 | Gazzetta Ufficiale | |
te decreto e con riferimento ai redditi delle societa' partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla predetta data. 12. All'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) dopo le parole "primi t | re dalla predetta data. 12. All'articolo 84 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 | Gazzetta Ufficiale | |
ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 16. All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso; | e del presente decreto. 16. All'articolo 116 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 | Gazzetta Ufficiale | |
del comma 16 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 18. All'articolo 101, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lettere a), b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b),". | sente decreto. 18. All'articolo 101, comma 1, del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 | Gazzetta Ufficiale | |
osizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 20. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 e' soppresso. 21. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere d | del presente decreto. 20. All'articolo 93 del testo unico delle | imposte | sui redditi approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 22 | Gazzetta Ufficiale | |
. 21. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 22. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito | entrata in vigore del presente decreto. 22. Nel testo unico delle | imposte | sui redditi approvato, con decreto del Presidente della Repubblica | Gazzetta Ufficiale | |
per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato."; b) nell'articolo 24, comma 3, e' soppresso l'ultimo periodo. 23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il comma 4-bis e' soppresso. 24. All'articolo 25, comma 1, primo periodo, del decreto | resso l'ultimo periodo. 23. Nell'articolo 19 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 | Gazzetta Ufficiale | |
po le parole: "o nell'interesse di terzi" sono aggiunte le seguenti: "o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere,". 25. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) e' soppressa. 26. La disposizione di cui al comma 28 si applica alle azi | permettere,". 25. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 | Gazzetta Ufficiale | |
ma 28 si applica alle azioni la cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 27. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il redd | re del presente decreto. 27. L'articolo 8 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica | Gazzetta Ufficiale | |
oni del comma 30 si applicano ai redditi e alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 29. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 54: 1) dopo il comma 1 s | entrata in vigore del presente decreto. 29. Nel testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica | Gazzetta Ufficiale | |
1-quater, se percepiti in unica soluzione;". 30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-b | osizioni di cui al comma 10 dell'articolo 165 del testo unico delle | imposte | sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dic | Gazzetta Ufficiale | |
vono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell'articolo 51 del medesimo testo unico. 31. L'articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' abrogato. 32. Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi | l medesimo testo unico. 31. L'articolo 188 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 | Gazzetta Ufficiale | |
mministrativa da 1.000 a 4.000 euro. 37. Le disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorrono dal 1° gennaio 2007. 38. All'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "o donazione" sono soppress | . 38. All'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica | Gazzetta Ufficiale | |
o di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante". 39. Nell'articolo 68, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: "Per gli immobili di cui alla lettera | del donante". 39. Nell'articolo 68, comma 1, del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica | Gazzetta Ufficiale | |
ano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;". 41. Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dice | . 41. Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica | Gazzetta Ufficiale | |
to unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta" sono sostituite dalle seguenti "iscrivendo a ruolo le maggiori impos | 17, le parole "iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori | imposte | entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazion | Gazzetta Ufficiale | |
poste entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta" sono sostituite dalle seguenti "iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti". 42. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462: a) al comma 1 le parole ", entro il 31 dicembre del second | posta" sono sostituite dalle seguenti "iscrivendo a ruolo le maggiori | imposte | dovute ovvero rimborsando quelle spettanti". 42. All'articolo | Gazzetta Ufficiale | |
quello di presentazione della dichiarazione" sono soppresse; b) e' abrogato il comma 1-bis. 43. Per le indennita' di fine rapporto di cui all'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per le altre indennita' e somme e per le indennita' equipollenti ivi indicate | dennita' di fine rapporto di cui all'articolo 19 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica | Gazzetta Ufficiale | |
uenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi dell'articolo 9-bis della citata legge n. 289 del 2002. 45. All'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, le parole "a un terzo | 289 del 2002. 45. All'articolo 103, comma 1, del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica | Gazzetta Ufficiale | |
plica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti. 47. All'articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo della lettera b) e' sostituito dal seguente: "Gli ammortamenti d | ni precedenti. 47. All'articolo 109, comma 4, del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica | Gazzetta Ufficiale | |
l presente decreto. 49. A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalita' di pagamento telematiche delle imposte , dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui | e, anche tramite intermediari, modalita' di pagamento telematiche delle | imposte | , dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto | Gazzetta Ufficiale | |
olazione e fruizione della base dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione. 55. L'imposta comunale sugli immobili puo' essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi ed e' versata con le modalita' del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro centove | li immobili puo' essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle | imposte | sui redditi ed e' versata con le modalita' del Capo III del decreto leg | Gazzetta Ufficiale | |
economicità in modo da garantire il miglioramento qualitativo dei risultati conseguiti negli esercizi precedenti. Quest’ultimo obiettivo deve consentire l’incremento dell’importo mediano delle imposte o maggiori imposte accertate e definite, con riguardo alle diverse macro-tipologie di contribuenti. Va ribadito, peraltro, che l’attività di controllo, oltre al recupero delle somme evase e al | ultimo obiettivo deve consentire l’incremento dell’importo mediano delle | imposte | o maggiori imposte accertate e definite, con riguardo alle diverse macro | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
da garantire il miglioramento qualitativo dei risultati conseguiti negli esercizi precedenti. Quest’ultimo obiettivo deve consentire l’incremento dell’importo mediano delle imposte o maggiori imposte accertate e definite, con riguardo alle diverse macro-tipologie di contribuenti. Va ribadito, peraltro, che l’attività di controllo, oltre al recupero delle somme evase e all’irrogazione delle | ve consentire l’incremento dell’importo mediano delle imposte o maggiori | imposte | accertate e definite, con riguardo alle diverse macro-tipologie di contr | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
rico 2013 è stato fissato in linea con quello consuntivato nel 2012, al precipuo intento di vedere migliorata la qualità dei controlli, mediante un incremento del valore mediano delle maggiori imposte accertate e definite, indotto soprattutto dall’aumento della maggiore IVA. Valgono qui pure le indicazioni fornite con riguardo ai Grandi contribuenti circa l’opportunità di considerare con pr | dei controlli, mediante un incremento del valore mediano delle maggiori | imposte | accertate e definite, indotto soprattutto dall’aumento della maggiore IV | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
agli anni 2010 e 2011, riguardanti la macrotipologia in argomento, ha confermato il positivo trend di crescita in termini qualitativi con specifico riferimento ai valori mediani delle maggiori imposte accertate e definite Tali valori, particolarmente apprezzabili presso una parte rilevante delle Direzioni Provinciali, evidenziano l’efficacia di specifiche e preventive attività di analisi di | i qualitativi con specifico riferimento ai valori mediani delle maggiori | imposte | accertate e definite Tali valori, particolarmente apprezzabili presso un | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
nfatti, come precisato anche con la circolare n. 13/E del 2009 (par. 2.4), l’individuazione dei più rilevanti rischi di abuso dei regimi agevolativi ha lo scopo non solo di recuperare maggiori imposte evase, ma soprattutto di ottimizzare l’effetto di deterrenza indotto dalle attività di controllo nel comparto in esame. A tal fine, è necessario che le attività di analisi e di selezione siano | abuso dei regimi agevolativi ha lo scopo non solo di recuperare maggiori | imposte | evase, ma soprattutto di ottimizzare l’effetto di deterrenza indotto dal | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
P.R. n. 633 del 1972 e che intrattengono scambi commerciali con altre società direttamente o indirettamente controllate, favorendo la creazione di crediti IVA da utilizzare per il pagamento di imposte e contributi. 2.5 PERSONE FISICHE Nell’ambito dell’attività di controllo nei confronti delle persone fisiche ai fini delle imposte sui redditi, le Direzioni Provinciali proseguiranno sulla bas | favorendo la creazione di crediti IVA da utilizzare per il pagamento di | imposte | e contributi. 2.5 PERSONE FISICHE Nell’ambito dell’attività di controllo | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
la creazione di crediti IVA da utilizzare per il pagamento di imposte e contributi. 2.5 PERSONE FISICHE Nell’ambito dell’attività di controllo nei confronti delle persone fisiche ai fini delle imposte sui redditi, le Direzioni Provinciali proseguiranno sulla base delle linee strategiche di azione seguite negli ultimi anni relativamente ai seguenti processi lavorativi: • controlli “formali” | ’attività di controllo nei confronti delle persone fisiche ai fini delle | imposte | sui redditi, le Direzioni Provinciali proseguiranno sulla base delle lin | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
i processi lavorativi: • controlli “formali” delle dichiarazioni dei redditi, ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973; • accertamenti parziali cosiddetti “automatizzati” e non, in materia di imposte sui redditi; • controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche; • controlli ordinari da liste selettive (criterio V e criterio Z). Il piano di controlli “ | • accertamenti parziali cosiddetti “automatizzati” e non, in materia di | imposte | sui redditi; • controlli finalizzati alla determinazione sintetica del r | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
rispettivi ruoli ricoperti nel disegno frodatorio; • l’esecuzione tempestiva dei controlli e l’immediata richiesta dell’adozione di misure cautelari, onde garantire l’effettivo recupero delle imposte evase; • il coordinamento e la collaborazione con gli altri organismi di controllo impegnati sul fronte del contrasto alle frodi, nonché con le autorità giudiziarie coinvolte, come previsto co | ’adozione di misure cautelari, onde garantire l’effettivo recupero delle | imposte | evase; • il coordinamento e la collaborazione con gli altri organismi di | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
zioni di servizi a più alto valore aggiunto, ai fini della individuazione delle frodi in materia di IVA; • l’impegno, nell’analisi di rischio e nei conseguenti controlli, anche nel campo delle imposte dirette sui redditi, risultando confermata la ricorrenza di rilevanti frodi attuate mediante schemi di pianificazione fiscale particolarmente aggressiva; • la specifica considerazione dei comp | ll’analisi di rischio e nei conseguenti controlli, anche nel campo delle | imposte | dirette sui redditi, risultando confermata la ricorrenza di rilevanti fr | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
frodi attuate mediante schemi di pianificazione fiscale particolarmente aggressiva; • la specifica considerazione dei comportamenti finalizzati alla fraudolenta sottrazione al pagamento delle imposte , con particolare riguardo alle tecniche del fittizio e repentino trasferimento della sede dell’impresa all’estero, ovvero della fusione transfrontaliera. Per quanto concerne il contrasto alle | omportamenti finalizzati alla fraudolenta sottrazione al pagamento delle | imposte | , con particolare riguardo alle tecniche del fittizio e repentino trasfer | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
egnala che con d.lgs. n. 149 del 2012 è stata recepita la Direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure. L'Ufficio di collegamento istituito presso l’Ufficio Cooperazione Operativa è competente per la trasmissione delle domande di assistenza alla riscossione dei crediti relativi a | istenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, | imposte | e altre misure. L'Ufficio di collegamento istituito presso l’Ufficio Coo | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
l Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000. 24 3.4 ATTIVITÀ RELATIVE AD ALTRI TRIBUTI INDIRETTI DIVERSI DALL’IVA Le attività di verifica degli adempimenti in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell’imposta sulle successioni e donazioni, saranno eseguite tenendo conto delle consuete due linee operative rappresentate dai controlli: • sulla corrett | DIVERSI DALL’IVA Le attività di verifica degli adempimenti in materia di | imposte | di registro, ipotecaria e catastale e dell’imposta sulle successioni e d | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
onferma l’esigenza che le Direzioni in indirizzo assicurino, coordinandosi con gli agenti della riscossione: • il contrasto delle condotte volte alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte , anche tramite il ricorso alle segnalazioni ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n. 112 del 1999, avendo altresì cura di inoltrare all’Autorità giudiziaria, al ricorrere dei presupposti, le denunce | sto delle condotte volte alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle | imposte | , anche tramite il ricorso alle segnalazioni ai sensi dell’art.19 del d.l | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
gono un ruolo strategico; si segnala che anche nel 2013 continueranno ad essere inviate le segnalazioni relative alle compensazioni “a rischio” effettuate entro l’anno 2012 per il pagamento di imposte , contributi e altre somme dovute mediante l’utilizzo di crediti IVA, IRPEG/IRES, IRAP e IRPEF. 4. PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE I piani delle attività da realizzare nel corrente esercizio p | mpensazioni “a rischio” effettuate entro l’anno 2012 per il pagamento di | imposte | , contributi e altre somme dovute mediante l’utilizzo di crediti IVA, IRP | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
i (emissione di ricevute fiscali e scontrini); • controlli formali di cui all’art. 36-ter del d.PR n. 600 del 1973 ai fini delle IIDD e controlli degli atti e delle dichiarazioni ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta sulle successioni e donazioni; • accertamenti nei confronti di grandi contribuenti, di imprese di medie dimensioni, di imprese di minori dime | ni delle IIDD e controlli degli atti e delle dichiarazioni ai fini delle | imposte | di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta sulle successioni e d | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
icio nei confronti dei soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni; numero degli accertamenti eseguiti con l’ausilio di indagini finanziarie, cioè gli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA, dell’IRAP e dell’imposta di registro supportati dalle predette indagini effettuate mediante specifiche richieste di informazioni inoltrate dagli uffici dell’Agenzia agli | n l’ausilio di indagini finanziarie, cioè gli accertamenti ai fini delle | imposte | sui redditi, dell’IVA, dell’IRAP e dell’imposta di registro supportati d | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
rvizio n. 18 del 2013, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti. 5. OBIETTIVO MONETARIO Le attività di controllo fiscale sono prioritariamente finalizzate all’effettivo incasso delle imposte evase e delle connesse sanzioni ed interessi, il quale garantisce, da un lato, la più efficace dissuasione dagli inadempimenti fiscali, dall’altro, l’afflusso al bilancio dello Stato di risors | lo fiscale sono prioritariamente finalizzate all’effettivo incasso delle | imposte | evase e delle connesse sanzioni ed interessi, il quale garantisce, da un | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
el raggiungimento di detto sub-obiettivo le somme riscosse mediante: 1. i versamenti diretti abbinati, da sistema o dagli Uffici, agli atti di accertamento oggetto di definizione ai fini delle imposte dirette, dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sulle attività produttive, dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni (adesione e omessa impugnazione, ai sen | i Uffici, agli atti di accertamento oggetto di definizione ai fini delle | imposte | dirette, dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sulle attività p | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
e; 2. i versamenti diretti abbinati agli atti derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni dei redditi (art. 36-ter del d.P.R. n.600 del 1973) e degli atti e dichiarazioni ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta sulle successioni e donazioni; 3. i versamenti diretti abbinati agli atti di conciliazione giudiziale ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 546 | er del d.P.R. n.600 del 1973) e degli atti e dichiarazioni ai fini delle | imposte | di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta sulle successioni e d | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
ica concordati in sede europea, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, in deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di cui all'art. 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 90.000 curo lordi annui, e' dovuto un contribu | n. 212, sul reddito complessivo di cui all'art. 8 del testo unico delle | imposte | sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di | Corte Costituzionale | |
finanza pubblica concordati in sede europea", stabilisce poi che "a decorrere dal 10 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di cui all'art. 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, e' dovuto un contributo | re 2013 sul reddito complessivo di cui all'art. 8 del testo unico delle | imposte | sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicemb | Corte Costituzionale | |
fiscale e contributiva, da presentare alle Camere contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonche' tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di so | o del Documento di economia e finanza, distinguendo tra | imposte | accertate e riscosse nonche' tra le diverse tipologie di av | Gazzetta Ufficiale | |
taglio, oltre a contrastare i fenomeni di esercizio illegale e non autorizzato del gioco, l'Amministrazione cercherà di assicurare un ambiente di gioco legale e responsabile. Per recuperare le imposte evase saranno rafforzate le attività di controllo e di accertamento in materia di giochi pubblici. In proposito saranno perseguiti gli operatori bancari, finanziari e postali che non rispettan | assicurare un ambiente di gioco legale e responsabile. Per recuperare le | imposte | evase saranno rafforzate le attività di controllo e di accertamento in m | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
in Italy. Il valore complessivo dei beni contraffatti nel nostro paese ammonta a circa 7 miliardi di euro con una perdita per il bilancio dello Stato in termini di mancate entrate fiscali, tra imposte dirette e indirette, di oltre 5 miliardi di euro (Censis 2009). Per quanto riguarda la "lotta al carovita" proseguirà la rilevazione dei prezzi al consumo per fronteggiare i comportamenti anti | a per il bilancio dello Stato in termini di mancate entrate fiscali, tra | imposte | dirette e indirette, di oltre 5 miliardi di euro (Censis 2009). Per quan | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
fica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012. (14G00163) (GU n.248 del 24-10-20 | e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di | imposte | sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasio | Gazzetta Ufficiale | |
rizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo e lo Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012. Art. 2 | e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di | imposte | sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fisc | Gazzetta Ufficiale | |
Allegato PROTOCOLLO AGGIUNTIVO RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA ITALIA E LUSSEMBURGO Intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Granducato di Lussemburgo, desiderosi di co | LUSSEMBURGO Intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di | imposte | sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasio | Gazzetta Ufficiale | |
Granducato di Lussemburgo, desiderosi di concludere un Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, e Protocollo, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981 (qui di seguito «la Convenzione»), hanno conv | e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di | imposte | sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evas | Gazzetta Ufficiale | |
si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazio | er l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle | imposte | di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati c | Gazzetta Ufficiale | |
nno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi inclusi l'autorita' giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attivita' preceden | nistrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle | imposte | di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concern | Gazzetta Ufficiale | |
iziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte , delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attivita' precedenti. Le persone o autorita' sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto pe | al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali | imposte | , delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del contro | Gazzetta Ufficiale | |
accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte , o del controllo delle attivita' precedenti. Le persone o autorita' sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informa | cernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali | imposte | , o del controllo delle attivita' precedenti. Le persone o autorita | Gazzetta Ufficiale | |
12 Eccellenza, Ho l'onore di riferirmi al protocollo firmato oggi che modifica la Convenzione tra Lussemburgo e Italia intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale (qui di seguito "la Convenzione") e di proporre per conto del Granducato di Lussemburgo le seguenti inte | urgo e Italia intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di | imposte | sul reddito e sul patrimonio, ed a prevenire la frode e l'evasione | Gazzetta Ufficiale | |
012, del seguente tenore: "Ho l'onore di riferirmi al protocollo firmato oggi che modifica la Convenzione tra Lussemburgo e Italia intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale (qui di seguito "la Convenzione") e di proporre per conto del Granducato di Lussemburgo le seguenti inte | urgo e Italia intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di | imposte | sul reddito e sul patrimonio, ed a prevenire la frode e l'evasione | Gazzetta Ufficiale | |
rticolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 5; c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario; d) imposta di registro e | ui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; b) | imposte | ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 5; c) imposta s | Corte Costituzionale | |
ngenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime» (art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965), e delle entrate riservate allo Stato (cioè delle entrate derivanti dalle imposte di produzione, dal monopolio dei tabacchi e dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale; artt. 36, secondo comma, dello statuto e 2, secondo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965). Detta dis | e delle entrate riservate allo Stato (cioè delle entrate derivanti dalle | imposte | di produzione, dal monopolio dei tabacchi e dal lotto e dalle lotterie a | Corte Costituzionale | |
rticolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 5; c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario; d) imposta di registro e | ui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; b) | imposte | ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 5; c) imposta s | Corte Costituzionale | |
ari, i ricavi e i conseguenti redditi imponibili degli imputati per gli anni 1983-84, sia individuali sia delle societa' cui gli stessi eventualmente partecipassero, calcolando l'entita' delle imposte Irpef, Irpeg, Ilor e Iva conseguenti ai redditi accertati, quantificando l'eventuale divergenza tra il valore dell'imposta in tal modo calcolata e quella dichiarata all'Erario dagli imputati, | cui gli stessi eventualmente partecipassero, calcolando l'entita' delle | imposte | Irpef, Irpeg, Ilor e Iva conseguenti ai redditi accertati, quantificando | Gazzetta Ufficiale | |
na differenza rispetto a quello dichiarato di L. 93.468.000. Rideterminate le deduzioni, il reddito imponibile Ilor era calcolato in L. 455.461.000. Il perito calcolava anche l'ammontare delle imposte evase, secondo le rettificazioni apportate. Quanto alle modalita' del comportamento antigiuridico degli imputati osservava che esso si era concretizzato nelle seguenti fasi: omessa emissione d | calcolato in L. 455.461.000. Il perito calcolava anche l'ammontare delle | imposte | evase, secondo le rettificazioni apportate. Quanto alle modalita' del co | Gazzetta Ufficiale | |
