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a. Il contribuente, infatti, dovrà ricostruire ogni operazione sottratta a tassazione negli anni ancora soggetti ad accertamento da parte dell'Amministrazione e pagare conseguentemente tutti i tributi inizialmente non corrisposti (Ires, Irpef, Irap e Iva), oltre ai relativi contributi. L'assenza di anonimato costituisce per l'amministrazione una grande occasione di ulteriore mappatura dell' | rtamento da parte dell'Amministrazione e pagare conseguentemente tutti i | tributi | inizialmente non corrisposti (Ires, Irpef, Irap e Iva), oltre ai relativ | Diritto24.IlSole24Ore | |
stratto, che il PM ritenga di fermarsi e non procedere invece per altre ipotesi di reato. Altre indicazioni saranno necessarie in relazione alla fruizione di eventuali crediti di imposta per i tributi che gli interessati avessero eventualmente pagato alla fonte all'estero, perché v'è una disposizione del Tuir (art. 165, comma 8) che potrebbe ostacolarne il riconoscimento. Mancano poi indica | ssarie in relazione alla fruizione di eventuali crediti di imposta per i | tributi | che gli interessati avessero eventualmente pagato alla fonte all'estero, | Diritto24.IlSole24Ore | |
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i comuni hanno titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento fiscale pari al 30 per cento delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali. 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la C | pari al 30 per cento delle somme riscosse a titolo definitivo relative a | tributi | statali. 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle e | Gazzetta Ufficiale | |
materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, puo' prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi. | ato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i | tributi | di relativa competenza, puo' prevedere anche una applicazione gra | Gazzetta Ufficiale | |
adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, puo' prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi . | prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi | tributi | . | Gazzetta Ufficiale | |
o sottostante fatto valere e non all'oggetto del ricorso, così da limitare l'attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione delle sole questioni connesse alla riscossione di uno dei tributi riservati a quella giurisdizione; che, nel merito, l'Avvocatura ricorda che il legislatore gode di ampia discrezionalità nel definire la disciplina del processo e dei relativi istituti, le c | lla cognizione delle sole questioni connesse alla riscossione di uno dei | tributi | riservati a quella giurisdizione; che, nel merito, l'Avvocatura ricord | Corte Costituzionale | |
atto, in cui viene celata all’Erario soltanto una parte del corrispettivo pattuito», determinerebbe l’equiparazione fra situazioni differenti (evasione totale ed evasione parziale dei medesimi tributi ), «riducendo così l’entrata tributaria con nocumento per l’Erario e avvantaggiando il solo conduttore»; che, con ordinanza del 7 novembre 2013 (r.o. n. 68 del 2014), il Tribunale di Napoli, | situazioni differenti (evasione totale ed evasione parziale dei medesimi | tributi | ), «riducendo così l’entrata tributaria con nocumento per l’Erario e avva | Corte Costituzionale | |
pplicabilità delle previsioni censurate anche nel caso in cui il contratto registrato indichi un importo inferiore a quello effettivo - Equiparazione in tale ipotesi dell'evasione parziale dei tributi a quella totale, con riduzione dell'entrata tributaria, nocumento per l'erario e vantaggio solo per il conduttore. Camera di Consiglio del 12 febbraio 2014 rel. GROSSI Testo dell'ordinanza N | llo effettivo - Equiparazione in tale ipotesi dell'evasione parziale dei | tributi | a quella totale, con riduzione dell'entrata tributaria, nocumento per l' | Corte Costituzionale | |
cabilita' delle previsioni censurate anche nel caso in cui il contratto registrato indichi un importo inferiore a quello effettivo - Equiparazione in tale ipotesi dell'evasione parziale dei tributi a quella totale, con riduzione dell'entrata tributaria, nocumento per l'erario e vantaggio solo per il conduttore. - Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, art. 3, commi 8 e 9. - Costi | o effettivo - Equiparazione in tale ipotesi dell'evasione parziale dei | tributi | a quella totale, con riduzione dell'entrata tributaria, nocumento per l | Corte Costituzionale | |
stificata dalla diversita' degli obblighi tributari inadempiuti, essendo anzi identica per entrambi la proclamata esigenza di contrasto all'evasione e di recupero all'erario del gettito dei tributi sui redditi (da locazione) non dichiarati; Ritenuto, inoltre, che l'effetto, al contempo, «premiante» per i conduttori e «punitivo» per i locatori, si traduce in una vistosa disparita' di | enza di contrasto all'evasione e di recupero all'erario del gettito dei | tributi | sui redditi (da locazione) non dichiarati; Ritenuto, inoltre, che l'e | Corte Costituzionale | |
n cui viene celata all'Erario soltanto una parte del corrispettivo pattuito), parifica tra loro irragionevolmente situazioni differenti (l'evasione totale e l'evasione parziale dei medesimi tributi ), riducendo cosi' l'entrata tributaria con nocumento per l'Erario e avvantaggiando il solo conduttore; Rilevato, infatti, che, come peraltro inequivocamente chiarito dall'Agenzia delle En | azioni differenti (l'evasione totale e l'evasione parziale dei medesimi | tributi | ), riducendo cosi' l'entrata tributaria con nocumento per l'Erario e avv | Corte Costituzionale | |
iato, formalmente e sostanzialmente evocabile quale principio e criterio direttivo generale, secondo il quale – nel richiamare (art. 2, comma 2, lettera c), «razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso» (compresi, dunque, i profili di carattere sanzionatorio ed i “rimedi” tecnici tesi a portare ad emersione cespiti o redditi assoggettabili ad imposi | iamare (art. 2, comma 2, lettera c), «razionalità e coerenza dei singoli | tributi | e del sistema tributario nel suo complesso» (compresi, dunque, i profili | Corte Costituzionale | |
più alla valorizzazione del merito attraverso e alla promozione dei livelli di efficienza, efficacia e qualità dei servizi erogati. AGENZIA DELLE ENTRATE Servizi ai contribuenti e gestione dei tributi più efficienti. L'azione dell'Agenzia sarà caratterizzata da un'elevata qualità dei livelli di assistenza ai contribuenti e dal rispetto dei canoni di trasparenza e correttezza. Per questo si | zi erogati. AGENZIA DELLE ENTRATE Servizi ai contribuenti e gestione dei | tributi | più efficienti. L'azione dell'Agenzia sarà caratterizzata da un'elevata | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
istrativi e tecnici per l'Elaborazione di rilievi e osservazioni sulle leggi regionali; e) effettua il monitoraggio previsto dalla legge sui regolamenti comunali e provinciali in materia di tributi locali; f) cura la gestione e tenuta dell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; g) | evisto dalla legge sui regolamenti comunali e provinciali in materia di | tributi | locali; f) cura la gestione e tenuta dell'albo per l'accertamento e ris | Diritto24.IlSole24Ore | |
200, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla graduale attribuzione ai comuni delle funzioni catastali. h) formula le domande di mutua assistenza agli altri stati membri in relazione ai tributi regionali, provinciali e comunali, quale ufficio di collegamento del Dipartimento delle Finanze, in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della direttiva 2 | le domande di mutua assistenza agli altri stati membri in relazione ai | tributi | regionali, provinciali e comunali, quale ufficio di collegamento del Di | Diritto24.IlSole24Ore | |
enti sul territorio comunale per il recupero dell'evasione fiscale I.C.I. e T.A.R.S.U.; le condizioni del servizio sono riportate nel capitolato speciale d'appalto visibile presso l'ufficio tributi di questo Comune; c) luogo di esecuzione: intero territorio comunale del Comune di Orbetello; d) termine di esecuzione: entro il 15 dicembre 1998. Intervenendo disposizioni legislative che | o riportate nel capitolato speciale d'appalto visibile presso l'ufficio | tributi | di questo Comune; c) luogo di esecuzione: intero territorio comunale de | Gazzetta Ufficiale | |
bollo, corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti per esercitare l'attivita' di rilevazione al seguente indirizzo: Comune di Orbetello localita' ex pista, ufficio tributi 58015, Orbetello entro le ore 12 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Le lettere di invito saranno spedite entro dieci giorni dall'appro | al seguente indirizzo: Comune di Orbetello localita' ex pista, ufficio | tributi | 58015, Orbetello entro le ore 12 del quindicesimo giorno dalla pubblica | Gazzetta Ufficiale | |
oteri di natura pubblicistica. Di conseguenza, la figura criminosa in discussione assumerebbe carattere plurioffensivo, tutelando, a fianco dell'interesse dell'erario alla percezione dei tributi , quello alla «trasparenza fiscale»: circostanza che la renderebbe meritevole di un trattamento piu' severo di quello riservato alla fattispecie monoffensiva dell'omesso versamen | o, tutelando, a fianco dell'interesse dell'erario alla percezione dei | tributi | , quello alla «trasparenza fiscale»: circostanza che la renderebbe | Gazzetta Ufficiale | |
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi , a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»: illecito che concorrera', se del caso, con il delitto in esame). Di conseguenza, i delitti di ome | imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei | tributi | , a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q, della legge 23 dicembre | Gazzetta Ufficiale | |
i tra le due fattispecie tali da precludere la prospettata comparazione. Le previsioni punitive di cui agli artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 non solo attengono a tributi diversi (le imposte sui redditi, nel primo caso, l'imposta sul valore aggiunto, nel secondo), ma hanno anche - e soprattutto - come destinatari soggetti i cui ruoli sono nettamente d | 10-bis e 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 non solo attengono a | tributi | diversi (le imposte sui redditi, nel primo caso, l'imposta sul valore | Gazzetta Ufficiale | |
mporto del concorso alla manovra delle stesse è accantonato fino all'adozione di apposite norme di attuazione, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 42/2009, sulla quota di compartecipazione ai tributi erariali; Riduzione della spesa degli enti territoriali - Previsione a carico del bilancio della Regione autonoma Valle d'Aosta di un ulteriore contributo per il perseguimento degli obiettivi | dell'art. 27 della legge n. 42/2009, sulla quota di compartecipazione ai | tributi | erariali; Riduzione della spesa degli enti territoriali - Previsione a | Corte Costituzionale | |
i di euro per l'anno 2014 e di 1575 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015 e che l'importo del concorso alla manovra è annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali; Previsione per tutte le Regioni a statuto speciale, in caso di mancato accordo sul concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle modalità di definizione degli obiettivi stessi c | a è annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai | tributi | erariali; Previsione per tutte le Regioni a statuto speciale, in caso d | Corte Costituzionale | |
e fino all'emanazione delle norme di attuazione previste dal predetto art. 27, l'importo del concorso alla manovra stessa è annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali; Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Riduzione della spesa degli enti territoriali - Previsione che il contributo delle Re | a è annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai | tributi | erariali; Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per l | Corte Costituzionale | |
ioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e che l'importo del concorso alla manovra è annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali; Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Riduzione della spesa degli enti territoriali - Previsione per tutte le Regioni a stat | a è annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai | tributi | erariali; Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la | Corte Costituzionale | |
annui del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, da realizzare mediante accantonamenti annuali a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali; Divieto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. di acquistare nell'anno 2013 immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazio | ante accantonamenti annuali a valere sulle quote di compartecipazione ai | tributi | erariali; Divieto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto eco | Corte Costituzionale | |
22, del decreto-legge n. 95 del 2012 - Previsto concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome mediante accantonamenti annuali a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali ----------------------------------- Operazioni immobiliari - Possibilità, dal 1° gennaio 2014, per gli enti territoriali e per quelli del Servizio sanitario nazionale, di effettuare | ante accantonamenti annuali a valere sulle quote di compartecipazione ai | tributi | erariali ----------------------------------- Operazioni immobiliari - | Corte Costituzionale | |
27 della legge n. 42 del 2009, il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome è effettuato mediante accantonamenti annuali, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali ----------------------------------- Divieto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. di effettuare negli anni 2013 e 2014 spese di ammontar | nte accantonamenti annuali, a valere sulle quote di compartecipazione ai | tributi | erariali ----------------------------------- Divieto alle amministrazi | Corte Costituzionale | |
27 della legge n. 42 del 2009, il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome è effettuato mediante accantonamenti annuali, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali ----------------------------------- Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che con le procedure previste dall'art. 27 della legge n. 42 d | nte accantonamenti annuali, a valere sulle quote di compartecipazione ai | tributi | erariali ----------------------------------- Sanità pubblica - Raziona | Corte Costituzionale | |