artt. 110 del c.p., 4, n. 7, della legge n. 516/1982 perche' in concorso tra loro, nella qualita' di cui al capo 1), essendo dunque titolari di reddito di impresa, agendo al fine di evadere le imposte dirette, redigevano le scritture contabili obbligatorie e la dichiarazione dei redditi per l'anno 1983 (presentata nel maggio 1984) dissimulando componenti positivi di reddito costituiti da co | endo dunque titolari di reddito di impresa, agendo al fine di evadere le | imposte | dirette, redigevano le scritture contabili obbligatorie e la dichiarazio | Gazzetta Ufficiale | |
artt. 110 del c.p., 4, n. 7, della legge n. 516/1982 perche', in concorso tra loro, nella qualita' di cui al capo 1), essendo dunque titolari di reddito di impresa agendo al fine di evadere le imposte dirette, redigevano le scritture contabili obbligatorie e la dichiarazione dei redditi per l'anno 1984 (presentata nel maggio 1985), dissimulando componenti positivi di reddito, costituiti da | sendo dunque titolari di reddito di impresa agendo al fine di evadere le | imposte | dirette, redigevano le scritture contabili obbligatorie e la dichiarazio | Gazzetta Ufficiale | |
esto conviene qui riportare per la parte che interessa: "E' punito con la reclusione dai sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi: (...). 7. - Essendo titolare di redditi di lavoro | multa da cinque a dieci milioni di lire chiunque, al fine di evadere le | imposte | sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito | Gazzetta Ufficiale | |
Come ha rilevato la Cassazione nella sentenza 11 marzo 1987, imp. La Piccirella (in Cass.. pen. , 1988, pag. 702 segg.): "Trattasi di soggetti vincolati alla tenuta di registrazioni contabili imposte per documentare il movimento di affari, i corrispettivi ricavati dalle suesposte attivita', i costi sostenuti, onde consentire un' agevole ricostruzione dell'ammontare dei redditi percepiti; d | : "Trattasi di soggetti vincolati alla tenuta di registrazioni contabili | imposte | per documentare il movimento di affari, i corrispettivi ricavati dalle s | Gazzetta Ufficiale | |
u' delle volte lo sorreggera', perche' chi indica redditi di ammontare complessivo inferiore a quello effettivo, specialmente se la differenza e' rilevante, lo fa proprio al fine di evadere le imposte . Una ulteriore questione di legittimita' costituzionale, sempre per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in punto irragionevole disparita' di trattamento, e' prospettabile nel senso che, | mente se la differenza e' rilevante, lo fa proprio al fine di evadere le | imposte | . Una ulteriore questione di legittimita' costituzionale, sempre per cont | Gazzetta Ufficiale | |
o che, per l'art. 1, primo comma, della legge in questione, e' punibile a titolo di contravvenzione chi omette di presentare una delle dichiarazioni che e' obbligato a presentare ai fini della imposte sui redditi o sull'IVA quando l'ammontare non dichiarato superi una certa soglia; mentre e' punibile a titolo di delitto, ex art. 4, primo comma, n. 7, il contribuente evasore parziale e non t | tare una delle dichiarazioni che e' obbligato a presentare ai fini della | imposte | sui redditi o sull'IVA quando l'ammontare non dichiarato superi una cert | Gazzetta Ufficiale | |
l’operazione di cessione fosse stata assoggettata al normale regime di tassazione Lo scandalo non è quindi quello dei Loro Piana che in modo lecito riescono ad eludere centinaia di milioni di imposte ma quello di uno Stato che da un lato pretende aliquote fiscali superiori al 50% da decine di migliaia di piccole e medie imprese (salvo disporre sequestri e pignoramenti in caso di mancato pa | oro Piana che in modo lecito riescono ad eludere centinaia di milioni di | imposte | ma quello di uno Stato che da un lato pretende aliquote fiscali superior | Il Fatto Quotidiano | |
effettiva Addizionali regionali e comunali Le Addizionali regionali e comunali rappresentano un altro elemento da considerare nel calcolo e nel trattamento fiscale, in quanto costituiscono le imposte che si aggiungono alle somme dovute da ciascun amministrato, in base alla regione e al comune di appartenenza. Le addizionali vengono trattenute sullo stipendio dal mese di marzo al mese di no | derare nel calcolo e nel trattamento fiscale, in quanto costituiscono le | imposte | che si aggiungono alle somme dovute da ciascun amministrato, in base all | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
n. 710 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con protocollo, fatta a Roma l'8 luglio 1991. (GU n.301 del 27-12-1994 - Suppl. Ordinario n. 170) Vigente al: 28-12-1994 La Came | i Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di | imposte | sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con protocollo, f | Gazzetta Ufficiale | |
bblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con protocollo, fatta a Roma l'8 luglio 1991. Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenz | i Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di | imposte | sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con protocollo, fatta a | Gazzetta Ufficiale | |
ari esteri Visto, il Guardasigilli: BIONDI CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSTAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le | ATI UNITI MESSICANI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSTAZIONI IN MATERIA DI | IMPOSTE | SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE. Il Governo della Rep | Gazzetta Ufficiale | |
NE FISCALE. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, qui di seguito denominata la "Convenzione", hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 | dere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di | imposte | sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, qui di seguit | Gazzetta Ufficiale | |
SOGGETTI La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. ARTICOLO 2 IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono co | enti. ARTICOLO 2 | IMPOSTE | CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte su | Gazzetta Ufficiale | |
ono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. ARTICOLO 2 IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito c | IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle | imposte | sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qu | Gazzetta Ufficiale | |
TE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonche' le | ntraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate | imposte | sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su eleme | Gazzetta Ufficiale | |
zione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonche' le imposte sulle plusvalenze | sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le | imposte | prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese | Gazzetta Ufficiale | |
Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonche' le imposte sulle plusvalenze. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono, in particolare: | evate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le | imposte | sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, no | Gazzetta Ufficiale | |
sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonche' le imposte sulle plusvalenze. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono, in particolare: a) nel caso della Repubblica Italiana: - l'imposta sul reddito delle persone f | ili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonche' le | imposte | sulle plusvalenze. 3. Le imposte attuali cui si applica la Conve | Gazzetta Ufficiale | |
e sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonche' le imposte sulle plusvalenze. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono, in particolare: a) nel caso della Repubblica Italiana: - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; - l'imposta sul redd | beni mobili o immobili, nonche' le imposte sulle plusvalenze. 3. Le | imposte | attuali cui si applica la Convenzione sono, in particolare: | Gazzetta Ufficiale | |
particolare: a) nel caso della Repubblica Italiana: - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ancorche' dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"); b) nel caso degli Stati Uniti Messicani: - l'imposta sul reddito (impuesto so | l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ancorche' dette | imposte | siano riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indi | Gazzetta Ufficiale | |
sto sobre la renta); - l'imposta sull'attivo (impuesto al activo), (qui di seguito indicate quali "imposta messicana"); 4. La presente Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della stessa in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti | messicana"); 4. La presente Convenzione si applichera' anche alle | imposte | di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma dell | Gazzetta Ufficiale | |
"); 4. La presente Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della stessa in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno reciprocamente le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali. | ite dopo la firma della stessa in aggiunta o in sostituzione delle | imposte | attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si com | Gazzetta Ufficiale | |
Stato contraente, i termini o le espressioni non diversamente defi- nite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione. ARTICOLO 4 RESIDENZA 1. Ai | attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle | imposte | oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richied | Gazzetta Ufficiale | |
di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte , diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a | ni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o | imposte | , diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipenden | Gazzetta Ufficiale | |
, la doppia imposizione sara' eliminata nel modo seguente: se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Messico, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di' tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della | ddito che sono imponibili in Messico, l'Italia, nel calcolare le proprie | imposte | sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo | Gazzetta Ufficiale | |
to che sono imponibili in Messico, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di' tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate | lla presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di' tali | imposte | detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della pre | Gazzetta Ufficiale | |
onibile di' tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Messico, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nel | stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle | imposte | cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Messico, ma l'am | Gazzetta Ufficiale | |
degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti rela- tive alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato | ione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti rela- tive alle | imposte | previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tal | Gazzetta Ufficiale | |
etto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento e della riscossione delle imposte istituite da detto Stato, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le perone o le autorita' sopra citate u | strativi) incaricate dell'accertamento e della riscossione delle | imposte | istituite da detto Stato, delle procedure o dei procedimenti concernenti | Gazzetta Ufficiale | |
ribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento e della riscossione delle imposte istituite da detto Stato, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte , o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le perone o le autorita' sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto a fini fiscali. Esse potranno servirsi di qu | te da detto Stato, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali | imposte | , o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le perone | Gazzetta Ufficiale | |
accertamento e della riscossione delle imposte istituite da detto Stato, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte . Le perone o le autorita' sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto a fini fiscali. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribu | nti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali | imposte | . Le perone o le autorita' sopra citate utilizzeranno tali informazioni | Gazzetta Ufficiale | |
iplomatiche attestanti l'avvenuto completamento delle formalita' costituzionalmente richieste nei rispettivi Paesi. 2. La presente Convenzione si applichera': a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o attribuite a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione; b) con riferime | 2. La presente Convenzione si applichera': a) con riferimento alle | imposte | prelevate alla fonte, alle somme pagate o attribuite a parti | Gazzetta Ufficiale | |
fonte, alle somme pagate o attribuite a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al' 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione. | entrata in vigore della Convenzione; b) con riferimento alle altre | imposte | sul reddito, ai periodi d'imposta che iniziano il, o successiva | Gazzetta Ufficiale | |
comunicazione per le vie diplomatiche da effettuarsi almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cessera' di applicarsi: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o attribuite a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di scadenza del predetto termine di sei mesi; | o, la Convenzione cessera' di applicarsi: a) con riferimento alle | imposte | prelevate alla fonte, alle somme pagate o attribuite a decorr | Gazzetta Ufficiale | |
mme pagate o attribuite a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di scadenza del predetto termine di sei mesi; b) con riferimento alle altre imposte , ai periodi d'imposta aventi inizio il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno successivo alla data di scadenza del predetto termine di sei mesi. Fatta a Rom | redetto termine di sei mesi; b) con riferimento alle altre | imposte | , ai periodi d'imposta aventi inizio il, o successivamente al, 1 | Gazzetta Ufficiale | |
PROTOCOLLO alla Convenzione tra di Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uni | li Stati Uniti Messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di | imposte | sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale. All'atto della firm | Gazzetta Ufficiale | |
a firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione. 1. Agli effetti del par | ti Uniti Messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di | imposte | sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, i sottoscrit | Gazzetta Ufficiale | |
visto per la procedura contenziosa nazionale, ma che, in ogni caso, devono esaurirsi i ricorsi previsti nei casi in cui la controversia ha tratto origine da un'applicazione in Italia delle imposte non conforme con le disposizioni della presente Convenzione. 9. Le imposte riscosse in uno Stato contraente, mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessa | la controversia ha tratto origine da un'applicazione in Italia delle | imposte | non conforme con le disposizioni della presente Convenzione. 9. | Gazzetta Ufficiale | |
i i ricorsi previsti nei casi in cui la controversia ha tratto origine da un'applicazione in Italia delle imposte non conforme con le disposizioni della presente Convenzione. 9. Le imposte riscosse in uno Stato contraente, mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di de | on conforme con le disposizioni della presente Convenzione. 9. Le | imposte | riscosse in uno Stato contraente, mediante ritenuta alla fonte sono | Gazzetta Ufficiale | |
cosse in uno Stato contraente, mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente te | to di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette | imposte | sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. Le istanze | Gazzetta Ufficiale | |
ributaria” data dal legislatore (o dall'interprete) ad una particolare materia (come avviene, ad esempio, allorché si riconducano indebitamente alla materia tributaria prestazioni patrimoniali imposte di natura non tributaria). Per valutare la sussistenza della denunciata violazione dell'art. 102, secondo comma, Cost., occorre accertare, perciò, se la controversia devoluta ai giudici tribut | conducano indebitamente alla materia tributaria prestazioni patrimoniali | imposte | di natura non tributaria). Per valutare la sussistenza della denunciata | Corte Costituzional | |
elle c.d. “frodi carosello”. In tali casi, l’Amministrazione, ravvisata la fattispecie di reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, procedeva a recuperare a tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, i costi dedotti dal contribuente documentati nelle fatture per le quali veniva contestata la “soggettiva inesistenza”. Tale prassi operativa dell’Amministrazione, da sempre ogget | .Lgs. n. 74 del 2000, procedeva a recuperare a tassazione, ai fini delle | imposte | sui redditi, i costi dedotti dal contribuente documentati nelle fatture | Diritto24.IlSole24Ore | |
P.R. n. 917 del 1986, il quale escludeva la deducibilità delle spese ed altri componenti negativi in caso di omessa od irregolare registrazione nelle apposite scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi. Per effetto della riforma in questione era derivato un consistente ampliamento del regime della prova dei costi da parte del contribuente, atteso che tale dimostrazione in ordine | rregolare registrazione nelle apposite scritture contabili ai fini delle | imposte | sui redditi. Per effetto della riforma in questione era derivato un con | Diritto24.IlSole24Ore | |
oggettivamente inesistenti, affermati dalla sentenza della Cassazione n. 10167 del 20 giugno 2012, e ribaditi dalla recente sentenza n. 12503 del 22 maggio 2013, sono i seguenti: - In tema di imposte sui redditi, alla luce del nuovo testo dell’art. 14 comma 4 bis della L. n. 537/1993, non è più possibile contestare al contribuente l’indeducibilità dei costi per il solo fatto che essi siano | nte sentenza n. 12503 del 22 maggio 2013, sono i seguenti: - In tema di | imposte | sui redditi, alla luce del nuovo testo dell’art. 14 comma 4 bis della L. | Diritto24.IlSole24Ore | |
Law)determina le sanzioni rilevanti a seconda della diversa tipologia di violazione alla normativa fiscale. Tali sanzioni amministrative sono classificate in relazione alla severità delle pene imposte : -una pena da 0,5 a 5 volte l'imposta non pagata correttamente. In tal caso l'evasione fiscale si presenta in quanto il contribuente dimentica,altera, o, senza autorizzazione, distrugge i libr | i amministrative sono classificate in relazione alla severità delle pene | imposte | : -una pena da 0,5 a 5 volte l'imposta non pagata correttamente. In tal c | Diritto24.IlSole24ore | |
del rimborso fiscale sulle esportazioni (VAT refund). Inoltre le autorità fiscali possono anche porre in essere altre misure obbligatorie per incrementare l'efficienza nella riscossione delle imposte e delle sanzioni stesse,ad esempio ordinando di rettificare,ritrattare o terminare l'emissione delle fatture fiscali,o non permettendo al contribuente di lasciare la Cina,o cancellando lo suo | isure obbligatorie per incrementare l'efficienza nella riscossione delle | imposte | e delle sanzioni stesse,ad esempio ordinando di rettificare,ritrattare o | Diritto24.IlSole24ore | |
mento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Re pubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonchè le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predet | di previdenza obbligatorie presso l'INPS per il personale addetto alle | imposte | di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e | Diritto24.IlSole24Ore | |
esso l'INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsion | e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle | imposte | dirette. La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione | Diritto24.IlSole24Ore | |
ridotto"; i commi 6, 7 e 8 sono soppressi; dopo il comma 17, è aggiunto il seguente: "17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente, ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte dell'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014". All'articolo 21, comma 4, capoverso "11-quater", dopo le paro | a legislazione vigente, ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle | imposte | sono ridotte dell'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 | Diritto24.IlSole24Ore | |
mensile euro 91,67""; il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Per rendere più rigoroso il regime di deducibilità degli accantonamenti, all'articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per le imprese concessionarie di costruzione e gesti | degli accantonamenti, all'articolo 107, comma 2, del testo unico delle | imposte | sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicemb | Diritto24.IlSole24Ore | |
ributaria” data dal legislatore (o dall'interprete) ad una particolare materia (come avviene, ad esempio, allorché si riconducano indebitamente alla materia tributaria prestazioni patrimoniali imposte di natura non tributaria)». 3.3 – Non c'è dubbio che la lettura che dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, dà il diritto vivente, finisce per attribuire alla giurisdizione tributa | conducano indebitamente alla materia tributaria prestazioni patrimoniali | imposte | di natura non tributaria)». 3.3 – Non c'è dubbio che la lettura che de | Corte Costituzionale | |
one associata delle attivita' di contrasto all'evasione fiscale l'esercizio da parte dei comuni, l'esercizio in tale forma: a) delle funzioni inerenti le entrate tributarie, le imposte comunali e i servizi fiscali; b) delle funzioni di cui alla lettera a), unitamente a quelle inerenti la struttura unica di polizia municipale. Art. 3 | le forma: a) delle funzioni inerenti le entrate tributarie, le | imposte | comunali e i servizi fiscali; b) delle funzioni di cui alla lettera | Gazzetta Ufficiale | |
ne si applica altresi' ai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c). Art. 4 Gestione associata delle entrate tributarie, delle imposte comunali e dei servizi fiscali 1. La gestione associata delle entrate tributarie, delle imposte comunali e dei servizi fiscali, comporta, in particolare: a) la predisposizione dei r | Gestione associata delle entrate tributarie, delle | imposte | comunali e dei servizi fiscali 1. La gestione associata delle entra | Gazzetta Ufficiale | |
Art. 4 Gestione associata delle entrate tributarie, delle imposte comunali e dei servizi fiscali 1. La gestione associata delle entrate tributarie, delle imposte comunali e dei servizi fiscali, comporta, in particolare: a) la predisposizione dei regolamenti relativi ai tributi, alle imposte comunali ed ai rispettivi aggiornamenti; b) il suppo | fiscali 1. La gestione associata delle entrate tributarie, delle | imposte | comunali e dei servizi fiscali, comporta, in particolare: a) la predi | Gazzetta Ufficiale | |
a gestione associata delle entrate tributarie, delle imposte comunali e dei servizi fiscali, comporta, in particolare: a) la predisposizione dei regolamenti relativi ai tributi, alle imposte comunali ed ai rispettivi aggiornamenti; b) il supporto alla determinazione delle tariffe, delle imposte ed aliquote dei singoli tributi; c) la predisposizione della modulistica per il | : a) la predisposizione dei regolamenti relativi ai tributi, alle | imposte | comunali ed ai rispettivi aggiornamenti; b) il supporto alla determin | Gazzetta Ufficiale | |
particolare: a) la predisposizione dei regolamenti relativi ai tributi, alle imposte comunali ed ai rispettivi aggiornamenti; b) il supporto alla determinazione delle tariffe, delle imposte ed aliquote dei singoli tributi; c) la predisposizione della modulistica per il pagamento; d) la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; e) il contenzioso tributario | ggiornamenti; b) il supporto alla determinazione delle tariffe, delle | imposte | ed aliquote dei singoli tributi; c) la predisposizione della modulis | Gazzetta Ufficiale | |
alla determinazione delle tariffe, delle imposte ed aliquote dei singoli tributi; c) la predisposizione della modulistica per il pagamento; d) la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; e) il contenzioso tributario; f) l'eventuale affidamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, della riscossione dei tributi comunali ad altri soggetti e la gesti | istica per il pagamento; d) la gestione ordinaria dei tributi e delle | imposte | comunali; e) il contenzioso tributario; f) l'eventuale affidamento | Gazzetta Ufficiale | |
. E tra i reati tributari, la dichiarazione infedele, l’omessa dichiarazione, l’omesso versamento di ritenute o di Iva, l’indebita compensazione e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte . Attraverso la nuova norma gli imputati potranno chiedere, prima della sentenza, di essere ammessi a un percorso riabilitativo in cui prestare “condotte indirizzate all’eliminazione delle cons | l’indebita compensazione e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle | imposte | . Attraverso la nuova norma gli imputati potranno chiedere, prima della s | Il Fatto Quotidiano | |
società off shore tassabile ad un'aliquota solitamente (di gran lunga) inferiore a quella ordinariamente applicata nei Paesi white list come l'Italia, con l'evidente vantaggio di lucrare sulle imposte un differenziale importante. La disciplina in Italia In Italia, tuttavia, i redditi delle società off shore controllate da o collegate a soggetti (società o persone fisiche) residenti in Ital | aesi white list come l'Italia, con l'evidente vantaggio di lucrare sulle | imposte | un differenziale importante. La disciplina in Italia In Italia, tuttavi | Diritto24.IlSole24Ore | |
involto anche personaggi noti della città emiliana. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, le società erano create ad hoc per permettere ad imprese con sede in altre province di evadere le imposte sui redditi e l’Iva attraverso il sistema delle false fatturazioni. Il metodo collaudato era quello della “frode carosello dell’Iva”, che si basa su concatenazioni di transazioni fittizie effe | d hoc per permettere ad imprese con sede in altre province di evadere le | imposte | sui redditi e l’Iva attraverso il sistema delle false fatturazioni. Il m | Il Fatto Quotidiano | |
Sono invece esclusi: l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; l'occultamento o la distruzione di strutture contabili; la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte . L'Avv. Manganiello ha parlato del nuovo reato di autoriciclaggio illustrando l'art. 648 ter. 1 che, al primo comma, prevede che: "Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e dell | ne di strutture contabili; la sottrazione fraudolenta al pagamento delle | imposte | . L'Avv. Manganiello ha parlato del nuovo reato di autoriciclaggio illust | Diritto24.IlSole24Ore | |
i l'una all'altra avrò commesso più delitti di autoriciclaggio. L'articolo 5 quinquies genera un ulteriore problema legato al c.d. "risparmio fiscale". Se commetto un reato tributario non pago imposte che avrei dovuto pagare. Questo risparmio potrà essere considerato un profitto perché comporterà un vantaggio rispetto ai concorrenti. Ciò fa sì che in futuro si potrà essere accusati di autor | to al c.d. "risparmio fiscale". Se commetto un reato tributario non pago | imposte | che avrei dovuto pagare. Questo risparmio potrà essere considerato un pr | Diritto24.IlSole24Ore | |
AGGIO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promossi dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 13 giugno 2013 e dal Tribunale di Bergamo co | gislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di | imposte | sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 2 | Corte costituzionale | |
o, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso | gislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di | imposte | sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 2 | Corte costituzionale | |
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, puniva con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presentasse, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, «quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna | niva con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le | imposte | sui redditi o sul valore aggiunto, non presentasse, essendovi obbligato, | Corte costituzionale | |
a reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presentasse, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte , «quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro 77.468,53». Dal raffronto tra le due disposizioni emergerebbe una irragionevole disparità di trat | e, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette | imposte | , «quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle sin | Corte costituzionale | |
sul valore aggiunto, non presentasse, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, «quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte , ad euro 77.468,53». Dal raffronto tra le due disposizioni emergerebbe una irragionevole disparità di trattamento fra il soggetto che – essendo tenuto a versare l’IVA per un importo compreso | ando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole | imposte | , ad euro 77.468,53». Dal raffronto tra le due disposizioni emergerebbe | Corte costituzionale | |
siderato in diritto 1.– Il Tribunale di Bologna dubita della legittimità costituzionale dell’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso | gislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di | imposte | sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 2 | Corte costituzionale | |
strategia consistente nella focalizzazione dell’intervento repressivo preminentemente sulla fase dell’“autoaccertamento” del debito di imposta, ossia della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Ponendosi sulla scia della previsione punitiva di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, aggiunto dall’art. 1, comma 414, della legge 30 dicembre 20 | ” del debito di imposta, ossia della dichiarazione annuale ai fini delle | imposte | sui redditi e sul valore aggiunto. Ponendosi sulla scia della prevision | Corte costituzionale | |
odifiche legislative di cui poco oltre si dirà, l’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 richiedeva, per la punibilità dell’omessa dichiarazione (consistente nel fatto di chi, «al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte»), che l’imposta evasa fosse superiore, con riferimento a taluna | essa dichiarazione (consistente nel fatto di chi, «al fine di evadere le | imposte | sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, un | Corte costituzionale | |
chiarazione (consistente nel fatto di chi, «al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte »), che l’imposta evasa fosse superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro 77.468,53. Ciò comportava una conseguenza palesemente illogica, nel caso in cui l’IVA dovuta dal | a, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette | imposte | »), che l’imposta evasa fosse superiore, con riferimento a taluna delle s | Corte costituzionale | |
sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte»), che l’imposta evasa fosse superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte , ad euro 77.468,53. Ciò comportava una conseguenza palesemente illogica, nel caso in cui l’IVA dovuta dal contribuente si situasse nell’intervallo tra le due soglie (eccedesse, cioè, i 50.000 | l’imposta evasa fosse superiore, con riferimento a taluna delle singole | imposte | , ad euro 77.468,53. Ciò comportava una conseguenza palesemente illogica, | Corte costituzionale | |
oga discrasia era ravvisabile in rapporto alla dichiarazione infedele (consistente nel fatto di chi, fuori dei casi previsti dagli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, «al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi» | isti dagli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, «al fine di evadere le | imposte | sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni ann | Corte costituzionale | |
uori dei casi previsti dagli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, «al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi»), la cui punibilità presupponeva, ai sensi dell’art. 4, che l’imposta evasa risultasse superiore, con | ore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette | imposte | elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od element | Corte costituzionale | |
feriore a quello effettivo od elementi passivi fittizi»), la cui punibilità presupponeva, ai sensi dell’art. 4, che l’imposta evasa risultasse superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte , ad euro 103.291,38. Laddove, infatti, l’IVA da versare si collocasse tra l’uno e l’altro limite di rilevanza (50.000 e 103.291,38 euro), fruiva di un miglior trattamento il contribuente che p | posta evasa risultasse superiore, con riferimento a taluna delle singole | imposte | , ad euro 103.291,38. Laddove, infatti, l’IVA da versare si collocasse tr | Corte costituzionale | |
LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omess | gislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di | imposte | sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 2 | Corte costituzionale | |
tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonche' per le eventuali violazioni rela | addittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di | imposte | sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di impo | Gazzetta Ufficiale | |
ertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonche' per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. | iolazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di | imposte | sostitutive, di imposta regionale sulle attivita' produttive e d | Gazzetta Ufficiale | |
ivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto | la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle | imposte | sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutiv | Gazzetta Ufficiale | |
titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attivita' costit | etti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle | imposte | sostitutive, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dei co | Gazzetta Ufficiale | |
commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria. 3. Limitatamente alle attivita' oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del | pplicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle | imposte | e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria. 3. Lim | Gazzetta Ufficiale | |
inimo edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attivita' produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute e' fissata al minimo edittal | ontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di | imposte | sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di impost | Gazzetta Ufficiale | |
nti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attivita' produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute e' fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto. 5. Nei casi di cui | violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di | imposte | sostitutive, di imposta regionale sulle attivita' produttive, di imp | Gazzetta Ufficiale | |
Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui al comma 1 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, | per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle | imposte | sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive del | Gazzetta Ufficiale | |
volontaria prevista dalle disposizioni di cui al comma 1 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' le violazioni relative alla dichiarazione dei | one ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle | imposte | sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale | Gazzetta Ufficiale | |
disposizioni di cui al comma 1 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commess | ui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle | imposte | sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive | Gazzetta Ufficiale | |
borazione volontaria, fornendo spontaneamente all'Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dei contributi previdenziali, dell | azioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle | imposte | sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive dell | Gazzetta Ufficiale | |
taneamente all'Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, relat | agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle | imposte | sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale | Gazzetta Ufficiale | |
ne finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, relativamente a tutti i periodi | ui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle | imposte | sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive | Gazzetta Ufficiale | |
20) le spese per consumi intermedi anche degli enti ed aziende regionali. Tale violazione sarebbe ulteriormente confermata ed aggravata dalla previsione secondo cui i risparmi derivanti dalle imposte riduzioni di spesa devono essere versati al bilancio dello Stato. Quindi gli enti e le agenzie regionali devono ridurre le spese, ma non sono autonomi neppure nel decidere come utilizzare le s | ata ed aggravata dalla previsione secondo cui i risparmi derivanti dalle | imposte | riduzioni di spesa devono essere versati al bilancio dello Stato. Quindi | Corte Costituzionale | |
i che detengono in maniera illegale patrimoni o attività a Monaco di accedere alla procedura di regolarizzazione alle condizioni più favorevoli previste dalla legge (pagamento per intero delle imposte dovute e sanzioni ridotte). Molti, però, preferiranno guardare ad altre mete esotiche dove andare a vivere e, quindi, portare i propri capitali pur sapendo che questa "fuga" potrebbe far guada | ndizioni più favorevoli previste dalla legge (pagamento per intero delle | imposte | dovute e sanzioni ridotte). Molti, però, preferiranno guardare ad altre | Il Giornale | |
vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte , dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta."; b) nel comma 3 dopo le parole: "indicato n | annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle | imposte | , dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e d | Gazzetta Ufficiale | |
Se si guarda ai modelli degli economisti, in verità non è possibile riscontrare una differenza analitica tra evasione ed elusione fiscale: in ambedue i casi il contribuente evita di pagare le imposte dovute o violando direttamente la legge o schivandone sapientemente l’applicabilità. La sostanza non cambia; e infatti, non a caso, l’elusione viene definita “l’evasione dei ricchi”. Naturalme | d elusione fiscale: in ambedue i casi il contribuente evita di pagare le | imposte | dovute o violando direttamente la legge o schivandone sapientemente l’ap | Il Fatto Quotidiano | |
usione no, ma questo è proprio l’argomento utilizzato dalle grandi multinazionali di internet nelle audizioni presso il Congresso americano per giustificare il fatto di non pagare praticamente imposte : “Noi facciamo quello che le leggi dei diversi paesi ci consentono”. Vi è quindi una certa contraddizione tra la decisione di depenalizzare tali comportamenti e al tempo stesso sostenere gli s | Congresso americano per giustificare il fatto di non pagare praticamente | imposte | : “Noi facciamo quello che le leggi dei diversi paesi ci consentono”. Vi | Il Fatto Quotidiano | |
one dei diritti di immagine. In questo caso scattano le sanzioni.A Luttazzi viene contestata la violazione del decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000, che disciplina i reati in materia di imposte sui redditi. L'articolo 3, per la precisione (dichiarazione fraudolenta mediante artifici), che viene punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Nel frattempo la Procura ha dis | egislativo n. 74 del 10 marzo 2000, che disciplina i reati in materia di | imposte | sui redditi. L'articolo 3, per la precisione (dichiarazione fraudolenta | Il Giornale | |
ssione e utilizzo di fatture false, occultamento di scritture contabili, omessa dichiarazione dei redditi e Iva con l’aggravante della transnazionalità, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte , millantato credito, riciclaggio, bancarotta fraudolenta patrimoniale.Nei confronti di 11 soggetti il gip del Tribunale di Roma ha emesso un provvedimento, inoltre, per associazione a delinque | gravante della transnazionalità, sottrazione fraudolenta al pagamento di | imposte | , millantato credito, riciclaggio, bancarotta fraudolenta patrimoniale.Ne | Il Giornale | |
anata, che ha affermato che nell'accertamento dello stato di "non abbienza" ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevano anche redditi che non sono stati assoggettati ad imposte , vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione (quindi rilevano, in ipotesi, anche redditi da attività illecite | e dello Stato, rilevano anche redditi che non sono stati assoggettati ad | imposte | , vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, v | Corte Costituzionale | |
to non hanno subito alcuna imposizione (quindi rilevano, in ipotesi, anche redditi da attività illecite ovvero redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata elusa). Anche sul regime delle imposte , dirette ed indirette, si registrano significativi interventi della Corte. Con la sentenza n. 44, red. Granata, la Corte ha preso in considerazione la particolare disciplina dell'imposta di c | er i quali l'imposizione fiscale è stata elusa). Anche sul regime delle | imposte | , dirette ed indirette, si registrano significativi interventi della Cort | Corte Costituzionale | |
iplina dell'imposta di conguaglio IRPEG sugli utili distribuiti ai soci, prevista a carico delle società dall'art. 2, comma secondo, della legge 25 novembre 1983, n. 649. Ancora in materia di imposte dirette può richiamarsi la già citata sentenza n. 42, red. Pescatore, che ha esaminato il regime fiscale (ai fini dell'IRPEF) della quota di indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS ai dipen | mma secondo, della legge 25 novembre 1983, n. 649. Ancora in materia di | imposte | dirette può richiamarsi la già citata sentenza n. 42, red. Pescatore, ch | Corte Costituzionale | |
i buonuscita erogata dall'ENPAS ai dipendenti statali, quota corrispondente ad anzianità convenzionali ammesse a riscatto con onere a totale carico dell'interessato. Con riguardo invece alle imposte indirette, si segnala la sentenza n. 336, red. Granata, con cui la Corte ha affermato che l'esclusivo riferimento, ai fini del l'imposta di registro, in relazione agli atti di cessione di cre | o con onere a totale carico dell'interessato. Con riguardo invece alle | imposte | indirette, si segnala la sentenza n. 336, red. Granata, con cui la Corte | Corte Costituzionale | |
vrebbero evaso oltre 25 milioni di euro. A livello regionale, gli uomini del generale Zanini hanno eseguito 1367 «interventi ispettivi» che hanno consentito di proporre recuperi, ai fini delle imposte dirette, per oltre 214 milioni di euro, constatare la sottrazione all'erario di circa 30 milioni e denunciare all'Autorità Giudiziaria 140 persone. Riguardo al sommerso, sono stati individuati | enti ispettivi» che hanno consentito di proporre recuperi, ai fini delle | imposte | dirette, per oltre 214 milioni di euro, constatare la sottrazione all'er | Il Giornale | |
NTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato | embre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle | imposte | sui redditi), come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero | Corte Costituzionale | |
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato | embre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle | imposte | sui redditi), come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero | Corte Costituzionale | |
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato | embre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle | imposte | sui redditi), come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero | Corte Costituzionale | |
asmessi su richiesta (ex art. 32, comma 1, numero 7, del d.P.R. n. 600 del 1973), rilevati direttamente (ex art. 33, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 600 del 1973) ovvero nei controlli relativi alle imposte sulla produzione o consumo [ex art. 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione | mi 1 e 2, del d.P.R. n. 600 del 1973) ovvero nei controlli relativi alle | imposte | sulla produzione o consumo [ex art. 18, comma 3, lettera b), del decreto | Corte Costituzionale | |
li relativi alle imposte sulla produzione o consumo [ex art. 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative)] sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 del medesimo d.P.R. n. | 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le | imposte | sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrati | Corte Costituzionale | |
TUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato | embre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle | imposte | sui redditi), come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero | Corte Costituzionale | |
ia".Tra abusivismo e contraffazione il settore del commercio al dettaglio, bar e ristorazione si vede sottrarre complessivamente 17,2 miliardi di euro all’anno di fatturato, per una perdita di imposte dirette e contributi pari a 1,5 miliardi. È quanto emerge da un’elaborazione dell’ufficio studi di Confcommercio presentata oggi nell’ambito della giornata di mobilitazione nazionale "Legalità | ivamente 17,2 miliardi di euro all’anno di fatturato, per una perdita di | imposte | dirette e contributi pari a 1,5 miliardi. È quanto emerge da un’elaboraz | Il Giornale | |
materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, da presentare alle Camere contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonche' tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della c | a di aggiornamento del Documento di economia e finanza, distinguendo tra | imposte | accertate e riscosse nonche' tra le diverse tipologie di avvio delle pro | Gazzetta Ufficiale | |
ma secondo) se pur ispirato complessivamente a garantire agli enti locali un adeguato e piu' proporzionato livello di entrata tributaria (anche mediante l'attribuzione a loro del gettito di imposte che derivano da cespiti immobiliari posti nel loro territorio, ad esempio l'imposta di registro sui contratti immobiliari relativi a tali beni), si dubita possa dirigere l'attivita' legisla | entrata tributaria (anche mediante l'attribuzione a loro del gettito di | imposte | che derivano da cespiti immobiliari posti nel loro territorio, ad esemp | Corte Costituzionale | |
Dubita questo giudice che da tali direttive e principi possa farsi discendere la facolta' di regolare il rapporto privato di locazione sostituendo clausole volute con quelle imperativamente imposte . Anche perche' se veramente l'art. 26 (contrasto all'evasione fiscale) costituisse l'ambito della legislazione delegata in cui si esplica l'art. 3 comma 8, non si capirebbe razionalmente ( | ato di locazione sostituendo clausole volute con quelle imperativamente | imposte | . Anche perche' se veramente l'art. 26 (contrasto all'evasione fiscale | Corte Costituzionale | |
quelle al di sopra di una certa “soglia” (fissa, uguale per tutti, non percentuale); per quelle più piccole, sotto la “soglia”, se ne occuperà l’Agenzia delle Entrate che oltre a riscuotere le imposte dovute, irrogherà sanzioni amministrative, le multe. Il sistema dunque sanziona tutta l’evasione fiscale (scoperta): parte con la Giustizia penale e parte con quella amministrativa. Ma le “sog | oglia”, se ne occuperà l’Agenzia delle Entrate che oltre a riscuotere le | imposte | dovute, irrogherà sanzioni amministrative, le multe. Il sistema dunque s | Il Fatto Quotidiano | |
oci o ai creditori. Che siano danneggiati i soci che lo hanno fatto è da escludere: il falso gli serviva per procurarsi un vantaggio: ottenere finanziamenti, distribuire dividendi, pagare meno imposte . Restano i soci eventualmente fregati e i creditori. Ma siamo sempre lì: chi glielo dice che il bilancio è falso? E quando se ne accorgono? Insomma: avrà qualche significato il fatto che, dal | un vantaggio: ottenere finanziamenti, distribuire dividendi, pagare meno | imposte | . Restano i soci eventualmente fregati e i creditori. Ma siamo sempre lì: | Il Fatto Quotidiano | |
ga, a margine della riunione informale del Consiglio Ecofin, un Protocollo di modifica della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. Il Protocollo aggiorna la Convenzione tra Italia e Romania del 1978. La Convenzione riguarda le imposte su redditi e patrimonio prodotti da c | ca Italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di | imposte | sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. Il Protocollo aggiorna | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
e le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. Il Protocollo aggiorna la Convenzione tra Italia e Romania del 1978. La Convenzione riguarda le imposte su redditi e patrimonio prodotti da cittadini residenti in uno degli Stati contraenti nell'altro Stato e mira ad evitare la doppia imposizione. Rientrano nel campo di applicazione della Conven | a Convenzione tra Italia e Romania del 1978. La Convenzione riguarda le | imposte | su redditi e patrimonio prodotti da cittadini residenti in uno degli Sta | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
atrimonio prodotti da cittadini residenti in uno degli Stati contraenti nell'altro Stato e mira ad evitare la doppia imposizione. Rientrano nel campo di applicazione della Convenzione tutte le imposte sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o | osizione. Rientrano nel campo di applicazione della Convenzione tutte le | imposte | sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte s | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
nell'altro Stato e mira ad evitare la doppia imposizione. Rientrano nel campo di applicazione della Convenzione tutte le imposte sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sulle plusvalenz | e imposte sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le | imposte | sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imp | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
o di applicazione della Convenzione tutte le imposte sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sulle plusvalenze. Per quanto riguarda l'Italia, le imposte attuali su cui si applica la Con | ste sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le | imposte | sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
ito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sulle plusvalenze. Per quanto riguarda l'Italia, le imposte attuali su cui si applica la Convenzione sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società, l' | plessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese nonché le | imposte | sulle plusvalenze. Per quanto riguarda l'Italia, le imposte attuali su | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
ne di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sulle plusvalenze. Per quanto riguarda l'Italia, le imposte attuali su cui si applica la Convenzione sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società, l'imposta regionale sulle attività produttive ancorché riscosse | e nonché le imposte sulle plusvalenze. Per quanto riguarda l'Italia, le | imposte | attuali su cui si applica la Convenzione sono: l'imposta sul reddito del | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
ulle attività produttive ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte. Per quanto riguarda la Romania: l'imposta sul reddito e l'imposta sugli utili. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. L'accordo firmato adatta le d | eddito e l'imposta sugli utili. La Convenzione si applicherà anche alle | imposte | future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istitui | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. L'accordo firmato adatta le disposizioni sullo scambio di informazioni ai più recenti standard internazionali e prevede che le autorità competenti dei due Stati si scambieranno le | uite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle | imposte | esistenti. L'accordo firmato adatta le disposizioni sullo scambio di in | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
o di informazioni ai più recenti standard internazionali e prevede che le autorità competenti dei due Stati si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti ai fini del prelievo delle imposte e per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Click sulle immagini per ingrandirle | nno le informazioni presumibilmente rilevanti ai fini del prelievo delle | imposte | e per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Click sulle immagini pe | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
ra, impegnandosi ad un effettivo scambio di informazioni, viene a tal fine equiparata ai Paesi non black list e i contribuenti italiani potranno sanare le irregolarità pagando integralmente le imposte dovute, come prevede la legge sulla voluntary disclosure, e usufruendo di un regime sanzionatorio più conveniente e di termini di prescrizione dell’accertamento più favorevoli. La firma del Pr | buenti italiani potranno sanare le irregolarità pagando integralmente le | imposte | dovute, come prevede la legge sulla voluntary disclosure, e usufruendo d | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
rà al massimo al 70% del totale dell’imposta normalmente prelevabile alla fonte. Il Paese di residenza dei lavoratori applicherà l’imposta sul reddito delle persone fisiche tenendo conto delle imposte già prelevate nell’altro Stato ed eliminando l’eventuale doppia imposizione. Il carico fiscale totale dei frontalieri italiani rimarrà inizialmente invariato e successivamente, con molta gradu | plicherà l’imposta sul reddito delle persone fisiche tenendo conto delle | imposte | già prelevate nell’altro Stato ed eliminando l’eventuale doppia imposizi | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
denti fantasma e tasse mai pagate. La grande evasione dietro la diplomazia I dipendenti di consolati, ambasciate e organismi internazionali ricevono integralmente lo stipendio e non versano le imposte allo Stato Italiano pur essendo residenti in Italia. Come fanno? I loro contratti di lavoro non sono neppure registrati, tanto che al Ministero degli Esteri in Italia risultano più sedi di rap | ismi internazionali ricevono integralmente lo stipendio e non versano le | imposte | allo Stato Italiano pur essendo residenti in Italia. Come fanno? I loro | Il Fatto Quotidiano | |