ioni di euro per l'anno 2014 e 1575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e che l'importo del concorso alla manovra è annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali; Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Riduzione della spesa degli enti territoriali - Previsione per tutte le Regioni a stat | a è annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai | tributi | erariali; Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la | Corte Costituzionale | |
lancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della P.A., per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali - Disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna - Adeguamento dell'accordo sul patto di stabilità - Previsione, fermo restando il contributo regionale | finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di | tributi | degli enti locali - Disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato e la | Corte Costituzionale | |
di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. 133. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 151uglio 2011, n. 111, alla lettera a), primo periodo, sono aggiu | è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai | tributi | erariali. 133. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 20 | Diritto24.IlSole24Ore | |
: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Regime-fiscale e degli oneri economici)"; 2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: "3-bis. Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazion | iunti i seguenti: "3-bis. Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e | tributi | durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e comunque | Diritto24.IlSole24Ore | |
ne. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi , dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti. 3-ter. Qualora sussista un interesse di natura generale, l'Agenzia | enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e | tributi | , dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in c | Diritto24.IlSole24Ore | |
igioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita. 366. A fronte del danno economico diretto subito di cui al comma 365, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonchè dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013, i soggetti di cui al comma 365, possono accedere al finanzia | i al comma 365, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei | tributi | e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonchè dei premi per l' | Diritto24.IlSole24Ore | |
) nonchè la circostanza che il danno economico diretto subito in occasione degli eventi sismici è stato tale da determinare la crisi di liquidità che ha impedito il tempestivo versamento dei tributi , contributi e premi di cui al comma 366; b) ai soli soggetti finanziatori: 1) copia del modello di cui al comma 371, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate; 2) i modelli di | nare la crisi di liquidità che ha impedito il tempestivo versamento dei | tributi | , contributi e premi di cui al comma 366; b) ai soli soggetti finanziat | Diritto24.IlSole24Ore | |
a domanda individuale per gli enti locali; g) a decorrere dall'anno 2014, rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni; h) a decorrere dall'anno 2014, effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale; i) rapporto tra le entrate di parte corrent | fettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i | tributi | erariali, per le regioni; h) a decorrere dall'anno 2014, effettiva par | Diritto24.IlSole24Ore | |
apitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2". 445. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Nel caso | 006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai | tributi | di propria competenza entro la data di cui al comma 2". 445. All'artic | Diritto24.IlSole24Ore | |
esercita"; e) le parole "coordinamento della" sono soppresse. 537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi , di seguito denominati "concessionari per la riscossione", sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affi | presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei | tributi | , di seguito denominati "concessionari per la riscossione", sono tenuti | Diritto24.IlSole24Ore | |
evasione fiscale I metodi per misurare l’evasione fiscale e il fenomeno italiano Angelo Cremonese, Docente di Economia dei Tributi , Università Luiss Guido Carli Roma | 13 Settembre 2012 A CURA DELLA REDAZIONE DI LEX24 Non sei ancora abbonato aLEX24? Per scoprire come farloclicca qui Lo studio dell’evasione fiscale e i s | iscale e il fenomeno italiano Angelo Cremonese, Docente di Economia dei | Tributi | , Università Luiss Guido Carli Roma | 13 Settembre 2012 A CURA DELLA RE | Diritto24.IlSole24Ore | |
dalla lotta all'evasione - Destinazione integrale ad un Fondo statale per la riduzione strutturale della pressione fiscale - Lamentata acquisizione all'erario di entrate non nuove e connesse a tributi esistenti per le quali lo statuto prevede la compartecipazione regionale, in subordine mancata previsione dell'intesa. -------------------------------------------- Regioni a statuto speciale | le - Lamentata acquisizione all'erario di entrate non nuove e connesse a | tributi | esistenti per le quali lo statuto prevede la compartecipazione regionale | Corte Costituzionale | |
dige e dalle Province autonome in attuazione del "federalismo fiscale", quale prefigurato dalla legge delega n. 42 del 2009, lamentata acquisizione all'erario di entrate non nuove e connesse a tributi esistenti per le quali lo statuto prevede la compartecipazione regionale, omessa concertazione - Ritenuta possibilità di interpretare le norme censurate nel senso della loro inapplicabilità al | 009, lamentata acquisizione all'erario di entrate non nuove e connesse a | tributi | esistenti per le quali lo statuto prevede la compartecipazione regionale | Corte Costituzionale | |
o, nella materia tributaria. Il rimettente dubita che la disciplina dei diritti aeroportuali rientri in tale ambito, posto che si tratterebbe di corrispettivi per un servizio erogato e non di tributi , come chiarito dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione nella sentenza n. 379 del 2008 e come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 51 del 2008. Tuttavia, occorr | sto che si tratterebbe di corrispettivi per un servizio erogato e non di | tributi | , come chiarito dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione nell | Corte Costituzionale | |
mpimento collaborativo. A fronte del punto fermo della non rilevanza penale, che avvantaggia tutti i contribuenti intenzionati a sfruttare i buchi nelle maglie dell’ordinamento per pagare meno tributi , restano però non pochi dubbi. Anche sulla definizione stessa dell’abuso. Per non parlare del mancato coordinamento tra queste norme e altre procedure già in vigore. Chi elude dribbla il fisco | ionati a sfruttare i buchi nelle maglie dell’ordinamento per pagare meno | tributi | , restano però non pochi dubbi. Anche sulla definizione stessa dell’abuso | Il Fatto Quotidiano | |