alia. Come fanno? I loro contratti di lavoro non sono neppure registrati, tanto che al Ministero degli Esteri in Italia risultano più sedi di rappresentanza che personale Dipendenti fantasma e imposte mai versate, all’ombra della diplomazia. Un’autostrada per l’evasione e l’elusione delle imposte scorre da sempre proprio sotto il naso del Fisco italiano, nel cuore di Roma e nelle città sedi | risultano più sedi di rappresentanza che personale Dipendenti fantasma e | imposte | mai versate, all’ombra della diplomazia. Un’autostrada per l’evasione e | Il Fatto Quotidiano | |
degli Esteri in Italia risultano più sedi di rappresentanza che personale Dipendenti fantasma e imposte mai versate, all’ombra della diplomazia. Un’autostrada per l’evasione e l’elusione delle imposte scorre da sempre proprio sotto il naso del Fisco italiano, nel cuore di Roma e nelle città sedi di rappresentanze estere. Basta varcare le solenni insegne delle ambasciate e dei consolati per | ’ombra della diplomazia. Un’autostrada per l’evasione e l’elusione delle | imposte | scorre da sempre proprio sotto il naso del Fisco italiano, nel cuore di | Il Fatto Quotidiano | |
n c’è casello, non c’è controllo. A percorrerla, va detto subito, non sono tanto i padroni di casa – ambasciatori, consoli e agenti diplomatici – che la legge esonera dall’obbligo di pagare le imposte sui redditi derivanti dalle loro funzioni, che pagano al paese d’origine. Sono piuttosto i loro dipendenti – stranieri e non, ma residenti in Italia – che hanno un contratto di lavoro regolato | li e agenti diplomatici – che la legge esonera dall’obbligo di pagare le | imposte | sui redditi derivanti dalle loro funzioni, che pagano al paese d’origine | Il Fatto Quotidiano | |
non trattengono la parte di tasse dovuta allo Stato italiano. Toccherebbe loro, dunque, l’onere di dichiarare in sede di dichiarazione dei redditi la reale cifra percepita e pagare le relative imposte . Solo che molti, a quanto pare, non lo fanno e risultano del tutto sconosciuti al Fisco. Ed è un po’ come se il vecchio Ambrogio che serviva cioccolatini nei ricevimenti degli Spot anni Ottant | dichiarazione dei redditi la reale cifra percepita e pagare le relative | imposte | . Solo che molti, a quanto pare, non lo fanno e risultano del tutto scono | Il Fatto Quotidiano | |
atico di nazionalità estera, nd) e pertanto sono tenuti a presentare dichiarazione annuale dei redditi a norma del decreto del Presidente della Repubblica 600/73 e al versamento delle relative imposte ”. Ma l’avviso non deve sortire gli effetti sperati, se a più riprese deve essere condito da minacce. Nella nota del 2008, ad esempio, due righe avvertivano che “l’Agenzia delle Entrate ha avvi | to del Presidente della Repubblica 600/73 e al versamento delle relative | imposte | ”. Ma l’avviso non deve sortire gli effetti sperati, se a più riprese dev | Il Fatto Quotidiano | |
vano sempre e si fanno riconoscere anche quando vanno all’estero. Con gli Stati Uniti, ad esempio, c’è stato un lungo braccio di ferro dovuto al fatto che i nostri contrattisti non pagavano le imposte locali. Poi si è arrivati a una mediazione e lo stesso succede con il Marocco mentre per l’Australia c’è ancora un problema di doppia imposizione. La differenza allora qual è? Gli altri Stati | accio di ferro dovuto al fatto che i nostri contrattisti non pagavano le | imposte | locali. Poi si è arrivati a una mediazione e lo stesso succede con il Ma | Il Fatto Quotidiano | |
toriale, anche attraverso l’inquinamento del mercato e l’assicurazione di quote 13 S.C. sent. nn. 17988/09, 27228/11. 12 di mercato imposte con modalità illecite, ma parallelamente in presenza di imprese apparentemente lecite, ma inquinate: - nell’avvio, che avviene utilizzando profitti illeciti conseguenti a precedenti condotte c | 13 S.C. sent. nn. 17988/09, 27228/11. 12 di mercato | imposte | con modalità illecite, ma parallelamente in presenza di imprese apparent | Diritto penale contemporaneo | |
con applicazione della pena di mesi 4 di arresto e L. 8.000.000 di ammenda (all. A, 1/a inf. GdF) per i seguenti reati: 1)violazione delle norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto art. 1 comma 2 n. 1 L. 07.08.1982 n. 516 (commesso il 07.04.1993); 19 Non assumono rilievo nè le r | 1)violazione delle norme per la repressione della evasione in materia di | imposte | sui redditi e sul valore aggiunto art. 1 comma 2 n. 1 L. 07.08.1982 n. 5 | Diritto penale contemporaneo | |
tenza ex art. 444 c.p.p.: 1) il PROPOSTO, quale titolare dell’omonima ditta individuale, effettuava lavori edili omettendo di annotare nelle scritture contabili: - nell’anno 1990 in materia di imposte dirette ricavi per oltre 270 milioni di lire, in materia di imposte indirette ricavi per oltre 160 milioni; - nell’anno 1991 in materia di imposte dirette ricavi per quasi 4 miliardi di lire, | do di annotare nelle scritture contabili: - nell’anno 1990 in materia di | imposte | dirette ricavi per oltre 270 milioni di lire, in materia di imposte indi | Diritto penale contemporaneo | |
a ditta individuale, effettuava lavori edili omettendo di annotare nelle scritture contabili: - nell’anno 1990 in materia di imposte dirette ricavi per oltre 270 milioni di lire, in materia di imposte indirette ricavi per oltre 160 milioni; - nell’anno 1991 in materia di imposte dirette ricavi per quasi 4 miliardi di lire, in materia di imposte indirette circa 135 milioni; 2)eseguiva, inolt | a di imposte dirette ricavi per oltre 270 milioni di lire, in materia di | imposte | indirette ricavi per oltre 160 milioni; - nell’anno 1991 in materia di i | Diritto penale contemporaneo | |
ure contabili: - nell’anno 1990 in materia di imposte dirette ricavi per oltre 270 milioni di lire, in materia di imposte indirette ricavi per oltre 160 milioni; - nell’anno 1991 in materia di imposte dirette ricavi per quasi 4 miliardi di lire, in materia di imposte indirette circa 135 milioni; 2)eseguiva, inoltre numerosi lavori, ritualmente elencati nell’imputazione senza l’autorizzazion | e indirette ricavi per oltre 160 milioni; - nell’anno 1991 in materia di | imposte | dirette ricavi per quasi 4 miliardi di lire, in materia di imposte indir | Diritto penale contemporaneo | |
i per oltre 270 milioni di lire, in materia di imposte indirette ricavi per oltre 160 milioni; - nell’anno 1991 in materia di imposte dirette ricavi per quasi 4 miliardi di lire, in materia di imposte indirette circa 135 milioni; 2)eseguiva, inoltre numerosi lavori, ritualmente elencati nell’imputazione senza l’autorizzazione dell’autorità in comuni del circondario di Lanciano dal 1989 al 1 | ia di imposte dirette ricavi per quasi 4 miliardi di lire, in materia di | imposte | indirette circa 135 milioni; 2)eseguiva, inoltre numerosi lavori, ritual | Diritto penale contemporaneo | |
oncordato preventivo, cui il PROPOSTO non adempieva. Con la declaratoria di fallimento il PROPOSTO sfuggirà al recupero dei crediti non solo dello Stato, cui doveva centinaia di milioni per le imposte evase, ma anche a quello dei creditori, con un modus procedendi corrispondente a tipiche attività criminose. Sintesi: considerazioni personali e patrimoniali. Non vi è traccia di dove confluir | dei crediti non solo dello Stato, cui doveva centinaia di milioni per le | imposte | evase, ma anche a quello dei creditori, con un modus procedendi corrispo | Diritto penale contemporaneo | |
Lanciano confermata dalla Corte d’Appello e divenuta irrevocabile (all. A,1/c) Anche in questo caso è significativa lettura non della sola l’imputazione, relativa all’utilizzo di ottto marche “ imposte da bollo per cambiali” false apposte su sette “pagherò”, ma della motivazione della sentenza (in particolare di quella della Corte). Da poco dichiarato fallito (nel maggio 1995) il PROPOSTO ac | ura non della sola l’imputazione, relativa all’utilizzo di ottto marche “ | imposte | da bollo per cambiali” false apposte su sette “pagherò”, ma della motiva | Diritto penale contemporaneo | |
oniali. Colpisce che il PROPOSTO non solo operi in modo tale da sfuggire agli effetti della fallimento appena dichiarato, incurante delle conseguenze della legge, (esattamente come aveva evaso imposte per somme consistenti), ma utilizza addirittura imposte di bollo false, dimostrando di essere aduso al crimine, incurante della legge. La personalità del proposto, evidentemente già apprezzata | , incurante delle conseguenze della legge, (esattamente come aveva evaso | imposte | per somme consistenti), ma utilizza addirittura imposte di bollo false, | Diritto penale contemporaneo | |
tale da sfuggire agli effetti della fallimento appena dichiarato, incurante delle conseguenze della legge, (esattamente come aveva evaso imposte per somme consistenti), ma utilizza addirittura imposte di bollo false, dimostrando di essere aduso al crimine, incurante della legge. La personalità del proposto, evidentemente già apprezzata dal giudice dell’epoca, induceva a non concedere la sos | come aveva evaso imposte per somme consistenti), ma utilizza addirittura | imposte | di bollo false, dimostrando di essere aduso al crimine, incurante della | Diritto penale contemporaneo | |
costituzione della società al 29.11.2008 e dal 29.11.2008 alla data odierna), il terzo di Procuratore speciale e di amministratore di fatto della VECCHIO NOME SOCIETA 4, al fine di evadere le imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture emesse dalla ditta individuale TESTE a fronte di operazioni non realmente effettuate, le annotavano nei libri contabili e nei reg | inistratore di fatto della VECCHIO NOME SOCIETA 4, al fine di evadere le | imposte | sui redditi e/o sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture emesse da | Diritto penale contemporaneo | |
i agli artt. 110 c.p., 8, commi 1 e 3, del D. L.vo 10.3.2000, nr. 74 perché, in concorso tra loro e nella predetta qualità ed al fine di consentire alla ditta individuale xxxx l'evasione delle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, emetteva per operazioni inesistenti fatture, rispettivamente, per l’ANNO 2006: imp.le € 820.000,00 - Iva 20% - € 164.000,00, Totale € 984.000,00; per l’ANN | tà ed al fine di consentire alla ditta individuale xxxx l'evasione delle | imposte | sui redditi e/o sul valore aggiunto, emetteva per operazioni inesistenti | Diritto penale contemporaneo | |
,00; per un totale di € 1.871.900,00 – IVA 20% 374.380,00 Totale 2.246.280,00; c)del delitto di cui agli artt.110 c.p., 10 D.Lgs. n.74/2000, perché, in concorso tra loro, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultavano le scritture contabili e i documenti relativi agli anni dei quali è obbligatoria la conservazione, in modo da impedire la ricostruzione dei reddi | 10 D.Lgs. n.74/2000, perché, in concorso tra loro, al fine di evadere le | imposte | sui redditi e sul valore aggiunto, occultavano le scritture contabili e | Diritto penale contemporaneo | |
uolo PROPOSTO rispetto alla SOCIETA 5 di cui pure è titolare (e di cui si dirà oltre), venendo contestate solo all’amministratore unico TERZO INTESTATARIO 1 (prestanome) illeciti in materia di imposte suoi redditi e iva ritenute al di sotto della soglia dell’illecito penale. Ad TERZO INTESTATARIO 1, infatti, è contestato il delitto ex art.2, commi 1 e 2, del D. L.vo 10.3.2000, n. 74 perché | istratore unico TERZO INTESTATARIO 1 (prestanome) illeciti in materia di | imposte | suoi redditi e iva ritenute al di sotto della soglia dell’illecito penal | Diritto penale contemporaneo | |
d TERZO INTESTATARIO 1, infatti, è contestato il delitto ex art.2, commi 1 e 2, del D. L.vo 10.3.2000, n. 74 perché nella qualità di amministratore unico della “SOCIETA’ 5al fine di evadere le imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture emesse dalla ditta individuale TESTE a fronte di operazioni non realmente effettuate, le annotava nei libri contabili e nei regis | a qualità di amministratore unico della “SOCIETA’ 5al fine di evadere le | imposte | sui redditi e/o sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture emesse da | Diritto penale contemporaneo | |
, XXX, arrestato per il reato di cui reato di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del D. L.vo 10.3.2000, n. 74 perché, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture emesse dalla già “VECCHIO NOME SOCIETA 4” (ora , con sede legale in Roma) negli anni 2006, 2007 e 2008 a fronte di operazioni non | alità di titolare della omonima ditta individuale, al fine di evadere le | imposte | sui redditi e/o sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture emesse da | Diritto penale contemporaneo | |
ormativa della G. d. F. del 15.2.12, presente agli atti del procedimento risulta la piena riferibilità della società al proposto, con i seguenti rilievi fiscali: - elementi negativi di reddito imposte dirette non deducibili nel 2005 per euro 1.708.000 - elementi negativi di reddito imposte dirette non deducibili nel 2006 per euro 2.720.400 - contestazioni nel settore IVA dal 2005 al 2007 pe | proposto, con i seguenti rilievi fiscali: - elementi negativi di reddito | imposte | dirette non deducibili nel 2005 per euro 1.708.000 - elementi negativi d | Diritto penale contemporaneo | |
riferibilità della società al proposto, con i seguenti rilievi fiscali: - elementi negativi di reddito imposte dirette non deducibili nel 2005 per euro 1.708.000 - elementi negativi di reddito imposte dirette non deducibili nel 2006 per euro 2.720.400 - contestazioni nel settore IVA dal 2005 al 2007 per oltre 1.300.000 euro. Trattasi di fatti che evidenziano gravissimi illeciti tributari. D | on deducibili nel 2005 per euro 1.708.000 - elementi negativi di reddito | imposte | dirette non deducibili nel 2006 per euro 2.720.400 - contestazioni nel s | Diritto penale contemporaneo | |
ati negli allegati stessi. All'articolo 8 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: L'elevazione della misura degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e per ritardato rimborso di imposte pagate trova applicazione dal semestre in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La elevazione della misura degli interessi per prolungata rateazione si applica da | i interessi per ritardata iscrizione a ruolo e per ritardato rimborso di | imposte | pagate trova applicazione dal semestre in corso alla data di entrata | Gazzetta Ufficiale | |
principale, puo' essere incaricato, con decreto del Ministro per le finanze, delle verifiche di cassa e di gestione presso gli uffici della amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, secondo le norme in vigore, con assunzione delle responsabilita' previste dall'articolo 81 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. | presso gli uffici della amministrazione periferica delle tasse e delle | imposte | indirette sugli affari, secondo le norme in vigore, con assunzione de | Gazzetta Ufficiale | |
REATI FISCALI, PRINCIPIO DI LEGALITÀ E NE BIS IN IDEM: VARIAZIONI ITALIANE SU UN TEMA EUROPEO * di Giovanni Maria Flick SOMMARIO: 1. Repressione penale ed imposte : dalle "manette agli evasori"... 2. (segue) ...ai problemi di oggi. 3. Dall'abuso del diritto al diritto dell'abuso, attraverso l'elusione. 4. Gli articoli 5 e 8 della legge delega n. 23 | EMA EUROPEO * di Giovanni Maria Flick SOMMARIO: 1. Repressione penale ed | imposte | : dalle "manette agli evasori"... 2. (segue) ...ai problemi di oggi. | Diritto penale contemporaneo | |
4 (Grande Stevens): a) in generale... 7. (segue) ...b) nel settore tributario. 8. Legalità formale e sostanziale: un matrimonio felice o una convivenza difficile? 1. Repressione penale ed imposte : dalle "manette agli evasori"... Il sistema penale tributario delineato con il d. lgs. n. 74 del 2000 solleva una serie di dubbi e interrogativi, alla luce sia dell'esperienza maturata sino ad | matrimonio felice o una convivenza difficile? 1. Repressione penale ed | imposte | : dalle "manette agli evasori"... Il sistema penale tributario delineato | Diritto penale contemporaneo | |
dall'ordinamento tributario»; conseguimento di un vantaggio «altrimenti indebito». Il carattere "speciale", e non generale, della disposizione deriva dal fatto che essa è valevole per le sole imposte sui redditi e in relazione alle sole operazioni incluse in un elenco tassativo, per quanto molto ampio. Nel caso dell'elusione non è configurabile una violazione formale delle norme, ma un lor | ale, della disposizione deriva dal fatto che essa è valevole per le sole | imposte | sui redditi e in relazione alle sole operazioni incluse in un elenco tas | Diritto penale contemporaneo | |
un reato tributario. Con il decreto sulla “certezza del diritto”, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 18 agosto, l’esecutivo ha ritoccato la disciplina delle scadenze dell’accertamento per le imposte sui redditi e l’Iva: in caso di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia per un reato tributario, i termini entro i quali l’amministrazione finanziaria può esercitare il potere di retti | utivo ha ritoccato la disciplina delle scadenze dell’accertamento per le | imposte | sui redditi e l’Iva: in caso di violazioni che comportano l’obbligo di d | Il Fatto Quotidiano | |
le somme evase più risalenti deriva proprio dalle modifiche introdotte dal governo Renzi al raddoppio dei termini per l’accertamento. La previgente disciplina avrebbe consentito di recuperare imposte , interessi e sanzioni (ridotte) non per 4-5 anni, ma per 8-10 anni. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate: nella circolare 10/E del 13 marzo 2015 si precisa infatti che con il Decreto Bersan | ’accertamento. La previgente disciplina avrebbe consentito di recuperare | imposte | , interessi e sanzioni (ridotte) non per 4-5 anni, ma per 8-10 anni. Lo h | Il Fatto Quotidiano | |
ei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dettata dall’articolo 110, commi 10 e seguenti, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche alla luce delle novità introdotte dal decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 – convertito | o, dettata dall’articolo 110, commi 10 e seguenti, del Testo unico delle | imposte | sui redditi (Tuir) approvato con decreto del Presidente della Repubblica | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
e, in concreto, da effettuare rispetto alle precedenti iniziative di analogo scopo attuate dai governi negli anni passati (scudo fiscale, condono, etc etc) risulta maggiore, dal momento che le imposte saranno oggi dovute per il proprio intero ammontare e taluni benefici si avranno esclusivamente in termini di "sconto" sulle sanzioni da applicare. Di fatto però, come accennato, appare inneg | i (scudo fiscale, condono, etc etc) risulta maggiore, dal momento che le | imposte | saranno oggi dovute per il proprio intero ammontare e taluni benefici si | Diritto24.IlSole24Ore | |
sopra richiamato. La specifica fornita dal medesimo articolo 5-quinquies, al comma 2, è ovviamente che, la non punibilità è applicata limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria. Dal punto di vista dello sforzo estensivo, relativamente ai casi che prevedono la non punibilità delle fattispecie tributarie, nulla si | à è applicata limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle | imposte | e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria. Dal punto di vi | Diritto24.IlSole24Ore | |
icoli 8 (emissione di fatture o altri documenti falsi), 10 (occultamento o distruzione di scritture contabili), 10-quater (indebita compensazione) e 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ) del D.Lgs. 74/2000. In particolare, relativamente all'art. 8, che sanziona con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni "chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte | r (indebita compensazione) e 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di | imposte | ) del D.Lgs. 74/2000. In particolare, relativamente all'art. 8, che sanzi | Diritto24.IlSole24Ore | |
imposte) del D.Lgs. 74/2000. In particolare, relativamente all'art. 8, che sanziona con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni "chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", la volontà del legislatore è individuabile nell'esclusione dallo scudo della non pun | esi a sei anni "chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle | imposte | sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri doc | Diritto24.IlSole24Ore | |
a per quanto riguarda il programma sull’autodenuncia al fine di far rientrare il maggior numero possibile di capitali in fuga. Anche il decreto del governo Letta aveva previsto di dimezzare le imposte sanzionatorie al momento del rimpatrio dei capitali in Italia o in un altro paese dell’UE o addirittura di ridurle solo ad un quarto. Secondo le stime italiane si tratta di una fuga di capita | fuga. Anche il decreto del governo Letta aveva previsto di dimezzare le | imposte | sanzionatorie al momento del rimpatrio dei capitali in Italia o in un a | Il Fatto Quotidiano | |
dal seguente: "Art. 41-bis. - (Accertamento parziale). - 1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, gli uffici delle imposte , qualora, dalle segnalazioni effettuate al Centro informativo delle imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai d | atrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, gli uffici delle | imposte | , qualora, dalle segnalazioni effettuate al Centro informativo delle i | Gazzetta Ufficiale | |
egiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, gli uffici delle imposte, qualora, dalle segnalazioni effettuate al Centro informativo delle imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consen | e, qualora, dalle segnalazioni effettuate al Centro informativo delle | imposte | dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministra | Gazzetta Ufficiale | |
avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, posson | ociazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 | Gazzetta Ufficiale | |
rtatrice nei termini stabiliti dall'articolo 57, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, qualora delle segnalazioni effettuate dal centro informativo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consenton | segnalazioni effettuate dal centro informativo delle tasse e delle | imposte | indirette sugli affari, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amminist | Gazzetta Ufficiale | |
ili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l' | colo 13, qualora i ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 | Gazzetta Ufficiale | |
ella dichiarazione sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati". 4. Il comma 7 dell'articolo 50 e l'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono abrogati. Gli esercenti professioni che nell'anno precedente ha | . Il comma 7 dell'articolo 50 e l'articolo 80 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di | Gazzetta Ufficiale | |
legge 17 febbraio 1985, n. 17. Art. 5. 1. soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che esercitano attivita' di agriturismo di cui alla legge 5 dicem | le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica | Gazzetta Ufficiale | |
annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio. Art. 6. 1. I | determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle | imposte | dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddit | Gazzetta Ufficiale | |
l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio. Art. 6. 1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 del decreto-legge | icio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle | imposte | sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un | Gazzetta Ufficiale | |
3. Le informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di cui al comma 1 possono essere desunte, oltre che dalle dichiarazioni dei contribuenti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dagli accertamenti degli uffici e dagli altri dati ed elementi in possesso dell'Amministrazione, da informazioni richiest | te, oltre che dalle dichiarazioni dei contribuenti ai fini delle | imposte | sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dagli accertamenti deg | Gazzetta Ufficiale | |
della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto degli esercenti attivita' d'impresa che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e degli esercenti arti e professioni che abbiano co | valgono della disciplina di cui all'articolo 79 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 | Gazzetta Ufficiale | |
dei coefficienti, ne' sono riconosciute le relative detrazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il disposto dell'articolo 75, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 3. In caso di accertamento di cui al comma 1 effettuato con | fermo il disposto dell'articolo 75, comma 4, del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 | Gazzetta Ufficiale | |
dell'articolo 54, quinto, sesto, settimo e ottova comma, del decreto del Presidente della Repubbplica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in luogo del pagamento delle imposte o delle maggiori imposte previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e dall'articolo 60 del citato de | 2, n. 633, e successive modificazioni, in luogo del pagamento delle | imposte | o delle maggiori imposte previsto dall'articolo 15 del decreto de | Gazzetta Ufficiale | |
sto, settimo e ottova comma, del decreto del Presidente della Repubbplica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in luogo del pagamento delle imposte o delle maggiori imposte previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e dall'articolo 60 del citato decreto n. 633 del 1972, e su | ficazioni, in luogo del pagamento delle imposte o delle maggiori | imposte | previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblic | Gazzetta Ufficiale | |
imprese o a un notaio per la vidimazione" sono sostituite dalle seguenti: "e presentato entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette all'ufficio del registro delle imprese o ad un notaio per la vidimazione". 3. L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, | e per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle | imposte | dirette all'ufficio del registro delle imprese o ad un notaio per la v | Gazzetta Ufficiale | |
mine stabilito per la presentazione della dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette". TITOLO I DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE L'EVASIONE FISCALE ED ALLEGARE LA BASE IMPONIBILE CAPO III DISPOSIZIONI PER ALLARGARE LA BASE IMPONIBILE Art. 9. | mine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle | imposte | dirette". TITOLO I DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE L'EVASIONE FISCALE ED A | Gazzetta Ufficiale | |
vengano detenute per non meno di tre anni consecutivi; l'ammontare del predetto importo nonche' di quelli indicati nelle lettere d) ed m) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidnte della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non potra' in ogni caso eccedere complessivamente lire 10.000.000. | le lettere d) ed m) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidnte della Repubblica 22 di | Gazzetta Ufficiale | |
ni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita'". 2. Nell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Per gli ent | ggetto altre attivita'". 2. Nell'articolo 79 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica | Gazzetta Ufficiale | |
PONIBILE CAPO IV ADEMPIMENTI STRUMENTALI E DISPOSIZIONI PER CONTENERE L'ELUSIONE E PER REPRIMERE IL CONTRABBANDO DI TABACCHI Art. 11. 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes- sive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell' | CCHI Art. 11. 1. Al testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 d | Gazzetta Ufficiale | |
cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, introdotta dal comma 1, lettera f) del presente articolo. | colo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 | Gazzetta Ufficiale | |
i interessi comunque dovuti sulle somme di cui al comma 5 costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi di cui all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del presente articolo. 7. Gli enti e | mazione dei redditi diversi di cui all'articolo 81 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 d | Gazzetta Ufficiale | |
nella dichiarazione annuale dei redditi da presentarsi per l'anno 1991 e l'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi in due rate uguali, con scadenza, la prima, entro il termine di presentazione della predetta dichiarazione e, la seconda, entro il quinto mese successivo. Nei confronti deg | ta mediante versamento diretto nei modi previsti per il versamento delle | imposte | sui redditi in due rate uguali, con scadenza, la prima, entro il termine | Gazzetta Ufficiale | |
aranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'interno. 12. All'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "7-bis. Non sono ammesse in deduzione le s | Ministro dell'interno. 12. All'articolo 76 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica | Gazzetta Ufficiale | |
dalla stessa societa' che controlla l'impresa ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Si considera privilegiato il regime fiscale dello Stato o del territorio estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i redditi conseguiti dalle predette societa' ad imposizione in misura inferiore alla meta' di quella complessivamente applicata in Italia sui redditi del | to il regime fiscale dello Stato o del territorio estero che esclude da | imposte | sul reddito o che sottopone i redditi conseguiti dalle predette | Gazzetta Ufficiale | |
to". 13. Fermo restando il potere dell'Amministrazione di controllare l'effettiva esecuzione dell'operazione, le prove di cui al comma 7-ter dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non devono essere fornite qualora il contribuente abbia prevent | prove di cui al comma 7-ter dell'articolo 76 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica | Gazzetta Ufficiale | |
ione che intende porre in essere e l'abbia realizzata nei termini proposti tenendo conto delle eventuali prescrizioni dell'Amministrazione. 14. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non | ni dell'Amministrazione. 14. All'articolo 96 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica | Gazzetta Ufficiale | |
ertata e l'accertamento sia divenuto definitivo. 16. Le disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 14 si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposte che ha inizio successivamente al 31 dicembre 1991. 17. Nell'articolo 20, secondo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, converito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, | a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di | imposte | che ha inizio successivamente al 31 dicembre 1991. 17. Nell'articolo | Gazzetta Ufficiale | |
no. 2. Ai fini della dichiarazione, dell'accertamento, della riscossione del predetto contributo e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. 3. I versamenti effettuati a titolo di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nell'anno 1992 in applicazione delle disposizioni vigen | relative sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di | imposte | sui redditi. 3. I versamenti effettuati a titolo di contributo | Gazzetta Ufficiale | |
' sostituito dal seguente: "Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 38, quinto comma, e dell'articolo 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della | rticolo 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle | imposte | effettuata a norma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente d | Gazzetta Ufficiale | |
liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della procedura di cui al presente articolo."; b) nel seconda comma, primo periodo, le parole: "per ciascun comune del distretto e" sono soppresse; c) nel terzo c | ettembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli uffici delle | imposte | si avvalgono della procedura di cui al presente articolo."; b) nel | Gazzetta Ufficiale | |
o, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "4-bis. Ai rimborsi di cui ai commi 3 e 4, gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio provvedono in sede di liquidazione dell'ultima dichiarazione presentata all'Amministrazione finanziaria, nella quale risultano dichiarate le indennita | rimborsi di cui ai commi 3 e 4, gli uffici distrettuali delle | imposte | dirette e i centri di servizio provvedono in sede di liquidazione | Gazzetta Ufficiale | |
trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente. Gli interesi sono determinati in relazione alle quote di rimborso spettanti per singole annualita'. 4-ter. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio, per le indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente corrisposte dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei d | pettanti per singole annualita'. 4-ter. Gli uffici distrettuali delle | imposte | dirette e i centri di servizio, per le indennita' equipollenti al t | Gazzetta Ufficiale | |
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, che corrispondono quote relative ad indennita' gia' liquidate anteriormente alla data del 14 maggio 1988, devono applicare le imposte dovute sulla quota erogata senza conguaglio con le imposte pagate in eccedenza all'atto della liquidazione delle precedenti erogazioni. 4. Al decreto del Presidente della Repubblica 2 | date anteriormente alla data del 14 maggio 1988, devono applicare le | imposte | dovute sulla quota erogata senza conguaglio con le imposte pagate in e | Gazzetta Ufficiale | |
che corrispondono quote relative ad indennita' gia' liquidate anteriormente alla data del 14 maggio 1988, devono applicare le imposte dovute sulla quota erogata senza conguaglio con le imposte pagate in eccedenza all'atto della liquidazione delle precedenti erogazioni. 4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, so | applicare le imposte dovute sulla quota erogata senza conguaglio con le | imposte | pagate in eccedenza all'atto della liquidazione delle precedenti er | Gazzetta Ufficiale | |
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale."; b) il sesto comma dell'articolo 97 e' sostituito dal seguente: "Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte , interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previs | : "Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle | imposte | , interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, | Gazzetta Ufficiale | |
agricoltura in quantita' superiore a tremila chilogrammi. La domanda di restituzione, se non e' stata gia' presentata deve essere prodotta entro trenta giorni all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente e la restituzione avverra' mediante autorizzazione ad estrarre in esenzione d'imposta di fabbricazione prodotti petroliferi in misura tale da consenti | a deve essere prodotta entro trenta giorni all'Ufficio tecnico delle | imposte | di fabbricazione competente e la restituzione avverra' mediante au | Gazzetta Ufficiale | |
DITI DICHIARATI INESIGIBILI DAI CESSATI ESATTORI Art. 17. 1. I contribuenti che, dalle domande di rimborso o di discarico presentate dagli esattori delle imposte dirette o dai concessionari per le quote ricevute in carico dagli stessi esattori, risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, debitori per tributi iscritti a | e domande di rimborso o di discarico presentate dagli esattori delle | imposte | dirette o dai concessionari per le quote ricevute in carico dagli st | Gazzetta Ufficiale | |
tributi le domande di rimborso e di discarico per quote erariali, non rimborsate e non discaricate alla data di entrata in vigore della presente legge, presentate: a) dagli esattori delle imposte dirette; b) dai concessionari per le quote ricevute in carico dai cessati esattori ai sensi dei decreti del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989 e 26 febbraio 1990, pubblicati, rispe | in vigore della presente legge, presentate: a) dagli esattori delle | imposte | dirette; b) dai concessionari per le quote ricevute in carico dai | Gazzetta Ufficiale | |
cuvi secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, in luogo dell'esattore delle imposte dirette che aveva ricevuto in carico i relativi ruoli di riscossione; se il versamento e' stato effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1 il concessionario d | 3, n. 602, e successive modificazioni, in luogo dell'esattore delle | imposte | dirette che aveva ricevuto in carico i relativi ruoli di riscossione; | Gazzetta Ufficiale | |
nza in materia di rimborso e discarico di quote inesigibili e l'intendente di finanza liquida, con apposito decreto da emanarsi entro il 30 settembre 1992, agli esattori delle imposte dirette le somme a questi ultimi dovute a titolo di rimborso per inesigibilita' al netto degli sgravi provvisori gia' concessi ai sensi dell'articolo 93 del testo unico delle leggi sui serv | decreto da emanarsi entro il 30 settembre 1992, agli esattori delle | imposte | dirette le somme a questi ultimi dovute a titolo di rimborso per ines | Gazzetta Ufficiale | |
timi dovute a titolo di rimborso per inesigibilita' al netto degli sgravi provvisori gia' concessi ai sensi dell'articolo 93 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che | lo 93 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle | imposte | dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica | Gazzetta Ufficiale | |
. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei crediti di enti impositori diversi dallo Stato, dichiarati inesigibili dai cessati esattori delle imposte dirette. 10. L'elenco dei contribuenti indicati nelle domande di rimborso e di discarico, evidenziando coloro i quali hanno estinto il debito nei termini e con le modalita' previste nel pr | diversi dallo Stato, dichiarati inesigibili dai cessati esattori delle | imposte | dirette. 10. L'elenco dei contribuenti indicati nelle domande di rimb | Gazzetta Ufficiale | |
larmente o per categorie."; c) nel primo comma dell'articolo 32, i numeri 7) e 8) sono sostituiti dai seguenti: "7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale p | richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle | imposte | dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zon | Gazzetta Ufficiale | |
dai seguenti: "Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributari | eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle | imposte | dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zon | Gazzetta Ufficiale | |
ga al segreto bancario indicati dall'articolo 51-bis e con le modalita' ivi previste" sono sostituite dalle seguenti: ", previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona"; d) nel secondo comma dell'articolo 51 al numero 7) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La richies | ", previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle tasse ed | imposte | indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante | Gazzetta Ufficiale | |
partire le opportune disposizioni per l'utilizzo riservato e corretto dei dati e delle notizie raccolti e rilevanti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto o delle imposte sui redditi. 5. Chiunque, senza giusta causa, rivela tali dati o notizie, ovvero li impiega a profitto altrui o ad altrui danno, e' punito, fatta salva l'azione disciplinare, con la sa | ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto o delle | imposte | sui redditi. 5. Chiunque, senza giusta causa, rivela tali dati o notiz | Gazzetta Ufficiale | |
nchi dei contribuenti) - 1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile e' stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attivita' di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedent | ribuenti il cui reddito imponibile e' stato accertato dagli uffici delle | imposte | dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma d | Gazzetta Ufficiale | |
superiore a 10 milioni di lire e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di lire. 4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma per ciscun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli u | onibile superiore a 50 milioni di lire. 4. Il centro informativo delle | imposte | dirette, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di present | Gazzetta Ufficiale | |
tro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma per ciscun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti: a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi; b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerc | comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle | imposte | territorialmente competenti: a) elenco nominativo dei contribuenti | Gazzetta Ufficiale | |
one degli elenchi di cui al comma 4. 6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. 7. Ai comuni che | tazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle | imposte | sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono do | Gazzetta Ufficiale | |
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La richiesta di parere puo' altresi' riguardare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la qualificazione di deter- minate spese, sostenute dal contribuent | ini dell'applicazione dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 | Gazzetta Ufficiale | |
'applicazione delle norme antielusive, nominato con decreto del Ministro delle finanze, e' composto dai seguenti membri: a) i direttori generali della direzione generale delle imposte dirette e della direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e il direttore dell'ufficio centrale per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni inte | i membri: a) i direttori generali della direzione generale delle | imposte | dirette e della direzione generale delle tasse e imposte indirette su | Gazzetta Ufficiale | |
reto del Ministro delle finanze, e' composto dai seguenti membri: a) i direttori generali della direzione generale delle imposte dirette e della direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e il direttore dell'ufficio centrale per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali; b) il comandante generale della Guardia di fin | erale delle imposte dirette e della direzione generale delle tasse e | imposte | indirette sugli affari e il direttore dell'ufficio centrale per gli s | Gazzetta Ufficiale | |
DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E CONTRIBUENTI CAPO IV MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE Art. 23. 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes- sive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 24, | ZZAZIONE Art. 23. 1. Al testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 | Gazzetta Ufficiale | |
arie indicate nell'articolo 24 e dalle somme risultanti da regolare fattura, corrisposte, per la compilazione della denuncia di successione e per la liquidazione delle relative imposte , a professionisti, iscritti in albi o ruoli sino ad un massimo di lire 2 milioni."; b) nell'articolo 28, comma 3, le parole "registro, conforme" sono sostituite dalle seguenti: "re | ne della denuncia di successione e per la liquidazione delle relative | imposte | , a professionisti, iscritti in albi o ruoli sino ad un massimo di | Gazzetta Ufficiale | |
te della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e all'imposta ipotecaria e catastale, a modifica del disposto di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347."; d) nell'articolo 33, comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: "L'ufficio, in sede di controll | mma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti le | imposte | ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre | Gazzetta Ufficiale | |
a 1,"; g) nell'articolo 38, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Al contribuente puo' essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle imposte , delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora nei termini di cui all'articolo 33, comma 1, se trattasi di imposta principale, e nei termini di cui all'articolo 37, comma 1, | ire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle | imposte | , delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora nei te | Gazzetta Ufficiale | |
e esercizio. 2. Non e' obbligatoria la rivalutazione di cui al comma 1 per gli immobili utilizzati dai sogetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali | ui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di | Gazzetta Ufficiale | |
va computata in diminuzione del saldo attivo ed e' indeducibile. 7. Il maggior valore dei beni iscritto in bilancio a seguito della rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. A decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata eseguita, le quote di ammortamento dei beni indicati nel comma | seguito della rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle | imposte | sui redditi. A decorrere dall'esercizio successivo a quello c | Gazzetta Ufficiale | |
di ammortamento dei beni indicati nel comma 1 e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, di cui all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite del 5 per cento, sono commisurate al nuovo valore ad essi attribuito. Per i beni | trasformazione, di cui all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 | Gazzetta Ufficiale | |
uali, alle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' alle societa' ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 | i cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica | Gazzetta Ufficiale | |
tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della societa' conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15 per cento. La differenza tassata e' considerata costo fiscalmente riconosciuto per la socie | ferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle | imposte | sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella | Gazzetta Ufficiale | |
ro proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte , maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I | timo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette | imposte | , maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, | Gazzetta Ufficiale | |
ibutario a conoscere le controversie in- dicate nel secondo e terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; quelle in materia di imposte e tributi comunali e locali e quelle in materia di sovraimposte e addizionali alle predette imposte; b) previsione della facolta' di richiedere, in tutto o in parte, l'esame preventivo | te della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; quelle in materia di | imposte | e tributi comunali e locali e quelle in materia di sovraimposte e addizi | Gazzetta Ufficiale | |
ecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; quelle in materia di imposte e tributi comunali e locali e quelle in materia di sovraimposte e addizionali alle predette imposte ; b) previsione della facolta' di richiedere, in tutto o in parte, l'esame preventivo e la definizione da parte della commissione tributaria di primo grado del rapporto tributari | e locali e quelle in materia di sovraimposte e addizionali alle predette | imposte | ; b) previsione della facolta' di richiedere, in tutto o in parte, | Gazzetta Ufficiale | |
i in comuni diversi da quello in cui ha sede la commissione tributaria; z) revisione della disciplina dell'iscrizione provvisoria a ruolo ovvero del pagamento provvisorio delle imposte accertate, coordinandola con la previsione di due gradi del giudizio. 2. I decreti legislativi di cui al presente articolo saranno adottati su proposta del Ministro delle finanze, di concer | provvisoria a ruolo ovvero del pagamento provvisorio delle | imposte | accertate, coordinandola con la previsione di due gradi del giudizio. | Gazzetta Ufficiale | |
d essere ulteriormente valutato ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori". TITOLO VI DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE TRIBUTARIE CAPO I IMPOSTE SUI REDDITI Art. 32. 1. Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone guiridiche e dell'imposta lo- | R AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE TRIBUTARIE CAPO I | IMPOSTE | SUI REDDITI Art. 32. 1. Agli effetti del | Gazzetta Ufficiale | |
e dovuto essere presentata la dichiarazione. 2. Gli interessati, tra il 1° ed il 30 aprile 1992, devono spedire per lettera raccomandata le dichiarazioni integrative relativamente alle imposte e ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facolta' prevista nel comma 1. Nei casi di fusione le dichiarazioni integrative sono presentate dalla societa' risult | r lettera raccomandata le dichiarazioni integrative relativamente alle | imposte | e ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facolta' | Gazzetta Ufficiale | |
embre 1973, n. 597, all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e all'articolo 122, commi 2 e successivi, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; negli altri casi di trasformazione deve essere presentata un'unica dichiarazione integrat | n. 598, e all'articolo 122, commi 2 e successivi, del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica | Gazzetta Ufficiale | |
ne tra loro compatibili. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono presentare la dichiarazione integrativa, relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa, entro il 30 settembre 1992. 3. Le dichiarazioni integrative a pena di nullita', devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 ge | possono presentare la dichiarazione integrativa, relativamente alle | imposte | dovute dal loro dante causa, entro il 30 settembre 1992. 3. Le dichiara | Gazzetta Ufficiale | |
la Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 4. Le dichiarazioni integrative producono effetti a condizione che il contribuente esegua regolarmente i versamenti delle imposte in base ad esse dovute nonche' degli interessi e delle soprattasse di cui all'articolo 39, comma 6. Art. 33. 1. Ai fini della normativa di cui al presente | a condizione che il contribuente esegua regolarmente i versamenti delle | imposte | in base ad esse dovute nonche' degli interessi e delle soprattasse | Gazzetta Ufficiale | |
e. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo e nel successivo si considerano altresi' dichiarati nella dichiarazione originaria di redditi, le perdite, le imposte lorde e le addizionali esposti nelle dichiarazioni integrative presentate ai sensi degli articoli da 14 a 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, | dichiarati nella dichiarazione originaria di redditi, le perdite, le | imposte | lorde e le addizionali esposti nelle dichiarazioni integrative presenta | Gazzetta Ufficiale | |
splica alcun effetto ai fini del calcolo della maggiorazione di conguaglio di cui all'articolo 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649, e agli articoli 105, 106 e 107 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel prese | bre 1983, n. 649, e agli articoli 105, 106 e 107 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 | Gazzetta Ufficiale | |
o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni, e all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, e delle aziende gestite in comunione tra coniugi possono presentare le dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione della dichiara | successive modificazioni, e all'articolo 5 del citato testo unico delle | imposte | sui redditi, e successive modificazioni, e delle aziende gestite in co | Gazzetta Ufficiale | |
La dichiarazione della societa' o associazione o del coniuge esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante. 4. La determinazione dell'imponibile e il calcolo delle imposte dovute devono essere effettuati in conformita' alle disposizioni rel- ative a ciascun periodo di imposta con i criteri e le modalita' stabiliti nel decreto di cui al comma 3 dell'articol | hiarante. 4. La determinazione dell'imponibile e il calcolo delle | imposte | dovute devono essere effettuati in conformita' alle disposizioni rel- at | Gazzetta Ufficiale | |
li imponibili, i maggiori imponibili o le miniori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse. Le quantita' ed i valori cosi' evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi con esclusione di quelli definibili ai sensi della presente legge per i quali non sia stata presentata la dichiarazione integrativa, ove | lori cosi' evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle | imposte | sui redditi relative ai periodi di imposta successivi con esclusione di | Gazzetta Ufficiale | |
comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, dei commi 4 e 6 dell'articolo 75 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 7. Sulla base delle quantita' e valori | ioni, dei commi 4 e 6 dell'articolo 75 del citato testo unico delle | imposte | sui redditi, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presid | Gazzetta Ufficiale | |
ita' o ai valori delle rimanzne di cui agli articoli 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e 59 del citato testo unico delle imposte sui redditi. I nuovi quantita' e valori devono risultare in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le variazioni sono sta | , n. 597, e successive modificazioni, e 59 del citato testo unico delle | imposte | sui redditi. I nuovi quantita' e valori devono risultare in appo | Gazzetta Ufficiale | |
nibile accertato dall'ufficio o enunciato in decreto di citazione a giudizio penale e del 15 per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente e sono versate le rela- tive imposte . Se nella dichiarazione originaria, ancorche' tardiva oltre il mese, non sono stati indicati redditi imponibili relativamente ad una o piu' imposte cui la dichiarazione si rifer | ll'imponibile dichiarato dal contribuente e sono versate le rela- tive | imposte | . Se nella dichiarazione originaria, ancorche' tardiva oltre il mese | Gazzetta Ufficiale | |
sono versate le rela- tive imposte. Se nella dichiarazione originaria, ancorche' tardiva oltre il mese, non sono stati indicati redditi imponibili relativamente ad una o piu' imposte cui la dichiarazione si riferiva, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca imponibili non inferiori al 65 per cento di quello accertato dall'ufficio relat | no stati indicati redditi imponibili relativamente ad una o piu' | imposte | cui la dichiarazione si riferiva, la controversia si estingue se la d | Gazzetta Ufficiale | |
i riferiva, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca imponibili non inferiori al 65 per cento di quello accertato dall'ufficio relativamente alle medesime imposte e sono eseguiti i relativi versamenti. Se ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche i soggetti, nei cui confronti r | r cento di quello accertato dall'ufficio relativamente alle medesime | imposte | e sono eseguiti i relativi versamenti. Se ai fini dell'imposta s | Gazzetta Ufficiale | |