no “ludĕre”, vale a dire “giocare”. L’elusione tributaria consiste anch’essa in una sorta di gioco: se si vuole usare una metafora calcistica, il contribuente che voglia fare goal (pagare meno tributi o addirittura azzerarli) parte all’attacco scartando i difensori avversari con uno o più dribbling. Non viene commesso ufficialmente alcun fallo che l’arbitro possa sanzionare estraendo il car | a metafora calcistica, il contribuente che voglia fare goal (pagare meno | tributi | o addirittura azzerarli) parte all’attacco scartando i difensori avversa | Il Fatto Quotidiano | |
li ai sensi delle leggi penali tributarie”, cioè non sono reati, ma vengono colpite soltanto con sanzioni amministrative. L’amministrazione finanziaria “ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni”. Non si considerano però abusive “le operazioni giustificate da v | . L’amministrazione finanziaria “ne disconosce i vantaggi determinando i | tributi | sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto ver | Il Fatto Quotidiano | |
l primo senso si deve salutare con favore la scelta di conferire certezza all’ordinamento giuridico inserendo al suo interno una clausola antielusiva generale (vale a dire operante per tutti i tributi ), cui viene espressamente riconosciuta portata residuale rispetto alle norme impositive antielusive (vale a dire che la prima scatta solo se falliscono le seconde). Così facendo sono stati spa | erno una clausola antielusiva generale (vale a dire operante per tutti i | tributi | ), cui viene espressamente riconosciuta portata residuale rispetto alle n | Il Fatto Quotidiano | |
e; L'art. 26 della suddetta legge-delega, rubricato «Contrasto dell'evasione fiscale», prevede infatti che «i decreti legislativi di cui all' art. 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attivita' di gestione e di riscossion | legislativi di cui all' art. 2, con riguardo al sistema gestionale dei | tributi | e delle compartecipazioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa d | Corte Costituzionale | |
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono soppresse le parole: "mediante posta elettronica certificata". 14. Gli organismi preposti all'attivita' di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali sono impegnati ad orientare le attivita' operative per una significativa riduzione della base imponibile evasa ed al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale | ismi preposti all'attivita' di controllo, accertamento e riscossione dei | tributi | erariali sono impegnati ad orientare le attivita' operative per una sign | Gazzetta Ufficiale | |
13 la riduzione del 20 per cento delle citate agevolazioni introdotte per il 2014 dal medesimo art. 40. La ricorrente si duole che la riduzione dei regimi di agevolazione aumenti il gettito di tributi erariali e che l’integrale riserva di tale maggior gettito allo Stato si ponga in contrasto con l’art 8, comma primo, lettera m), dello statuto, il quale attribuisce alla Regione i sette decim | duole che la riduzione dei regimi di agevolazione aumenti il gettito di | tributi | erariali e che l’integrale riserva di tale maggior gettito allo Stato si | Corte Costituzionale | |
ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta), nella parte in cui prevede che «Il provento derivante alla regione Valle d’Aosta da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti (…), ove sia destinato per legge (…) per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale, è riversato allo Stato» e che «L’ammontar | Valle d’Aosta da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei | tributi | ad essa devoluti (…), ove sia destinato per legge (…) per la copertura d | Corte Costituzionale | |
imo, del d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114, il quale stabilisce quali requisiti per la riserva all’Erario del «gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni in ordine ai tributi devoluti alla regione»: a.1.) la destinazione per legge «alla copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo, che non rientrano nelle materie di competenza della regione, iv | vante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni in ordine ai | tributi | devoluti alla regione»: a.1.) la destinazione per legge «alla copertura | Corte Costituzionale | |
si è avvalso dei condoni previsti dalla legge finanziaria del 2003, sia dalle sanzioni previste per l’omesso versamento delle somme dovute e iscritte al ruolo sono connesse alle aliquote e ai tributi esistenti, al cui gettito la ricorrente compartecipa in base all’evocato parametro statutario. 7.1.– Il comma 6 dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 è censurato dalla Regione sicilia | delle somme dovute e iscritte al ruolo sono connesse alle aliquote e ai | tributi | esistenti, al cui gettito la ricorrente compartecipa in base all’evocato | Corte Costituzionale | |
del 2011 è proposta dalle Regioni autonome Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia. Le ricorrenti deducono che la norma impugnata – modificando il meccanismo della compartecipazione regionale ai tributi erariali statutariamente previsto e, in particolare, facendo venire meno «la struttura automatica della compartecipazione» – deroga, con una fonte primaria “ordinaria”, alle norme statutarie, | pugnata – modificando il meccanismo della compartecipazione regionale ai | tributi | erariali statutariamente previsto e, in particolare, facendo venire meno | Corte Costituzionale | |
ricavate dalla messa in opera di strumenti di contrasto dell’evasione fiscale non costituiscono entrate “nuove”, perché non apportano alcuna modificazione alla disciplina delle aliquote e dei tributi esistenti; sotto il secondo profilo, che la quantificazione delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione è operata nel Documento di economia e finanza senza alcuna intesa con la R | non apportano alcuna modificazione alla disciplina delle aliquote e dei | tributi | esistenti; sotto il secondo profilo, che la quantificazione delle maggio | Corte Costituzionale | |
rate aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, non si risolvono, infatti, nella sottrazione di risorse alle autonomie territoriali, né sono dirette a ridurre la misura delle compartecipazioni ai tributi erariali previsti dai rispettivi statuti di autonomia». Non vi sarebbe, perciò, alcuna lesione diretta e concreta alle finanze regionali. Il solo ricorso siciliano sarebbe inoltre inammissibil | itoriali, né sono dirette a ridurre la misura delle compartecipazioni ai | tributi | erariali previsti dai rispettivi statuti di autonomia». Non vi sarebbe, | Corte Costituzionale | |
tario, tutela del risparmio e dei mercati, nonché perequazione delle risorse finanziarie (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.), ha piena potestà di disporre in merito alla disciplina dei tributi da esso istituiti, anche se il gettito relativo sia di spettanza regionale, a condizione che non sia alterato il rapporto tra complessivi bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte; | ra e, Cost.), ha piena potestà di disporre in merito alla disciplina dei | tributi | da esso istituiti, anche se il gettito relativo sia di spettanza regiona | Corte Costituzionale | |