embre 1973, n. 597, e successive modificazioni, 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, 8 e 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nella dichiarazione originaria hanno esposto una perdita, | 3, n. 598, e successive modificazioni, 8 e 102 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica | Gazzetta Ufficiale | |
zione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato. Se alcuni elementi dell'imponibile accertato non sono oggetto di contestazione da parte del contribuente le rela- tive imposte restano dovute per l'intero ammontare dei suddetti elementi e degli stessi non si tiene conto ai fini del presente articolo. 2. Le disposizioni del comma 1 non consentono in n | n sono oggetto di contestazione da parte del contribuente le rela- tive | imposte | restano dovute per l'intero ammontare dei suddetti elementi e degl | Gazzetta Ufficiale | |
0 per cento. 3. Le rettifiche al reddito d'impresa, oggetto di contestazione, idonee ad esplicare effetti sui periodi di imposta successivi, si considerano riconosciute ai fini delle imposte sul reddito per la quota a loro imputabile del maggior reddito imponibile determinato ai sensi del presente articolo a condizione che risultino esplicitamente indicate nella dichiarazione | odi di imposta successivi, si considerano riconosciute ai fini delle | imposte | sul reddito per la quota a loro imputabile del maggior reddito impon | Gazzetta Ufficiale | |
re 1973, n. 597, e succes- sive modificazioni, 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, 8 e 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes- sive modificazioni, la controversia stessa si estingue se nella dichiarazione in | 1973, n. 598, e successive modificazioni, 8 e 102 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 d | Gazzetta Ufficiale | |
zione automatica a norma del presente articolo. 2. La dichiarazione integrativa per definizione automatica deve contenere a pena di nullita' la richiesta di definizione per tutte le imposte e per tutti i periodi di imposta in relazione ai quali non sono scaduti alla data del 31 dicembre 1991 i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del P | ve contenere a pena di nullita' la richiesta di definizione per tutte le | imposte | e per tutti i periodi di imposta in relazione ai quali non sono scad | Gazzetta Ufficiale | |
e societa' ed associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle aziende gestite in comunione tra i coniugi e' applic | e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica | Gazzetta Ufficiale | |
e societa' ed associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni, e all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, titolari di reddito di impresa e di redditi derivanti dall'eser | 97 e successive modificazioni, e all'articolo 5 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 | Gazzetta Ufficiale | |
ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a 10 miliardi di lire, e di lire 400.000 per ogni miliardo in piu'. Tali importi minimi si intendono solutori ai fini di tutte le imposte di cui al comma 1. 4. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita, rilevante agli effetti degli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 s | in piu'. Tali importi minimi si intendono solutori ai fini di tutte le | imposte | di cui al comma 1. 4. Per la definizione automatica dei periodi d'im | Gazzetta Ufficiale | |
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 e successive modificazioni, 8 e 102 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, la dichiarazione integrativa deve recare la diminuzione del 30 per cento della perdita dichiarata e deve essere versato un importo pari al 10 p | e successive modificazioni, 8 e 102 del citato testo unico delle | imposte | sui redditi, e successive modificazioni, la dichiarazione integrativ | Gazzetta Ufficiale | |
ano le disposizioni predette fermo restando, per i periodi medesimi, l'effetto della compensazione effettuata in sede di dichiarazione originaria ai fini della corresponsione delle imposte in base ad essa dovute. 5. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta per i quali non e' stata presentata la dichiarazione dei redditi, deve essere versato un importo pari a l | de di dichiarazione originaria ai fini della corresponsione delle | imposte | in base ad essa dovute. 5. Per la definizione automatica dei periodi d' | Gazzetta Ufficiale | |
e le associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tale importo e' elevato a lire 4.000.000. Se la dichiarazione dei redd | cessive modificazioni, ed all'articolo 5 del citato testo unico delle | imposte | sui redditi, e successive modificazioni, e per i soggetti all'im | Gazzetta Ufficiale | |
persone giuridiche tale importo e' elevato a lire 4.000.000. Se la dichiarazione dei redditi non e' stata presentata in alcuno dei periodi di imposta indicati nel comma 2, le relative imposte non possono essere definite per definizione automatica. 6. Non puo' essere definita in modo automatico l'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata. 7. Agli effetti delle dispo | a in alcuno dei periodi di imposta indicati nel comma 2, le relative | imposte | non possono essere definite per definizione automatica. 6. Non puo | Gazzetta Ufficiale | |
erisce il certificato stesso, non si applicano le maggiorazioni di cui ai commi 2 e 3. 8. Se le maggiorazioni indicate nel comma 2 riguardano l'imposta lo- cale sui redditi e una delle imposte personali sui redditi, l'eventuale differenza, dovuta sino a concorrenza degli importi minimi di cui al comma 3, deve essere versata a titolo di imposta sul reddito delle persone fis | nel comma 2 riguardano l'imposta lo- cale sui redditi e una delle | imposte | personali sui redditi, l'eventuale differenza, dovuta sino a con | Gazzetta Ufficiale | |
oncorrenza degli importi minimi di cui al comma 3, deve essere versata a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche o di quella sul reddito delle persone giuridiche. Alle medesime imposte si imputano i versamenti per gli importi di cui ai commi 4 e 5. Art. 39. 1. Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad esclusione d | isiche o di quella sul reddito delle persone giuridiche. Alle medesime | imposte | si imputano i versamenti per gli importi di cui ai commi 4 e 5. | Gazzetta Ufficiale | |
he o di quella sul reddito delle persone giuridiche. Alle medesime imposte si imputano i versamenti per gli importi di cui ai commi 4 e 5. Art. 39. 1. Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad esclusione di quelle relative ai redditi soggetti a tassazione separata, sono riscosse mediante versamento diretto con le modali | di cui ai commi 4 e 5. Art. 39. 1. Le | imposte | dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad esclusione di q | Gazzetta Ufficiale | |
, ad esclusione di quelle relative ai redditi soggetti a tassazione separata, sono riscosse mediante versamento diretto con le modalita' di cui all'articolo 41. 2. I versamenti delle imposte devono essere effettuati in tre rate di uguale importo nei mesi di aprile e luglio 1992 e luglio 1993. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 19 | diretto con le modalita' di cui all'articolo 41. 2. I versamenti delle | imposte | devono essere effettuati in tre rate di uguale importo nei mesi di april | Gazzetta Ufficiale | |
e importo nei mesi di aprile e luglio 1992 e luglio 1993. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 devono effettuare i versamenti delle imposte in ragione del 40 per cento entro il termine del 30 settembre 1992 e per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente nei mesi di gennaio e settembre 1993. 3. Al controllo delle | mbre 1991 al 30 aprile 1992 devono effettuare i versamenti delle | imposte | in ragione del 40 per cento entro il termine del 30 settembre 1992 e pe | Gazzetta Ufficiale | |
e per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente nei mesi di gennaio e settembre 1993. 3. Al controllo delle dichiarazioni integrative ed alla conseguente liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni stesse, provvedono gli uffici delle imposte dirette e i centri di servizio con le modalita' di cui all'articolo 36-bis del decreto del President | delle dichiarazioni integrative ed alla conseguente liquidazione delle | imposte | dovute in base alle dichiarazioni stesse, provvedono gli uffici delle i | Gazzetta Ufficiale | |
nnaio e settembre 1993. 3. Al controllo delle dichiarazioni integrative ed alla conseguente liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni stesse, provvedono gli uffici delle imposte dirette e i centri di servizio con le modalita' di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, ent | e dovute in base alle dichiarazioni stesse, provvedono gli uffici delle | imposte | dirette e i centri di servizio con le modalita' di cui all'artic | Gazzetta Ufficiale | |
00. 5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche qualora successivamente alla data del 30 aprile 1992 divengano definitivi decisioni, sentenze o accertamenti concernenti imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative. Le imposte dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti defin | 2 divengano definitivi decisioni, sentenze o accertamenti concernenti | imposte | sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state | Gazzetta Ufficiale | |
divengano definitivi decisioni, sentenze o accertamenti concernenti imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative. Le imposte dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data del 30 aprile 1992 per i periodi di imposta per i quali siano presentate dichiaraz | ta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative. Le | imposte | dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definit | Gazzetta Ufficiale | |
Art. 40. 1. La liquidazione di cui all'articolo 39 e' eseguita, per tutte le annualita' di imposta incluse nella dichiarazione integrativa, dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio cui detta dichiarazione e' stata presentata avvalendosi di procedure automatizzate sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema i | mposta incluse nella dichiarazione integrativa, dall'ufficio delle | imposte | o dal centro di servizio cui detta dichiarazione e' stata pr | Gazzetta Ufficiale | |
la liquidazione delle dichiarazioni integrative a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette procedono a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. 3. Alle iscrizioni ed ai rimborsi relativi ad annualita' di | ella Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Gli uffici distrettuali delle | imposte | dirette procedono a norma del decreto del Presidente della Repubbli | Gazzetta Ufficiale | |
dirette procedono a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. 3. Alle iscrizioni ed ai rimborsi relativi ad annualita' di imposte per le quali e' stata presentata dichiarazione integrativa si provvede mediante determinazione di un unico importo tenendo conto dei risultati della liquidazione effettuata con | icazioni. 3. Alle iscrizioni ed ai rimborsi relativi ad annualita' di | imposte | per le quali e' stata presentata dichiarazione integrativa si pr | Gazzetta Ufficiale | |
ne integrativa ai sensi degli articoli 34 e 36, provvedono, per ciascuna annualita', sulla base delle comunicazioni degli uffici che hanno effettuato la liquidazione, gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento. Art. 41. 1. Gli importi di cui al comma 1 dell'articolo 39 sono riscossi mediante versamento diretto con le modalita' | li uffici che hanno effettuato la liquidazione, gli uffici delle | imposte | che hanno eseguito l'accertamento. Art. | Gazzetta Ufficiale | |
ore imposta definitivamente accertata. Non si applicano altresi' le sanzioni amministrative per la tardivita' delle dichiarazioni e per le altre violazioni anche formali relative alle imposte sui redditi commesse dai contribuenti nei periodi di imposta per i quali sia stata presentata la dichiarazione integrativa. 2. Per le imposte dovute in applicazione delle di | dichiarazioni e per le altre violazioni anche formali relative alle | imposte | sui redditi commesse dai contribuenti nei periodi di imposta per | Gazzetta Ufficiale | |
lazioni anche formali relative alle imposte sui redditi commesse dai contribuenti nei periodi di imposta per i quali sia stata presentata la dichiarazione integrativa. 2. Per le imposte dovute in applicazione delle disposizioni del presente Capo non sono dovuti interessi e soprattasse. Art. 43. 1. I soggetti che si avvalgono delle | quali sia stata presentata la dichiarazione integrativa. 2. Per le | imposte | dovute in applicazione delle disposizioni del presente Capo non so | Gazzetta Ufficiale | |
remi e le obbligazioni per sanzioni amministrative con la esclusione delle spese legali. TITOLO VI DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE TRIBUTARIE CAPO II IMPOSTE INDIRETTE Art. 44. 1. Le controversie in materia di imposta sul valore aggiunto, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non siano | AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE TRIBUTARIE CAPO II | IMPOSTE | INDIRETTE Art. 44. 1. Le controversie i | Gazzetta Ufficiale | |
, n. 633, e successive modificazioni viene computata in detrazione dagli ammontari risultanti dall'applicazione delle percentuali anzidette. 6. Non si fa luogo a restituzione di imposte , soprattasse e pene pecuniarie gia' pagate. 7. La definizione di cui ai commi da 1 a 6 si rende applicabile agli accertamenti notificati entro il 30 settembre 1991. Per gli acce | one delle percentuali anzidette. 6. Non si fa luogo a restituzione di | imposte | , soprattasse e pene pecuniarie gia' pagate. 7. La definizione di cui | Gazzetta Ufficiale | |
ne o incorporazione. 3. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono presentare la dichiarazione integrativa relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa entro il 30 settembre 1992. 4. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', in conformita' ai modelli approvati con decreto del Ministro | possono presentare la dichiarazione integrativa relativamente alle | imposte | dovute dal loro dante causa entro il 30 settembre 1992. 4. Le dichia | Gazzetta Ufficiale | |
esente legge, le pene pecuniarie non si applicano qualora il minimo edittale non superi lire 40.000. Art. 53. 1. Le controversie di valutazione relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, alle successioni e donazioni nonche' all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del Preside | Art. 53. 1. Le controversie di valutazione relative alle | imposte | di registro, ipotecarie e catastali, alle successioni e donazion | Gazzetta Ufficiale | |
le denunzie e dichiarazioni il cui presupposto d'imposta si sia verificato entro il 31 marzo 1991 e la cui presentazione sia stata effettuata non oltre il 30 settembre 1991 ai fini delle imposte indicate nel comma 1, qualora alla data del 30 settembre 1991 non sia stato notificato avviso di accertamento, il contribuente puo' chiedere che l'imposta sia liquidata sulla base del valo | azione sia stata effettuata non oltre il 30 settembre 1991 ai fini delle | imposte | indicate nel comma 1, qualora alla data del 30 settembre 1991 non sia s | Gazzetta Ufficiale | |
ella rendita catastale e all'invio del relativo certificato all'ufficio del registro. 5. Le altre controversie pendenti alla data del 30 settembre 1991 relative all'applicazione delle imposte di cui al comma 1, nonche' le controversie pendenti in relazione all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni possono | enti alla data del 30 settembre 1991 relative all'applicazione delle | imposte | di cui al comma 1, nonche' le controversie pendenti in relazione all'im | Gazzetta Ufficiale | |
ntroversie pendenti alla stessa data e rela- tive alla sola applicazione di soprattasse e pene pecuniarie per tardiva registrazione di atti e denunzie comportanti l'applicazione delle imposte di cui al comma 1, alle condizioni e modalita' previste dall'articolo 47 della presente legge. 6. Le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge relative al | diva registrazione di atti e denunzie comportanti l'applicazione delle | imposte | di cui al comma 1, alle condizioni e modalita' previste dall'articolo 47 | Gazzetta Ufficiale | |
e condizioni e modalita' previste dall'articolo 47 della presente legge. 6. Le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge relative alla applicazione delle imposte di cui al comma 1, il cui presupposto si sia verificato entro il 31 marzo 1991, possono essere definite, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte, a co | trata in vigore della presente legge relative alla applicazione delle | imposte | di cui al comma 1, il cui presupposto si sia verificato entro il 31 m | Gazzetta Ufficiale | |
liquidazione. 9. Per le controversie pendenti e le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge relative all'applicazione delle altre tasse e imposte indirette sugli affari, le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente provveda o abbia provvedut | della presente legge relative all'applicazione delle altre tasse e | imposte | indirette sugli affari, le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora | Gazzetta Ufficiale | |
nte lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio indicato nella domanda stessa. La presente disposizione si applica anche alla tassa regionale automobilistica. 10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 non sono dovuti gli interessi di mora. 11. Le domande di definizione sono irrevocabili ed esplicano efficacia nei confronti di tutti i | ione si applica anche alla tassa regionale automobilistica. 10. Per le | imposte | dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 non sono dovuti gli inter | Gazzetta Ufficiale | |
se prodotte da un solo obbligato. 12. I giudizi in corso sono sospesi per effetto della domanda, ivi compresa quella prevista dal comma 4, e si estinguono a seguito del pagamento delle imposte dovute, ai sensi del presente articolo; dell'avvenuto pagamento l'ufficio dovra' dare comunicazione al competente organo giurisdizionale o amministrativo adito. L'ordinanza di est | la prevista dal comma 4, e si estinguono a seguito del pagamento delle | imposte | dovute, ai sensi del presente articolo; dell'avvenuto pagamento | Gazzetta Ufficiale | |
osita comunicazione da parte dell'ufficio, nei casi di cui all'articolo 65. 13. Le definizioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle sanzioni ed interessi gia' corrisposti alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 54. 1. Le controversie, anche di natura amminis | del presente articolo non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori | imposte | e delle sanzioni ed interessi gia' corrisposti alla data di entrata in | Gazzetta Ufficiale | |
o a versare, nei termini e con le modalita' di cui al comma 6 e per ognuno degli anni per i quali la dichiarazione non sia stata presentata, una somma a titolo di definizione delle relative imposte nella misura risultante dalla tabella di cui all'allegato B alla presente legge, nonche' per le IPAB nella misura risultante dalla quarta classe demografica relativa ai comuni e per | sia stata presentata, una somma a titolo di definizione delle relative | imposte | nella misura risultante dalla tabella di cui all'allegato B alla pr | Gazzetta Ufficiale | |
re, nei termini e con le modalita' di cui al comma 6 e per ognuno degli anni per i quali la dichiarazione non sia stata presentata, una somma a titolo di definizione delle relative imposte in misura doppia di quella prevista dalla medesima tabella. L'esonero della presentazione delle dichiarazioni e' comunque subordinato al fatto che vengano definiti, mediante versamente | ta presentata, una somma a titolo di definizione delle relative | imposte | in misura doppia di quella prevista dalla medesima tabella. L'esone | Gazzetta Ufficiale | |
finiti, a richiesta dell'ente, elevando del 10 per cento l'imponibile dichiarato e provvedendo a versare, nei termini e con le modalita' di cui al comma 6, l'ammontare delle maggiori imposte eventualmente dovute in base agli imponibili cosi' definiti. Nel caso di dichiarazione in perdita, i rapporti si intendono definiti con il pagamento, per ognuna delle dichiarazioni in | e con le modalita' di cui al comma 6, l'ammontare delle maggiori | imposte | eventualmente dovute in base agli imponibili cosi' definiti. Nel caso | Gazzetta Ufficiale | |
li imponibili o maggiori imponibili accertati dall'ufficio, ridotti rispettivamente del 30 o del 50 per cento, a seconda che si tratti accertamento d'ufficio o in rettifica. 5. Le maggiori imposte eventualmente dovute in base agli imponibili o ai maggiori imponibili cosi' definiti devono essere versate nei termini e con le modalita' di cui al comma 6, computando in dimin | nda che si tratti accertamento d'ufficio o in rettifica. 5. Le maggiori | imposte | eventualmente dovute in base agli imponibili o ai maggiori imponibili c | Gazzetta Ufficiale | |
azione, a pena di nullita', di apposita domanda dell'ente interessato. La domanda deve essere presentata o spedita mediante lettera raccomandata entro il 30 giugno 1992 all'ufficio delle imposte competente e ad essa devono essere allegate le attestazioni comprovanti i versamenti previsti dai commi da 1 a 5. Le domande e i versamenti devono essere effettuati mediante utilizzo di s | mediante lettera raccomandata entro il 30 giugno 1992 all'ufficio delle | imposte | competente e ad essa devono essere allegate le attestazioni comprova | Gazzetta Ufficiale | |
quali consegue la mancata estinzione della controversia; in tali casi e' revocata l'ordinanza di estinzione. 9. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti relativi alle imposte sui redditi e per l'adempimento di tutti gli obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni, gia' differiti dall'articolo 9 del decr | I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti relativi alle | imposte | sui redditi e per l'adempimento di tutti gli obblighi inerenti alle o | Gazzetta Ufficiale | |
ai sensi dell'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Non si fa luogo, comunque, a restituzioni di imposte , soprattasse e pene pecuniarie gia' riscosse. Ove con la rettifica eseguita dall'ufficio sia stato ridotto il credito di imposta dichiarato, il rapporto si definisce con il pag | ccessive modificazioni. Non si fa luogo, comunque, a restituzioni di | imposte | , soprattasse e pene pecuniarie gia' riscosse. Ove con la rettifi | Gazzetta Ufficiale | |
ersata ai sensi dell'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Non si fa luogo, comunque, a restituzioni di imposte , soprattasse e pene pecuniarie gia' riscosse. Ove le decisioni delle commissioni abbiano ridotto il credito di imposta dichiarato, la controversia si estingue con il pagamento di un amm | successive modificazioni. Non si fa luogo, comunque, a restituzioni di | imposte | , soprattasse e pene pecuniarie gia' riscosse. Ove le decisioni dell | Gazzetta Ufficiale | |
O III DISPOSIZIONI COMUNI Art. 57. 1. Le dichiarazioni integrative di cui alla presente legge, da redigersi in carta semplice, sono irrevocabili. Le imposte e le maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo definitivo e le definizioni intervenute sulla base di dette dichiarazioni non possono essere modificate dagli uffici | sente legge, da redigersi in carta semplice, sono irrevocabili. Le | imposte | e le maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo defini | Gazzetta Ufficiale | |
I Art. 57. 1. Le dichiarazioni integrative di cui alla presente legge, da redigersi in carta semplice, sono irrevocabili. Le imposte e le maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo definitivo e le definizioni intervenute sulla base di dette dichiarazioni non possono essere modificate dagli uffici ne' contestate dai | rsi in carta semplice, sono irrevocabili. Le imposte e le maggiori | imposte | che ne risultano sono acquisite a titolo definitivo e le definizioni in | Gazzetta Ufficiale | |
uali effetti i contribuenti abbiano inteso conseguire, tenendo anche conto del principio di conservazione degli effetti giuridici degli atti. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione originaria a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ed alle dich | giuridici degli atti. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle | imposte | in base alla dichiarazione originaria a norma degli articoli 36-bis e | Gazzetta Ufficiale | |
ate nell'articolo 33, comma 1, secondo periodo, della presente legge, ma le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo dei maggiori imponibili e delle maggiori imposte da indicare nelle dichiarazioni integrative. Tuttavia le maggiori imposte derivanti dalla liquidazione della dichiarazioni originaria, in caso di accertamento o di prosecuzione della | o efficacia ai fini del computo dei maggiori imponibili e delle maggiori | imposte | da indicare nelle dichiarazioni integrative. Tuttavia le maggiori | Gazzetta Ufficiale | |
ioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo dei maggiori imponibili e delle maggiori imposte da indicare nelle dichiarazioni integrative. Tuttavia le maggiori imposte derivanti dalla liquidazione della dichiarazioni originaria, in caso di accertamento o di prosecuzione della controversia, si considerano dichiarate ai soli fini dell'applicazione delle sa | indicare nelle dichiarazioni integrative. Tuttavia le maggiori | imposte | derivanti dalla liquidazione della dichiarazioni originaria, in caso di | Gazzetta Ufficiale | |
amente ai tributi di cui al comma 1 dell'articolo 53 sono altresi' sospesi, sino al 31 dicembre 1993, i termini di prescrizione e di decadenza riguardanti la riscossione delle imposte complementari e suppletive diversi da quelli di cui all'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 3. Le disp | mini di prescrizione e di decadenza riguardanti la riscossione delle | imposte | complementari e suppletive diversi da quelli di cui all'articolo 19 | Gazzetta Ufficiale | |
la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi a condizione che venga presentata, tra il 1° ed il 30 aprile 1992, apposita istanza all'ufficio delle imposte competente in ragione del domicilio fiscale alla data di prese | ne pecuniarie previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle | imposte | sui redditi a condizione che venga presentata, tra il 1° ed il 30 april | Gazzetta Ufficiale | |
niarie previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi a condizione che venga presentata, tra il 1° ed il 30 aprile 1992, apposita istanza all'ufficio delle imposte competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa e venga effettuato il pagamento della somma di lire due milioni per ciascuno dei periodi di | tra il 1° ed il 30 aprile 1992, apposita istanza all'ufficio delle | imposte | competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione | Gazzetta Ufficiale | |
samenti devono essre effettuati nei termini e nei modi previsti negli articoli da 39 a 41. Art. 58. 1. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "1. Per le imprese individual | Art. 58. 1. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica | Gazzetta Ufficiale | |
ato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa st | dal seguente: "1. Per le imprese individuali, ai fini delle | imposte | sui redditi, si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indica | Gazzetta Ufficiale | |
li". 2. L'imprenditore individuale che, alla data del 31 dicembre 1991, utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, puo', entro il 30 aprile 1992, optare per l'esclusione dei | primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica | Gazzetta Ufficiale | |
legge, l'intendente di finanza, accertate le esigenze dei dipendenti uffici finanziari, puo' disporre, fino al termine indicato nel comma 3 dell'articolo 39, per la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, il temporaneo distacco di personale da lui amministrato da uno ad altro degli uffici finanziari medesimi anche se di settore divers | e indicato nel comma 3 dell'articolo 39, per la liquidazione delle | imposte | dovute in base alle dichiarazioni integrative, il temporaneo distacco di | Gazzetta Ufficiale | |
Art. 62. 1. Nello stato di previsione dell'entrata sono istituiti appositi capitoli cui affluiscono le riscossioni di cui alla presente legge relative alle singole imposte . 2. Sui capitoli di cui al comma 1 affluiscono le riscossioni degli interessi e delle soprattasse per omesso, insufficiente o ritardato versamento. TITOLO VI DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE | scono le riscossioni di cui alla presente legge relative alle singole | imposte | . 2. Sui capitoli di cui al comma 1 affluiscono le riscossioni degli | Gazzetta Ufficiale | |
valsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per la deducibilita' delle somme o dei valori ai fini delle imposte sul reddito. 8. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 32, dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 34, dei commi 3 e 4 dell'articolo 36 e del comma 1 dell'articolo 57. 9. Re | sce titolo per la deducibilita' delle somme o dei valori ai fini delle | imposte | sul reddito. 8. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articol | Gazzetta Ufficiale | |
INIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE DOGANALI Art. 64. 1. Le controversie relative ai tributi amministrati dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette pendenti presso l'Amministrazione o davanti all'autorita' giudiziaria alla data di entrata in vigore della presente legge per violazioni commesse fino al 30 settembre 1991, po | ve ai tributi amministrati dal dipartimento delle dogane e delle | imposte | indirette pendenti presso l'Amministrazione o davanti all'autorita' gi | Gazzetta Ufficiale | |
i delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 copia della sentenza definitiva di condanna o del provvedimento definitivo e' trasmessa a cura della cancelleria al locale ufficio delle imposte per l'inoltro all'ufficio competente, se diverso. Art. 66. 1. Ai fini degli accertamenti induttivi previsti dall'articolo 2, comma 29, del decreto-legge 19 | nitivo e' trasmessa a cura della cancelleria al locale ufficio delle | imposte | per l'inoltro all'ufficio competente, se diverso. | Gazzetta Ufficiale | |
PER CONCESSIONEDI AMNISTIA PER REATI TRIBUTARI Art. 67. 1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per i reati previsti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, commessi fino al 30 settembre 1991 e riferibili ai periodi di imposta che possono essere definiti secondo le disposizioni del titolo V | a e' delegato a concedere amnistia per i reati previsti in materia di | imposte | dirette e di imposta sul valore aggiunto, commessi fino al 30 settembr | Gazzetta Ufficiale | |
in attesa dell'esito definitivo dei suddetti processi; a tal fine la pendenza di tali processi e la definizione degli stessi sono comunicate dalla cancelleria al locale ufficio delle imposte che ne da' notizia al giudice, senza ritardo, anche per tramite dell'ufficio competente, se diverso. TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE Art. 69. Per l'anno 1992 l | degli stessi sono comunicate dalla cancelleria al locale ufficio delle | imposte | che ne da' notizia al giudice, senza ritardo, anche per tramite dell'u | Gazzetta Ufficiale | |
tasto terreni come rurali, destinate invece ad abitazioni di persone e quindi ad uso diverso da quello indicato nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 d | nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di | Gazzetta Ufficiale | |
situazioni giuridiche concernenti l'azienda conferita a norma dell'articolo 1, ivi compresi gli obblighi di dichiarazione nonche' quelli di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie che alle ritenute sui redditi altrui. Il patrimonio netto della societa' conferitaria, comunque determinato, conserva il regime fiscale di quello dell'ente o degli | chiarazione nonche' quelli di versamento degli acconti relativi sia alle | imposte | proprie che alle ritenute sui redditi altrui. Il patrimonio nett | Gazzetta Ufficiale | |
feritaria, comunque determinato, conserva il regime fiscale di quello dell'ente o degli enti conferenti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". Art. 72. 1. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 4 | he ai fini dell'applicazione dell'articolo 105 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica | Gazzetta Ufficiale | |
, oltre ai crackers e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580. Non si da' luogo a rimborsi di imposte pagate ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 3. L'ali | III della legge 4 luglio 1967, n. 580. Non si da' luogo a rimborsi di | imposte | pagate ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26, secon | Gazzetta Ufficiale | |
ercizi commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, per le quali la relativa imposta e' detraibile. 5. Non si da' luogo ad accertamenti ne' a rimborsi di imposte pagate ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, qualora sia stata applicata | ta e' detraibile. 5. Non si da' luogo ad accertamenti ne' a rimborsi di | imposte | pagate ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del de | Gazzetta Ufficiale | |
bre 1974, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 386, non formano piu' oggetto di denuncia fiscale in Italia. Art. 77. 1. Il direttore generale delle imposte dirette ed il direttore generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari fanno parte del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusione di cui all'articolo 21, | Art. 77. 1. Il direttore generale delle | imposte | dirette ed il direttore generale delle tasse ed imposte indirette su | Gazzetta Ufficiale | |
n formano piu' oggetto di denuncia fiscale in Italia. Art. 77. 1. Il direttore generale delle imposte dirette ed il direttore generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari fanno parte del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusione di cui all'articolo 21, comma 4, fino alla data di nomina, in applicazione d | rale delle imposte dirette ed il direttore generale delle tasse ed | imposte | indirette sugli affari fanno parte del comitato consultivo per l'appl | Gazzetta Ufficiale | |
e del predetto comitato il direttore generale del dipartimento delle entrate ed il direttore centrale preposto da una direzione centrale del dipartimento stesso con competenza in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette. 2. L'articolo 12, comma 11, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, va interpretato nel senso che, nella fase transitoria ivi prevista, il consiglio | direzione centrale del dipartimento stesso con competenza in materia di | imposte | dirette e di tasse ed imposte indirette. 2. L'articolo 12, comma 11, de | Gazzetta Ufficiale | |
ettore generale del dipartimento delle entrate ed il direttore centrale preposto da una direzione centrale del dipartimento stesso con competenza in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette. 2. L'articolo 12, comma 11, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, va interpretato nel senso che, nella fase transitoria ivi prevista, il consiglio di amministrazione del Minis | mento stesso con competenza in materia di imposte dirette e di tasse ed | imposte | indirette. 2. L'articolo 12, comma 11, della legge 29 ottobre 1991, n. | Gazzetta Ufficiale | |
2, commi 1 e 2, della stessa legge al medesimo consiglio di amministrazione e ai comitati di gestione, con esclusione di quelli del comitato di gestione del dipartimento delle dogane ed imposte indirette, che continuano ad essere esercitati dal consiglio di amministrazione previsto dal decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, fino all'espletamento delle procedure per | e di quelli del comitato di gestione del dipartimento delle dogane ed | imposte | indirette, che continuano ad essere esercitati dal consiglio di | Gazzetta Ufficiale | |
3. Gli organi collegiali del Ministero delle finanze, diversi dal consiglio di amministrazione, dai comitati di gestione, dal consiglio di amministrazione del dipartimento delle dogane ed imposte indirette e dal comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT), previsti, anche con funzioni consultive, dalla normativa vigente anteriormente alla data | tione, dal consiglio di amministrazione del dipartimento delle dogane ed | imposte | indirette e dal comitato di coordinamento del Servizio centrale degli is | Gazzetta Ufficiale | |
ioni medesime alle risultanze delle scritture contabili e dalla documentazione allegata, anche in ordine alla deducibilita' degli oneri di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I Centri provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Ammin | ducibilita' degli oneri di cui all'articolo 10 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 d | Gazzetta Ufficiale | |
el presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1992 A decorrere dal 1° gennaio 1993 le prestazioni corrispondenti a quelle dei Centri si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ancorche' rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalita' istituzionali delle stesse in quanto richieste dal | ndenti a quelle dei Centri si considerano rilevanti ai fini delle | imposte | sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ancorche' rese da associa | Gazzetta Ufficiale | |
633. 9. A decorrere dal 1° gennaio 1992 i possessori di soli redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettera a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, compresi quelli soggetti a tassazione separata, corrisposti da u | i articoli 46 e 47, comma 1, lettera a) e d), del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica | Gazzetta Ufficiale | |
e 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517. 10. I possessori dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche pr | agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle | imposte | sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 | Gazzetta Ufficiale | |
. Ai fini della dichiarazione congiunta, possono avvalersi della facolta' di cui al comma 10 i coniugi che possiedono solo redditi fondiari di cui all'articolo 22 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che si trovino nella condizione di cui al comma 4 dell'articolo 12 dello stesso testo uni | solo redditi fondiari di cui all'articolo 22 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica | Gazzetta Ufficiale | |
possono in ogni caso avvalersi della facolta' di cui al comma 10 i lavoratori dipendenti e pensionati possessori dei redditi di cui agli articoli 49, comma 1, e 51, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' i possessori dei redditi la cui dichiarazione richieda particolari oneri e obblighi | i redditi di cui agli articoli 49, comma 1, e 51, del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di | Gazzetta Ufficiale | |
sta ha l'obbligo: a) di ricevere le apposite dichiarazioni e le schede indicate nel comma 10; b) di controllarne la regolarita' formale; c) di eseguire la liquidazione delle imposte sui redditi e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale; d) di effettuare i conseguenti conguagli rispetto alle ritenute d'acconto operate e ai versamenti d'accont | ne la regolarita' formale; c) di eseguire la liquidazione delle | imposte | sui redditi e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario naziona | Gazzetta Ufficiale | |
iunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione. Il prospetto della liquidazione delle imposte , contenente gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio finale, deve essere consegnato al dichiarante entro il mese di aprile. Alle ritenute d'acconto relative al periodo d'impo | sentazione della dichiarazione. Il prospetto della liquidazione delle | imposte | , contenente gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio final | Gazzetta Ufficiale | |
le disposizioni di cui ai commi 4, ultimo periodo, 5, 6, 7, terzo periodo, e 8. 25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicura | li oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di | Gazzetta Ufficiale | |
alla data indicata al comma 27, ciascun contribuente dovra' risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di piu' stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territ | ale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle | imposte | sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a par | Gazzetta Ufficiale | |
Il conto fiscale e' tenuto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in qualita' di sostituto d'imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo. 30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso | che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle | imposte | sui redditi dovute anche in qualita' di sostituto d'imposta, direttament | Gazzetta Ufficiale | |
c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e degli altri interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte di cui al comma 28 per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il riversamento nelle casse | interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle | imposte | di cui al comma 28 per consentire lo svolgimento delle necessarie opera | Gazzetta Ufficiale | |
ufficio comprende i comuni appartenenti alla istituenda provincia di Lecco. 2. I decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione per l'anno 1991 ai fini delle imposte sui redditi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1989, n. 267, di conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, devono essere pubblicati nell | vazione dei modelli di dichiarazione per l'anno 1991 ai fini delle | imposte | sui redditi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 2 | Gazzetta Ufficiale | |
seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promossi dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Forlì con ordinanza del 2 agosto 2010 e dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Torino con ordinanza del 31 maggio 2010, | pubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle | imposte | sul reddito) promossi dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Forlì | Corte Costituzionale | |
a sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, questioni di legittimità dell’art. 85, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) − secondo cui «Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell’esecuzione l’assegnazione dell’immobile allo Stato per | l d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle | imposte | sul reddito) − secondo cui «Se il terzo incanto ha esito negativo, il co | Corte Costituzionale | |
ce dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Torino dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 85, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), il quale, nel contesto della disciplina della riscossione coattiva delle imposte sul reddito effettuata mediante espropriazione immobiliare, dispone che: «Se il terzo incanto ha | l d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle | imposte | sul reddito), il quale, nel contesto della disciplina della riscossione | Corte Costituzionale | |
dell’art. 85, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), il quale, nel contesto della disciplina della riscossione coattiva delle imposte sul reddito effettuata mediante espropriazione immobiliare, dispone che: «Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell’esecuzio | il quale, nel contesto della disciplina della riscossione coattiva delle | imposte | sul reddito effettuata mediante espropriazione immobiliare, dispone che: | Corte Costituzionale | |
espropriazione forzata ordinaria, il giudice dell’esecuzione abbia il potere discrezionale di rigettare l’istanza di assegnazione. In particolare, il fatto che nella riscossione coattiva delle imposte sul reddito mediante espropriazione forzata immobiliare il legislatore ha determinato in una misura fissa e speciale il prezzo di assegnazione dell’immobile allo Stato (art. 85 del d.P.R. n. 6 | egnazione. In particolare, il fatto che nella riscossione coattiva delle | imposte | sul reddito mediante espropriazione forzata immobiliare il legislatore h | Corte Costituzionale | |
questione sollevata dagli odierni rimettenti deve, quindi, essere scrutinata ex novo. 4.2. − Come piú volte affermato da questa Corte, la disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all’esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato ed è, per tale ragione, improntata a crit | da questa Corte, la disciplina speciale della riscossione coattiva delle | imposte | non pagate risponde all’esigenza della pronta realizzazione del credito | Corte Costituzionale | |
i motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 85, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede che, se il terzo incanto ha esito negativo, l’assegnazione dell’immobile allo Stato ha luogo «per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto | l d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle | imposte | sul reddito), nella parte in cui prevede che, se il terzo incanto ha esi | Corte Costituzionale | |
anni 2002 e 2003) perpetrata mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, condannandolo a 4 anni di reclusione (di cui 3 condonati), oltre alle pene accessorie previste dalla legge: le imposte evase nel biennio ammontano, secondo il Tribunale, a circa 7,3 milioni di euro. Estinto per prescrizione il reato per l’anno 2001 (con evasione di altri 6,6 milioni di euro). Assolto, tra gli | di cui 3 condonati), oltre alle pene accessorie previste dalla legge: le | imposte | evase nel biennio ammontano, secondo il Tribunale, a circa 7,3 milioni d | Diritto24.IlSole24Ore | |
canto, nessuno, nel processo, ha spiegato) che non fosse quella di far lievitare artificiosamente i costi dell’acquisto dei diritti, per ridurre l’entità dei ricavi dichiarati e, quindi, delle imposte cui questi ultimi erano assoggettabili. La responsabilità di Berlusconi Quanto all’affermazione di responsabilità di Silvio Berlusconi, il Tribunale (sulla base delle prove testimoniali e doc | dei diritti, per ridurre l’entità dei ricavi dichiarati e, quindi, delle | imposte | cui questi ultimi erano assoggettabili. La responsabilità di Berlusconi | Diritto24.IlSole24Ore | |
chiede necessariamente < osto che la normativa fiscale punisce anche chi, al fine di abbattere le imposte | , deduce costi che non ha sopportato per l’impresa>>, e che < | Diritto24.IlSole24Ore | | ||
ai fini della voluntary disclosure ad un Paese non black list. Circostanza questa che consentirà ai contribuenti che vogliono regolarizzare la loro posizione, di poterlo fare pagando tutte le imposte dovute, come prevede la legge, e usufruendo di sanzioni più basse. Lo scambio automatico di informazione in base allo standard Ocse partirà dai rapporti bancari e finanziari in corso nel 2017. | gliono regolarizzare la loro posizione, di poterlo fare pagando tutte le | imposte | dovute, come prevede la legge, e usufruendo di sanzioni più basse. Lo sc | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
te il costo del lavoro dalla base imponibile dell’Irap – sostiene il titolare di via XX settembre – fa venir meno un utile strumento per politiche selettive, di non agevole rimpiazzo con altre imposte ”. L’Irap, continua Saccomanni, è un’imposta in grado di attuare politiche attive del lavoro, mediante la concessione di detrazioni differenziate per categorie di lavoratori, senza incorrere in | le strumento per politiche selettive, di non agevole rimpiazzo con altre | imposte | ”. L’Irap, continua Saccomanni, è un’imposta in grado di attuare politich | Il Fatto Quotidiano | |
ad ottenere riduzioni di imposta o rimborsi, altrimenti indebiti. 2. L’amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse». Il terzo comma dell’articolo elenca i modelli di operazioni che possono essere qualificate come elusive e i cui effetti fiscali possono, dunque, e | tributari conseguiti mediante gli atti di cui al comma 1, applicando le | imposte | determinate in base alle disposizioni eluse». Il terzo comma dell’artico | Diritto penale contemporaneo | |
alia. Dunque, oggetto di autodenuncia devono essere tutti i beni celati all’erario, posseduti dal cd. collaborante in Italia o all’estero6. L’istituto mira a sanare le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale delle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto, relative alle dichiarazioni di sostituto d’imposta e | alia o all’estero6. L’istituto mira a sanare le violazioni in materia di | imposte | sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta r | Diritto penale contemporaneo | |
sere tutti i beni celati all’erario, posseduti dal cd. collaborante in Italia o all’estero6. L’istituto mira a sanare le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale delle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto, relative alle dichiarazioni di sostituto d’imposta e degli obblighi di monitoraggio fiscale. Quanto | violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di | imposte | sostitutive, di imposta regionale delle attività produttive, di imposta | Diritto penale contemporaneo | |
. 4.3.). L’Agenzia delle entrate verifica l’intera documentazione fornita dal contribuente, avvalendosi dei propri poteri di accertamento, determina i maggiori imponibili e conseguentemente le imposte , gli interessi e le sanzioni dovute, e notifica, infine, al collaborante l’atto impositivo. Il contribuente può accedere alla determinazione dell’erario o attivare un contraddittorio con i ver | i di accertamento, determina i maggiori imponibili e conseguentemente le | imposte | , gli interessi e le sanzioni dovute, e notifica, infine, al collaborante | Diritto penale contemporaneo | |
e, godendo, però, in quest’ultimo caso di una minore riduzione delle sanzioni. A seguito del pagamento, anche rateale, nei termini previsti dall’istituto, di quanto dovuto a titolo di maggiori imposte , interessi e sanzioni, si conclude la procedura e il contribuente beneficia della non punibilità per i delitti coperti dalla l. 186/2014. Estinto il debito, l’Agenzia delle entrate è tenuta ad | ei termini previsti dall’istituto, di quanto dovuto a titolo di maggiori | imposte | , interessi e sanzioni, si conclude la procedura e il contribuente benefi | Diritto penale contemporaneo | |
do fiscale con effetti penali limitati; Cass. pen., Sez. IV, 19.7.2013, n. 44003, Rv. 257577. La norma prevede che “Nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o atti | e categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle | imposte | sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di | Diritto penale contemporaneo | |
conclusione positiva della procedura di collaborazione volontaria. Si è anticipato che la procedura di voluntary disclosure, se conclusa con il pagamento di quanto dovuto a titolo di maggiori imposte , interessi e sanzioni, comporta la non punibilità per un ampio novero di reati: la previsione normativa, collegando la rinuncia alla pena ad una condotta che ex post reintegra il bene offeso ( | sure, se conclusa con il pagamento di quanto dovuto a titolo di maggiori | imposte | , interessi e sanzioni, comporta la non punibilità per un ampio novero di | Diritto penale contemporaneo | |
00) od omessa (art. 5 d.lgs. 74/2000) nonché per le fattispecie di omesso versamento di ritenute certificate e dell’IVA (artt. 10 bis e 10 ter)23, ovviamente nei limiti degli imponibili, delle imposte e delle ritenute oggetto della collaborazione24. Il legislatore ha previsto, inoltre, la non punibilità per le condotte di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e reimpiego (art. 648 ter c.p.), qual | (artt. 10 bis e 10 ter)23, ovviamente nei limiti degli imponibili, delle | imposte | e delle ritenute oggetto della collaborazione24. Il legislatore ha previ | Diritto penale contemporaneo | |
di non punibilità per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti a favore di colui che accede alla collaborazione volontaria, quantomeno in relazione alle imposte in seguito pagate, rischia di incidere assai negativamente sul successo della procedura introdotta dalla l. 186/2014. Condivisibile pare la mancata operatività della causa di non punibilità pe | che accede alla collaborazione volontaria, quantomeno in relazione alle | imposte | in seguito pagate, rischia di incidere assai negativamente sul successo | Diritto penale contemporaneo | |
e sul successo della procedura introdotta dalla l. 186/2014. Condivisibile pare la mancata operatività della causa di non punibilità per i delitti di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, comma I, d.lgs. 74/2000), di falso nella transazione fiscale (art. 11, comma II, d.lgs. 74/2000), di indebita compensazione (art. 10 quater d.lgs. 74/2000) e di occultamento o distru | n punibilità per i delitti di sottrazione fraudolenta al pagamento delle | imposte | (art. 11, comma I, d.lgs. 74/2000), di falso nella transazione fiscale ( | Diritto penale contemporaneo | |
bile critica di L. TROYER-S. CAVALLINI, Elusione, progressione criminosa,, cit., pp. 243 ss.Il delitto di cui all’art. 11, I comma, d.lgs. 74/2000 punisce chi, per sottrarsi al pagamento delle imposte o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte di ammontare complessivo superiore ai 50.000 euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudo | 1, I comma, d.lgs. 74/2000 punisce chi, per sottrarsi al pagamento delle | imposte | o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative rel | Diritto penale contemporaneo | |
delitto di cui all’art. 11, I comma, d.lgs. 74/2000 punisce chi, per sottrarsi al pagamento delle imposte o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte di ammontare complessivo superiore ai 50.000 euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti su propri o altrui beni al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura d | aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette | imposte | di ammontare complessivo superiore ai 50.000 euro, aliena simulatamente | Diritto penale contemporaneo | |