– non è stata dedotta in punto di fatto dalle ricorrenti. La difesa del Presidente del Consiglio osserva che gli incrementi di entrata previsti dalle disposizioni impugnate sono riferibili a tributi istituiti e disciplinati dalla legge statale; che essi sono espressamente diretti – limitatamente a un periodo di cinque anni – al soddisfacimento di «esigenze prioritarie di raggiungimento de | menti di entrata previsti dalle disposizioni impugnate sono riferibili a | tributi | istituiti e disciplinati dalla legge statale; che essi sono espressament | Corte Costituzionale | |
co nazionale nel suo complesso»; d) la riserva è temporalmente delimitata a un periodo di cinque anni; e) le maggiori entrate derivano da nuove forme di prelievo o maggiorazioni di aliquote di tributi esistenti che presentano il carattere della novità; f) le maggiori entrate sono distintamente contabilizzate nel bilancio statale, a tale separata contabilizzazione dovendo provvedere con appo | trate derivano da nuove forme di prelievo o maggiorazioni di aliquote di | tributi | esistenti che presentano il carattere della novità; f) le maggiori entra | Corte Costituzionale | |
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – secondo cui le maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione (art. 2, comma 36, terzo e quarto periodo) sono connesse comunque alle aliquote e ai tributi esistenti, il cui gettito spetta, in compartecipazione, alle ricorrenti, l’Avvocatura dello Stato osserva che la doglianza si fonda su un’errata ricostruzione dell’attività di contrasto all’ev | ma 36, terzo e quarto periodo) sono connesse comunque alle aliquote e ai | tributi | esistenti, il cui gettito spetta, in compartecipazione, alle ricorrenti, | Corte Costituzionale | |
te in favore dello Stato. La ricorrente rileva, infine, che le piú recenti sentenze della Corte costituzionale le quali hanno ritenuto legittima la riserva allo Stato di entrate derivanti da tributi erariali il cui gettito spetta alle Regioni (si richiamano le sentenze n. 143, n. 142 e n. 135 del 2012, nonché n. 182 del 2010) sono strettamente calibrate sulle norme statutarie e di attuazi | i hanno ritenuto legittima la riserva allo Stato di entrate derivanti da | tributi | erariali il cui gettito spetta alle Regioni (si richiamano le sentenze n | Corte Costituzionale | |
nti, le quali lamentano la violazione delle disposizioni statutarie e delle relative norme di attuazione che: a) attribuiscono ai bilanci regionali quote delle entrate derivanti dal gettito di tributi erariali riscossi nei rispettivi territori; b) pongono condizioni per la riserva allo Stato dell’intero gettito di tali tributi; c) prevedono, comunque, peculiari procedure consensuali per le | iscono ai bilanci regionali quote delle entrate derivanti dal gettito di | tributi | erariali riscossi nei rispettivi territori; b) pongono condizioni per la | Corte Costituzionale | |
i bilanci regionali quote delle entrate derivanti dal gettito di tributi erariali riscossi nei rispettivi territori; b) pongono condizioni per la riserva allo Stato dell’intero gettito di tali tributi ; c) prevedono, comunque, peculiari procedure consensuali per le modifiche dell’ordinamento finanziario delle Regioni a statuto speciale. Il comune presupposto interpretativo di tutte tali cens | pongono condizioni per la riserva allo Stato dell’intero gettito di tali | tributi | ; c) prevedono, comunque, peculiari procedure consensuali per le modifich | Corte Costituzionale | |
L’eccezione non è fondata per due diverse ragioni. In primo luogo, perché in tutti i casi di maggiori entrate integralmente riservate all’Erario la dedotta mancata partecipazione al gettito di tributi che spetterebbero pro quota o in toto alle ricorrenti in base alle norme statutarie evocate come parametri, oltre a determinare evidenti effetti finanziari negativi in termini di minori introi | nte riservate all’Erario la dedotta mancata partecipazione al gettito di | tributi | che spetterebbero pro quota o in toto alle ricorrenti in base alle norme | Corte Costituzionale | |
. In secondo luogo, perché, almeno nel caso di cui al censurato comma 6 dell’art. 2, per la parte impugnata dalla sola Regione siciliana, viene stabilita una riduzione delle aliquote di alcuni tributi , tale da comportare in relazione ad essi una “minore entrata” rispetto al gettito che sarebbe spettato alla Regione in assenza della riduzione; con la conseguenza che si verificherebbe una dim | egione siciliana, viene stabilita una riduzione delle aliquote di alcuni | tributi | , tale da comportare in relazione ad essi una “minore entrata” rispetto a | Corte Costituzionale | |
dall’art. 8 della legge n. 690 del 1981 per tale riserva. Tale parametro prevede che «Il provento derivante alla regione Valle d’Aosta da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti [...], ove sia destinato per legge, ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del | Valle d’Aosta da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei | tributi | ad essa devoluti [...], ove sia destinato per legge, ai sensi dell’artic | Corte Costituzionale | |
la violazione dell’art. 8 della legge n. 690 del 1981, il quale indica le condizioni per riservare allo Stato i proventi derivanti dalle maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi devoluti alla Regione stessa. La questione è inammissibile per l’indeterminatezza del suo oggetto. Infatti, la ricorrente omette di precisare quali siano le specifiche «maggiori entrate» prev | i derivanti dalle maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei | tributi | devoluti alla Regione stessa. La questione è inammissibile per l’indete | Corte Costituzionale | |
terminatezza del suo oggetto. Infatti, la ricorrente omette di precisare quali siano le specifiche «maggiori entrate» previste dal decreto-legge n. 138 del 2011 che costituiscono «proventi» di tributi ad essa «devoluti» ai sensi delle norme statutarie e dell’ordinamento finanziario della Regione. Il ricorso, pertanto, per la sua generica formulazione, non consente di individuare quali, fra | eviste dal decreto-legge n. 138 del 2011 che costituiscono «proventi» di | tributi | ad essa «devoluti» ai sensi delle norme statutarie e dell’ordinamento fi | Corte Costituzionale | |
peciale o con le norme di attuazione statutaria. Come già osservato al punto 4.3., le disposizioni del decreto che derogano al regime statutario delle compartecipazioni regionali al gettito di tributi erariali non trovano applicazione nei confronti della Regione ricorrente e, conseguentemente, sono inidonee ad apportare modifiche al suo ordinamento finanziario. Di qui la non fondatezza dell | ano al regime statutario delle compartecipazioni regionali al gettito di | tributi | erariali non trovano applicazione nei confronti della Regione ricorrente | Corte Costituzionale | |
ggetto. Anche in questo caso, infatti, la ricorrente omette di precisare quali siano le specifiche «maggiori entrate» previste dal decreto-legge n. 138 del 2011 che costituiscono «proventi» di tributi ad essa «devoluti» ai sensi delle norme statutarie e dell’ordinamento finanziario della Regione. Il ricorso non consente, pertanto, l’individuazione delle norme che, ad avviso della Regione, h | eviste dal decreto-legge n. 138 del 2011 che costituiscono «proventi» di | tributi | ad essa «devoluti» ai sensi delle norme statutarie e dell’ordinamento fi | Corte Costituzionale | |
imposta sul reddito delle persone fisiche» (art. 49, primo comma, alinea e numero 1, dello statuto); b) «Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni in ordine ai tributi devoluti alla regione, se destinato per legge, ai sensi dell’art. 81 della Costituzione, per finalità diverse da quelle di cui al comma 2, lettera b) [cioè diverse dal finanziamento delle funz | vante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni in ordine ai | tributi | devoluti alla regione, se destinato per legge, ai sensi dell’art. 81 del | Corte Costituzionale | |
iduzione di gettito, detto comma non violerebbe, comunque, i parametri evocati, perché da questi non è desumibile alcun principio di invarianza di gettito per la Regione in caso di modifica di tributi erariali. In particolare, il primo comma dell’art. 36 dello statuto si limita a stabilire che «Al fabbisogno finanziario della regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a me | principio di invarianza di gettito per la Regione in caso di modifica di | tributi | erariali. In particolare, il primo comma dell’art. 36 dello statuto si l | Corte Costituzionale | |
li. In particolare, il primo comma dell’art. 36 dello statuto si limita a stabilire che «Al fabbisogno finanziario della regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi , deliberati dalla medesima». L’art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria, poi, prevede soltanto che spettano alla Regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’àmbit | regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di | tributi | , deliberati dalla medesima». L’art. 2 delle norme di attuazione in mater | Corte Costituzionale | |
favore della Regione, una rigida garanzia “quantitativa”, cioè la garanzia della disponibilità di entrate tributarie non inferiori a quelle ottenute in passato: onde nel caso di abolizione di tributi erariali il cui gettito era devoluto alla Regione, o di complesse operazioni di riforma e di sostituzione di tributi [...] possono aversi, senza violazione costituzionale, anche riduzioni di r | n inferiori a quelle ottenute in passato: onde nel caso di abolizione di | tributi | erariali il cui gettito era devoluto alla Regione, o di complesse operaz | Corte Costituzionale | |
non inferiori a quelle ottenute in passato: onde nel caso di abolizione di tributi erariali il cui gettito era devoluto alla Regione, o di complesse operazioni di riforma e di sostituzione di tributi [...] possono aversi, senza violazione costituzionale, anche riduzioni di risorse per la Regione, purché non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni» (sentenza n. 138 del | alla Regione, o di complesse operazioni di riforma e di sostituzione di | tributi | [...] possono aversi, senza violazione costituzionale, anche riduzioni d | Corte Costituzionale | |
hanno ritenuto “nuova” l’entrata derivante da un’addizionale); b) può considerarsi “nuova” «anche la maggiore entrata» complessiva «derivante da disposizioni legislative che introducono nuovi tributi o aumentano le aliquote di tributi preesistenti e contestualmente dispongono la soppressione di tributi esistenti o la riduzione delle loro aliquote» (sentenza n. 143 del 2012; sentenza n. 348 | complessiva «derivante da disposizioni legislative che introducono nuovi | tributi | o aumentano le aliquote di tributi preesistenti e contestualmente dispon | Corte Costituzionale | |
erivante da un’addizionale); b) può considerarsi “nuova” «anche la maggiore entrata» complessiva «derivante da disposizioni legislative che introducono nuovi tributi o aumentano le aliquote di tributi preesistenti e contestualmente dispongono la soppressione di tributi esistenti o la riduzione delle loro aliquote» (sentenza n. 143 del 2012; sentenza n. 348 del 2000); c) costituisce nuova en | oni legislative che introducono nuovi tributi o aumentano le aliquote di | tributi | preesistenti e contestualmente dispongono la soppressione di tributi esi | Corte Costituzionale | |
ggiore entrata» complessiva «derivante da disposizioni legislative che introducono nuovi tributi o aumentano le aliquote di tributi preesistenti e contestualmente dispongono la soppressione di tributi esistenti o la riduzione delle loro aliquote» (sentenza n. 143 del 2012; sentenza n. 348 del 2000); c) costituisce nuova entrata tributaria «una entrata aggiuntiva che non venga anticipatament | di tributi preesistenti e contestualmente dispongono la soppressione di | tributi | esistenti o la riduzione delle loro aliquote» (sentenza n. 143 del 2012; | Corte Costituzionale | |
hiamato combinato disposto dell’art. 36 dello statuto siciliano e dell’art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria. I commi impugnati, dunque, nella parte in cui riguardano tutti i tributi riscossi nel territorio siciliano non nominativamente attribuiti all’Erario dallo statuto, violano direttamente i parametri evocati con conseguente loro illegittimità costituzionale. 7.3.3.– | ziaria. I commi impugnati, dunque, nella parte in cui riguardano tutti i | tributi | riscossi nel territorio siciliano non nominativamente attribuiti all’Era | Corte Costituzionale | |
una imposta tipica. Anche la seconda condizione – consistente nella novità dell’entrata tributaria – appare soddisfatta, perché le norme indicate introducono nuovi proventi (anche se non nuovi tributi ). Non è soddisfatta, invece, la condizione relativa alla «specificità della destinazione del gettito della nuova entrata», perché, come già osservato ai punti 6.1. e 7.3.2.2., il disposto del | perché le norme indicate introducono nuovi proventi (anche se non nuovi | tributi | ). Non è soddisfatta, invece, la condizione relativa alla «specificità de | Corte Costituzionale | |
ella questione. 7.5.− In estrema sintesi, dunque, le questioni sollevate dalla Regione siciliana sono fondate con riferimento ai commi 5-bis e 5-ter dell’art. 2, nella parte in cui riguardano tributi riscossi in Sicilia non nominativamente riservati allo Stato dalla normativa statutaria e, perciò, dalla stessa attribuiti alla Regione. Non sono, invece, fondate né con riferimento al comma 1 | imento ai commi 5-bis e 5-ter dell’art. 2, nella parte in cui riguardano | tributi | riscossi in Sicilia non nominativamente riservati allo Stato dalla norma | Corte Costituzionale | |
va al contributo perequativo gravante sui trattamenti pensionistici; né con riferimento ai commi 5-bis, 5-ter e 36, terzo periodo, dello stesso art. 2, nella parte in cui tali commi riguardano tributi riscossi in Sicilia nominativamente riservati allo Stato dalla normativa statutaria; né con riferimento al comma 6 dello stesso articolo, impugnato nella sola parte in cui prevede una “minore | o periodo, dello stesso art. 2, nella parte in cui tali commi riguardano | tributi | riscossi in Sicilia nominativamente riservati allo Stato dalla normativa | Corte Costituzionale | |
le successioni e donazioni, dalle imposte di fabbricazione, dall’imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi, dall’IVA, dai canoni per le concessioni idroelettriche, dai tributi propri e sul turismo, dai redditi patrimoniali e demaniali, dai contributi statali straordinari per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria). Come nei due casi prece | ei tabacchi, dall’IVA, dai canoni per le concessioni idroelettriche, dai | tributi | propri e sul turismo, dai redditi patrimoniali e demaniali, dai contribu | Corte Costituzionale | |
ata mancata attribuzione a tale Regione degli importi corrispondenti all’applicazione delle quote fisse di compartecipazione previste dall’art. 8 dello statuto speciale in relazione ai diversi tributi oggetto del condono o della sanatoria, contrasta con l’evocato parametro statutario. Analogamente a quanto osservato nei tre punti precedenti, la sussistenza di tale contrasto comporta, in fo | ione previste dall’art. 8 dello statuto speciale in relazione ai diversi | tributi | oggetto del condono o della sanatoria, contrasta con l’evocato parametro | Corte Costituzionale | |
ocato art. 8 dello statuto speciale attribuisce alla Regione autonoma (se riscosse o percette nel suo territorio), secondo le quote fisse indicate nello stesso articolo con riguardo ai diversi tributi oggetto di tale attività. Ne consegue anche qui l’inapplicabilità alla Regione autonoma Sardegna della normativa denunciata e la non fondatezza della questione per le medesime ragioni esposte | do le quote fisse indicate nello stesso articolo con riguardo ai diversi | tributi | oggetto di tale attività. Ne consegue anche qui l’inapplicabilità alla R | Corte Costituzionale | |
ificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella parte in cui dispone che la riserva allo Stato del gettito delle entrate derivanti da tali commi si applica alla Regione siciliana con riguardo a tributi spettanti alla Regione ai sensi del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dal d.P.R | derivanti da tali commi si applica alla Regione siciliana con riguardo a | tributi | spettanti alla Regione ai sensi del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (App | Corte Costituzionale | |
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i comuni hanno titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento fiscale pari al 30 per cento delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali. 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la C | pari al 30 per cento delle somme riscosse a titolo definitivo relative a | tributi | statali. 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle e | Gazzetta Ufficiale | |
materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, puo' prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi. Art. 2 Norme in materia di rafforzamento e d | ato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i | tributi | di relativa competenza, puo' prevedere anche una applicazione gra | Gazzetta Ufficiale | |
adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, puo' prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi . Art. 2 Norme in materia di rafforzamento e di funzionamento dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza 1. All'arti | prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi | tributi | . Art. 2 Norme in materia di rafforzame | Gazzetta Ufficiale | |
lla data del 31 dicembre 2004, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze dell'associazione nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ovvero del consorzio di cui al comma 15 ovvero delle societa' da quest'ultimo partecipate, per il quale il rapporto di lavoro e' in essere con la predetta associazione o con il predetto | ne nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione dei | tributi | ovvero del consorzio di cui al comma 15 ovvero delle societa' da | Gazzetta Ufficiale | |
l’erario di nuove entrate che non contenevano una tale previsione, poiché tali clausole costituiscono un meccanismo di deroga alla regola della spettanza alla Regione siciliana del gettito dei tributi erariali riscosso nel territorio della medesima e la loro attuazione incide direttamente sulla effettività della garanzia dell’autonomia finanziaria regionale (la difesa regionale menziona le | eroga alla regola della spettanza alla Regione siciliana del gettito dei | tributi | erariali riscosso nel territorio della medesima e la loro attuazione inc | Corte Costituzionale | |
eciale e dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, spettano alla Regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio (ad eccezione di alcuni specifici tributi ). È possibile per la legge statale prevedere diversamente, attribuendo allo Stato il gettito di determinati tributi, solamente se ricorrono due condizioni: a) che si tratti di una entrata trib | iscosse nell’ambito del suo territorio (ad eccezione di alcuni specifici | tributi | ). È possibile per la legge statale prevedere diversamente, attribuendo a | Corte Costituzionale | |
li riscosse nell’ambito del suo territorio (ad eccezione di alcuni specifici tributi). È possibile per la legge statale prevedere diversamente, attribuendo allo Stato il gettito di determinati tributi , solamente se ricorrono due condizioni: a) che si tratti di una entrata tributaria «nuova» e b) che il relativo gettito sia specificamente destinato dalla legge alla copertura di oneri diretti | prevedere diversamente, attribuendo allo Stato il gettito di determinati | tributi | , solamente se ricorrono due condizioni: a) che si tratti di una entrata | Corte Costituzionale | |
aria (la quale può essere riservata allo Stato, in virtù dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965) è, però, anche la maggiore entrata derivante da disposizioni legislative che introducono nuovi tributi o aumentano le aliquote di tributi preesistenti e contestualmente dispongono la soppressione di tributi esistenti o la riduzione delle loro aliquote (sentenza n. 348 del 2000). Orbene, con r | iore entrata derivante da disposizioni legislative che introducono nuovi | tributi | o aumentano le aliquote di tributi preesistenti e contestualmente dispon | Corte Costituzionale | |
allo Stato, in virtù dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965) è, però, anche la maggiore entrata derivante da disposizioni legislative che introducono nuovi tributi o aumentano le aliquote di tributi preesistenti e contestualmente dispongono la soppressione di tributi esistenti o la riduzione delle loro aliquote (sentenza n. 348 del 2000). Orbene, con riferimento alle controversie tribut | oni legislative che introducono nuovi tributi o aumentano le aliquote di | tributi | preesistenti e contestualmente dispongono la soppressione di tributi esi | Corte Costituzionale | |
ò, anche la maggiore entrata derivante da disposizioni legislative che introducono nuovi tributi o aumentano le aliquote di tributi preesistenti e contestualmente dispongono la soppressione di tributi esistenti o la riduzione delle loro aliquote (sentenza n. 348 del 2000). Orbene, con riferimento alle controversie tributarie, le disposizioni contenute nell’art. 37 del decreto-legge n. 98 | di tributi preesistenti e contestualmente dispongono la soppressione di | tributi | esistenti o la riduzione delle loro aliquote (sentenza n. 348 del 2000). | Corte Costituzionale | |
o alle controversie tributarie, le disposizioni contenute nell’art. 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 hanno sostituito l’imposta di bollo (in precedenza dovuta dalle parti e rientrante tra i tributi il cui gettito era devoluto alla Regione siciliana) con il contributo unificato e nel contempo, con il comma 10, hanno destinato allo Stato solamente il «maggior gettito» conseguitone in appli | l’imposta di bollo (in precedenza dovuta dalle parti e rientrante tra i | tributi | il cui gettito era devoluto alla Regione siciliana) con il contributo un | Corte Costituzionale | |
l'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, deve intendersi riferito all'assenza di carichi pendenti risultanti dall'Anagrafe tributaria concernenti violazioni degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati, ovvero alla prestazione, per l'intero ammontare di detti carichi, di idonea garanzia, mediante fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o polizza | ll'Anagrafe tributaria concernenti violazioni degli obblighi relativi ai | tributi | dalla stessa amministrati, ovvero alla prestazione, per l'intero ammonta | Gazzetta Ufficiale | |
lo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi , a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»: «Art. 11 (Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono p | di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei | tributi | , a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre | Gazzetta Ufficiale | |
nito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con piu' azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione. 2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette piu | na sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a | tributi | diversi ovvero commette, anche con piu' azioni od omissioni, diverse vio | Gazzetta Ufficiale | |
o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di piu' tributi , si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella piu' grave aumentata di un quinto. 4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali | casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di piu' | tributi | , si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella piu' gr | Gazzetta Ufficiale | |
di piu' tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella piu' grave aumentata di un quinto. 4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi. 5. Quando violazioni della stessa indole | Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai | tributi | erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi | Gazzetta Ufficiale | |
onsidera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella piu' grave aumentata di un quinto. 4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi. 5. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in p | mi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai | tributi | di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte | Gazzetta Ufficiale | |
o, quella piu' grave aumentata di un quinto. 4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi. 5. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione | tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i | tributi | erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui co | Gazzetta Ufficiale | |
ra tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo; 7) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall'articolo 2759; 8) i crediti p | e, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo; 7) i crediti per i | tributi | indiretti, indicati dall'articolo 2758, salvo che la legge speciale acco | Gazzetta Ufficiale | |
ttivamente dagli articoli 2764 e 2765; 17) i crediti per spese funebri, d'infermita', per somministrazioni ed alimenti, nell'ordine indicato dall'articolo 2751; 18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'articolo 2752; 19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752; 20) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal quarto | nell'ordine indicato dall'articolo 2751; 18) i crediti dello Stato per | tributi | diretti, indicati dal primo comma dell'articolo 2752; 19) i crediti del | Gazzetta Ufficiale | |
editi dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'articolo 2752; 19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752; 20) i crediti degli enti locali per tributi , indicati dal quarto comma dell'articolo 2752.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempime | dal terzo comma dell'articolo 2752; 20) i crediti degli enti locali per | tributi | , indicati dal quarto comma dell'articolo 2752.». - Si riporta il testo | Gazzetta Ufficiale | |
o meccanismi di carattere premiale» e l'art. 25, intitolato «Contrasto dell'evasione fiscale», specifica che «I decreti legislativi di cui all'art. 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attivita' di gestione e di riscossion | i legislativi di cui all'art. 2, con riguardo al sistema gestionale dei | tributi | e delle compartecipazioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa de | Corte Costituzionale | |
vi: a) previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attivita' di contrasto dell'evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonche' di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi; b) previsione di adeguate f | enti locali e lo Stato per le attivita' di contrasto dell'evasione dei | tributi | erariali, regionali e degli enti locali, nonche' di diretta collaborazi | Corte Costituzionale | |
contrasto dell'evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonche' di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi ; b) previsione di adeguate forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto dell'evas | a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti | tributi | ; b) previsione di adeguate forme premiali per le regioni e gli enti loc | Corte Costituzionale | |
sicura assistenza ai contribuenti e coordina i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale. Funzioni L’Agenzia svolge le seguenti funzioni: amministrare e riscuotere tributi diretti, iva e imposte fornire supporto alle attività del Ministero e collaborazione con le altre Agenzie fiscali semplificare i rapporti con i cittadini gestire i contenziosi erariali Organiz | unzioni L’Agenzia svolge le seguenti funzioni: amministrare e riscuotere | tributi | diretti, iva e imposte fornire supporto alle attività del Ministero e co | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
te spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. 50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile. 51. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 499 da 518, nonche' del comma | lativo n. 241 del 1997. 50. Gli interessi previsti per il rimborso di | tributi | non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 | Gazzetta Ufficiale | |
DI CONTRASTO ALLA EVASIONE INTERNAZIONALE ...................18 3.3 ATTIVITÀ A PROIEZIONE INTERNAZIONALE......................................................20 3.4 ATTIVITÀ RELATIVE AD ALTRI TRIBUTI INDIRETTI DIVERSI DALL’IVA ...24 3.5 ATTIVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE..............