conservazione, li occulta o li distrugge, in modo tale da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari, al fine di evadere personalmente o permettere a terzi di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Anche qui è comprensibile la scelta del legislatore: per accedere alla voluntary disclosure è necessario offrire un quadro puntuale dei tributi dovuti, per c | ari, al fine di evadere personalmente o permettere a terzi di evadere le | imposte | sui redditi o sul valore aggiunto. Anche qui è comprensibile la scelta d | Diritto penale contemporaneo | |
n filigrana la ricerca di un effetto domino da parte del legislatore.Si conceda sul punto il richiamo a L. TROYER – A. INGRASSIA, Il nuovo delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte alla prova del trust, in Riv. dott. comm., 2009, pp. 370 ss. 35 Sul punto, da ultimo, Cass. pen., Sez. III, 9.4.2013, n. 39079, Rv. 256376, in Corr. trib., 2013, pp. 3581 ss., con nota di C. C | NGRASSIA, Il nuovo delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle | imposte | alla prova del trust, in Riv. dott. comm., 2009, pp. 370 ss. 35 Sul punt | Diritto penale contemporaneo | |
a la sentenza Cass. pen., Sez. III, 18.5.2011, n. 36290, Rv. 251077, in Cass. pen., 2012, pp. 3508 ss., con nota di V. ROMANO, La natura del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte , in cui è stata riconosciuta la sussistenza del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte nonostante sia venuto meno il debito tributario in sede civile a seguito di annull | OMANO, La natura del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle | imposte | , in cui è stata riconosciuta la sussistenza del delitto di sottrazione f | Diritto penale contemporaneo | |
ta di V. ROMANO, La natura del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in cui è stata riconosciuta la sussistenza del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte nonostante sia venuto meno il debito tributario in sede civile a seguito di annullamento delle relative cartelle esattoriali. 37 Dunque di un soggetto che non ha in corso accertamenti fiscali, | la sussistenza del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle | imposte | nonostante sia venuto meno il debito tributario in sede civile a seguito | Diritto penale contemporaneo | |
icettazione, riciclaggio e reimpiego e, soprattutto, per non aver allargato tale causa di non punibilità all’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti in relazione alle imposte pagate in sede di collaborazione volontaria. Tali aspetti problematici meriterebbero di essere l’oggetto di un intervento correttivo del legislatore, volto a scongiurare il rischio che una dis | i fatture o altri documenti per operazioni inesistenti in relazione alle | imposte | pagate in sede di collaborazione volontaria. Tali aspetti problematici m | Diritto penale contemporaneo | |
icare l'esatta osservanza del precetto legislativo. Insegnava Adam Shmith - e l'insegnamento è stato ripreso da Luigi Einaudi - che le norme tributarie debbono essere formulate in modo che le imposte risultino chiare, certe, agevolmente riscuotibili e che producano gettito. Da ciò l'assoluta, urgentissima necessità di una profonda revisione dell'intera normativa, onde costruire un sistema | inaudi - che le norme tributarie debbono essere formulate in modo che le | imposte | risultino chiare, certe, agevolmente riscuotibili e che producano gettit | Corte Costituzionale | |
screzionalità spettante al legislatore, si è sforzata di contemperare l'interesse generale all'adempimento delle obbligazioni tributarie con quello dei contribuenti ad essere assoggettati alle imposte dovute secondo la loro capacità contributiva. In questa prospettiva vanno ricordate le considerazioni contenute in alcune pronunce (ord. n. 385 (110), sent. n. 50 cit. (111), ord. n. 437 (112 | zioni tributarie con quello dei contribuenti ad essere assoggettati alle | imposte | dovute secondo la loro capacità contributiva. In questa prospettiva van | Corte Costituzionale | |
il solo paese dell'Unione europea dove non è automaticamente garantita la trasparenza fiscale, il Lussemburgo è anche la sede legale preferita da tutte le multinazionali impegnate a evadere le imposte dei vari paesi europei. Prima fra tutti quell'Amazon che scegliendo come sede europea un Granducato dove il livello di tassazione non supera il 6 per cento risparmia centinaia di milioni di im | sede legale preferita da tutte le multinazionali impegnate a evadere le | imposte | dei vari paesi europei. Prima fra tutti quell'Amazon che scegliendo come | Il Giornale | |
te dei vari paesi europei. Prima fra tutti quell'Amazon che scegliendo come sede europea un Granducato dove il livello di tassazione non supera il 6 per cento risparmia centinaia di milioni di imposte . Un trucchetto non sfuggito all'occhio lungo del fisco statunitense che pretende da Amazon un miliardo e mezzo di dollari in tasse sui proventi occulti della sua succursale europea. L'Europa i | i tassazione non supera il 6 per cento risparmia centinaia di milioni di | imposte | . Un trucchetto non sfuggito all'occhio lungo del fisco statunitense che | Il Giornale | |
. Introduzione......................................................................................................................................7 2. Economia non osservata e evasione delle imposte .............................................................................8 2.1 Attendibilità del PIL ....................................................................................... | ............................7 2. Economia non osservata e evasione delle | imposte | ........................................................................ | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
............................8 2.1 Attendibilità del PIL ..................................................................................................................8 2.2 L’evasione delle imposte ..............................................................................................................9 3. Le stime dell’economia sommersa e dell’evasione fiscale in Italia............ | ..................................................8 2.2 L’evasione delle | imposte | ........................................................................ | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
Bovi (1999), mentre un’analisi critica delle stime disponibili per l’Italia è in Chiarini e Marzano (2004). Agenzia delle Entrate – Ufficio Studi 8 2. Economia non osservata e evasione delle imposte L’esistenza della “economia sommersa” è rilevante sotto tre diversi punti di vista: attendibilità della stima del PIL, evasione delle imposte, e irregolarità nelle modalità di produzione. Tali | lle Entrate – Ufficio Studi 8 2. Economia non osservata e evasione delle | imposte | L’esistenza della “economia sommersa” è rilevante sotto tre diversi punt | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
Studi 8 2. Economia non osservata e evasione delle imposte L’esistenza della “economia sommersa” è rilevante sotto tre diversi punti di vista: attendibilità della stima del PIL, evasione delle imposte , e irregolarità nelle modalità di produzione. Tali aspetti non delineano ambiti e misure del fenomeno sempre coincidenti, ma possono anzi portare ad analisi e considerazioni differenziate. Qui | iversi punti di vista: attendibilità della stima del PIL, evasione delle | imposte | , e irregolarità nelle modalità di produzione. Tali aspetti non delineano | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
L’economia sommersa (underground production) indica tutta quella produzione che pur essendo legale è tenuta nascosta alla pubblica amministrazione per diverse ragioni: evasione fiscale (delle imposte sul reddito, sul valore aggiunto o di altre tasse); evasione di contributi sociali; non osservanza di regole dettate dalla legge; mancato rispetto di norme amministrative. La definizione stati | la pubblica amministrazione per diverse ragioni: evasione fiscale (delle | imposte | sul reddito, sul valore aggiunto o di altre tasse); evasione di contribu | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
conomia sommersa, in quanto riferita solo ad una delle componenti del sommerso economico, è la sola che sia disponibile in forma di serie storica sufficientemente estesa.4 2.2 L’evasione delle imposte Una schematizzazione efficace delle diverse modalità attraverso cui un’impresa può frodare il fisco è la seguente:5 a) sotto-dichiarazione del fatturato, ovvero corretta dichiarazione degli a | in forma di serie storica sufficientemente estesa.4 2.2 L’evasione delle | imposte | Una schematizzazione efficace delle diverse modalità attraverso cui un’i | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
e definita come economia sommersa, si evince immediatamente che gli ambiti di interesse, pur essendo molto simili, possono non coincidere. Infatti, se è vero che le tipologie di evasione delle imposte indicate alle voci sub a) e c) sono certamente associate anche ad un occultamento della produzione, tale sovrapposizione è meno scontata quando si considera la fattispecie sub b), cioè la sovr | no non coincidere. Infatti, se è vero che le tipologie di evasione delle | imposte | indicate alle voci sub a) e c) sono certamente associate anche ad un occ | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
ica, sia un soggetto esente ai fini fiscali, perché ad esempio, non raggiunge la soglia minima di reddito imponibile. Quindi, se da un lato è possibile individuare situazioni di evasione delle imposte non associate ad occultamento della produzione, dall’altro si possono avere tipologie di sommerso statistico, e quindi economia non osservata, cui non corrisponde affatto evasione. Agenzia de | indi, se da un lato è possibile individuare situazioni di evasione delle | imposte | non associate ad occultamento della produzione, dall’altro si possono av | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
le uscite erariali o la ricchezza prodotta, determinati da scelte ottimizzanti degli agenti proiettate sul più lungo periodo. L’evasione sembra determinata da un target in termini di quote di imposte pagate o di reddito, che viene perseguito nonostante le fluttuazioni di produzione e reddito. Il secondo aspetto rilevante deriva dall’andamento di lungo periodo delle stime disponibili, che s | riodo. L’evasione sembra determinata da un target in termini di quote di | imposte | pagate o di reddito, che viene perseguito nonostante le fluttuazioni di | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
ostituisce gestione associata delle attivita' di contrasto all'evasione fiscale l'esercizio da parte dei comuni in tale forma: a) delle funzioni inerenti le entrate tributarie, le imposte comunali e i servizi fiscali; b) delle funzioni di cui alla lettera a), unitamente a quelle inerenti la struttura unica di polizia municipale. Art. 3 | le forma: a) delle funzioni inerenti le entrate tributarie, le | imposte | comunali e i servizi fiscali; b) delle funzioni di cui alla lettera | Gazzetta Ufficiale | |
iva, in assenza della quale l'ente decade definitivamente dal beneficio. Art. 4 Gestione associata delle entrate tributarie, delle imposte comunali e dei servizi fiscali 1. La gestione associata delle entrate tributarie, delle imposte comunali e dei servizi fiscali, comporta, in particolare: a) la predisposizione dei | Gestione associata delle entrate tributarie, delle | imposte | comunali e dei servizi fiscali 1. La gestione associata delle entra | Gazzetta Ufficiale | |
Art. 4 Gestione associata delle entrate tributarie, delle imposte comunali e dei servizi fiscali 1. La gestione associata delle entrate tributarie, delle imposte comunali e dei servizi fiscali, comporta, in particolare: a) la predisposizione dei regolamenti relativi ai tributi, alle imposte comunali ed ai rispettivi aggiornamenti; b) il sup | fiscali 1. La gestione associata delle entrate tributarie, delle | imposte | comunali e dei servizi fiscali, comporta, in particolare: a) la pre | Gazzetta Ufficiale | |
a gestione associata delle entrate tributarie, delle imposte comunali e dei servizi fiscali, comporta, in particolare: a) la predisposizione dei regolamenti relativi ai tributi, alle imposte comunali ed ai rispettivi aggiornamenti; b) il supporto alla determinazione delle tariffe, delle imposte ed aliquote dei singoli tributi; c) la predisposizione della modulistica pe | : a) la predisposizione dei regolamenti relativi ai tributi, alle | imposte | comunali ed ai rispettivi aggiornamenti; b) il supporto alla determ | Gazzetta Ufficiale | |
ticolare: a) la predisposizione dei regolamenti relativi ai tributi, alle imposte comunali ed ai rispettivi aggiornamenti; b) il supporto alla determinazione delle tariffe, delle imposte ed aliquote dei singoli tributi; c) la predisposizione della modulistica per il pagamento; d) la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; e) il contenzioso tribu | rnamenti; b) il supporto alla determinazione delle tariffe, delle | imposte | ed aliquote dei singoli tributi; c) la predisposizione della moduli | Gazzetta Ufficiale | |
determinazione delle tariffe, delle imposte ed aliquote dei singoli tributi; c) la predisposizione della modulistica per il pagamento; d) la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; e) il contenzioso tributario; f) l'eventuale affidamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, della riscossione dei tributi comunali ad altri soggetti e la ges | tica per il pagamento; d) la gestione ordinaria dei tributi e delle | imposte | comunali; e) il contenzioso tributario; f) l'eventuale affidam | Gazzetta Ufficiale | |
fondamentali; b) comuni non obbligati alla gestione in forma associata delle funzioni fondamentali, che gestiscono in forma associata mediante convenzione le entrate tributarie, le imposte comunali e i servizi fiscali; c) unioni di comuni che gestiscono le entrate tributarie, le imposte comunali e i servizi fiscali; d) province; e) articolazioni territoria | no in forma associata mediante convenzione le entrate tributarie, le | imposte | comunali e i servizi fiscali; c) unioni di comuni che gestiscon | Gazzetta Ufficiale | |
gestiscono in forma associata mediante convenzione le entrate tributarie, le imposte comunali e i servizi fiscali; c) unioni di comuni che gestiscono le entrate tributarie, le imposte comunali e i servizi fiscali; d) province; e) articolazioni territoriali delle associazioni rappresentative degli enti locali di cui all'art. 4 della legge regionale 68/2011. 2. | ; c) unioni di comuni che gestiscono le entrate tributarie, le | imposte | comunali e i servizi fiscali; d) province; e) articolazioni te | Gazzetta Ufficiale | |
d) gli interventi proposti da comuni non obbligati alla gestione associata delle funzioni fondamentali: 1) che gestiscono mediante unione di comuni le entrate tributarie, le imposte comunali e i servizi fiscali; 2) facenti parte di un'unione che gestisce le entrate tributarie, le imposte comunali e i servizi fiscali; 3) diversi da quello che | e gestiscono mediante unione di comuni le entrate tributarie, le | imposte | comunali e i servizi fiscali; 2) facenti parte di un'unione | Gazzetta Ufficiale | |
estiscono mediante unione di comuni le entrate tributarie, le imposte comunali e i servizi fiscali; 2) facenti parte di un'unione che gestisce le entrate tributarie, le imposte comunali e i servizi fiscali; 3) diversi da quello che assume la responsabilita' dell'esercizio associato o presso il quale l'ufficio comune e' costituito, che gesti | centi parte di un'unione che gestisce le entrate tributarie, le | imposte | comunali e i servizi fiscali; 3) diversi da quello che a | Gazzetta Ufficiale | |
da quello che assume la responsabilita' dell'esercizio associato o presso il quale l'ufficio comune e' costituito, che gestiscono in modo associato le entrate tributarie, le imposte comunali e i servizi fiscali. Art. 22 Procedura e criteri per il sostegno finanziario delle proposte di intervento 1. C | costituito, che gestiscono in modo associato le entrate tributarie, le | imposte | comunali e i servizi fiscali. Art. 22 | Gazzetta Ufficiale | |
la quale è possibile aderire fino al 30 settembre 2015, previa presentazione di un'istanza all'Agenzia delle Entrate. La procedura prevede la possibilità di determinare in misura forfetaria le imposte dovute nel caso in cui la media delle consistenze risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta sia inferiore a 2 milioni di euro. Può aderire alla procedura di collaborazione volontaria | procedura prevede la possibilità di determinare in misura forfetaria le | imposte | dovute nel caso in cui la media delle consistenze risultanti al termine | Diritto24.IlSole24Ore | |
ne pattuito dalle parti con un ammontare del canone annuo imperativamente commisurato al triplo della rendita catastale, oltre a ridurre, come detto, la base imponibile delle sopra indicate imposte , comporta un ingiustificato beneficio per uno solo dei soggetti coobbligati rispetto all'adempimento della registrazione de qua, configurando dunque una disparita' di trattamento tra locato | e, oltre a ridurre, come detto, la base imponibile delle sopra indicate | imposte | , comporta un ingiustificato beneficio per uno solo dei soggetti coobbli | Corte Costituzionale | |
società fallite che, con ogni probabilità, non solo non pagheranno il fisco ma non hanno pagato manco i loro fornitori e dipendenti. La montagna dovrebbe così scendere a circa 180 miliardi di imposte potenzialmente evase e i cui mancati pagamenti si sono accumulati negli ultimi anni. Anche questa cifra è una balla.Succede, infatti, che dalle nostre parti si paghi prima del processo o megli | e dipendenti. La montagna dovrebbe così scendere a circa 180 miliardi di | imposte | potenzialmente evase e i cui mancati pagamenti si sono accumulati negli | Il Giornale | |
per il rientro dei capitali dall’estero. Questi contribuenti “possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per sanare violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla | aria per sanare violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle | imposte | sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte su | Il Fatto Quotidiano | |
sti contribuenti “possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per sanare violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, comm | dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, | imposte | sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività | Il Fatto Quotidiano | |
avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per sanare violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, commesse fino al 30 settembre | le imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle | imposte | sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul v | Il Fatto Quotidiano | |
one fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Il tutto, viene specificato, limitatamente alle imposte e ritenute oggetto della collaborazione volontaria. Non punibilità anche per intermediari Viene esclusa la punibilità non solo per chi aderisce alla voluntary disclosure ma anche per tutti co | mediante altri artifici. Il tutto, viene specificato, limitatamente alle | imposte | e ritenute oggetto della collaborazione volontaria. Non punibilità anche | Il Fatto Quotidiano | |
degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di | 013 sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle | imposte | sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicemb | Diritto24.IlSole24Ore | |
i solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono determinate le modalit� tecniche di attuazione dell | contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le | imposte | sui redditi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'e | Diritto24.IlSole24Ore | |
si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter. 36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle societ� di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 d | sul reddito delle societ� di cui all'articolo 75 del testo unico delle | imposte | sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem | Diritto24.IlSole24Ore | |
legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi dai soggetti indicati dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle società trova comunque applicazione | imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle | imposte | sui redditi dai soggetti indicati dall'articolo 30, comma 1, della legge | Diritto24.IlSole24Ore | |
I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento. 36-septies. Il comma 36-sexies | r la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle | imposte | sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile a | Diritto24.IlSole24Ore | |
no al relativo versamento. 36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche con riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ad una societ� o ente che abbia esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo ai | imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle | imposte | sui redditi, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, de | Diritto24.IlSole24Ore | |
articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ad una societ� o ente che abbia esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi. 36-octies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fi | a tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117 del testo unico delle | imposte | sui redditi. 36-octies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, | Diritto24.IlSole24Ore | |
, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 o all'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nell'articol | iscale di cui all'articolo 115 o all'articolo 116 del testo unico delle | imposte | sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile a | Diritto24.IlSole24Ore | |
0, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che abbiano esercitato, in qualit� di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies, senza tener conto del reddito imputato dalla societ� partecipata. 36-novies. Le di | trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle | imposte | sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazio | Diritto24.IlSole24Ore | |
a del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies. 36-terdecies. All'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera h-bis), è inserita la seguente: "h-ter) la differenza tra | ndecies. 36-terdecies. All'articolo 67, comma 1, del testo unico delle | imposte | sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembr | Diritto24.IlSole24Ore | |
mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo. 36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l'impresa c | sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del testo unico delle | imposte | sui redditi, introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo. 3 | Diritto24.IlSole24Ore | |
tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della R | gamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di | imposte | sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identifi | Diritto24.IlSole24Ore | |
ttive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre | naro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e | imposte | sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti co | Diritto24.IlSole24Ore | |
tà che producono reddito. In sintesi, i soggetti detentori all'estero di attività e beni non dichiarati all'Erario, avrebbero potuto sanare la propria posizione pagando, in un'unica soluzione, imposte e sanzioni (queste ultime in misura ridotta); per effetto della volontaria collaborazione sarebbe stata garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi | bbero potuto sanare la propria posizione pagando, in un'unica soluzione, | imposte | e sanzioni (queste ultime in misura ridotta); per effetto della volontar | Diritto24.IlSole24Ore | |
ltre, la procedura di voluntary disclosure avrebbe determinato l'esclusione della punibilità per i delitti di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 74/2000 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), in tema di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione . La procedura di collaborazione volont | rtt. 4 e 5 del D. Lgs. 74/2000 (Nuova disciplina dei reati in materia di | imposte | sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 2 | Diritto24.IlSole24Ore | |
zione fraudolenta mediante altri artifici. Con riferimento alle prime, le norme tributarie prevedono la reclusione da un anno e sei mesi fino a sei anni per chiunque che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fit | anno e sei mesi fino a sei anni per chiunque che, al fine di evadere le | imposte | sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri docume | Diritto24.IlSole24Ore | |
l fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture con | inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette | imposte | elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di | Diritto24.IlSole24Ore | |
ziaria. Quanto alle seconde, ovvero le dichiarazioni fraudolente perpetrate mediante artifici, è prevista la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni per chiunque che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indi | da un anno e sei mesi a sei anni per chiunque che, al fine di evadere le | imposte | sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazi | Diritto24.IlSole24Ore | |
lsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole impost | ccertamento, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette | imposte | elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od element | Diritto24.IlSole24Ore | |
mposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte , a lire centocinquanta milioni; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per ce | : a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole | imposte | , a lire centocinquanta milioni; b) l'ammontare complessivo degli element | Diritto24.IlSole24Ore | |
a procedura di disclosure, l'A.C. 2248 prevede che il richiedente versi il 50 per cento di quanto accertato dall'amministrazione fiscale (oltre alle sanzioni), anziché l'intero ammontare delle imposte dovute in base all'attività di accertamento; il versamento può essere ripartito in tre rate trimestrali, anziché in un'unica soluzione. Tuttavia si decade dal beneficio della voluntary disclos | trazione fiscale (oltre alle sanzioni), anziché l'intero ammontare delle | imposte | dovute in base all'attività di accertamento; il versamento può essere ri | Diritto24.IlSole24Ore | |
a di non punibilità opera in favore di tutti i soggetti che hanno commesso il reato; - l'adesione alle procedure dovrebbe inoltre abbreviare i termini per l'accertamento fiscale (ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA) da quattro a due anni, ovvero da cinque a tre anni per l'omessa presentazione della dichiarazione o per la dichiarazione nulla. *Sotto altro profilo, allo stato resta u | e inoltre abbreviare i termini per l'accertamento fiscale (ai fini delle | imposte | sui redditi e dell'IVA) da quattro a due anni, ovvero da cinque a tre an | Diritto24.IlSole24Ore |
Notes:
1 Where to start a query
2Smart Searcht breaks the user's input into individual words and then matches those words in any position and in any order in the table (rather than simple doing a simple string compare)
3Regular Expressions can be used to initialize advanced searches. In the regular expression search you can enter regular expression with various wildcards such as: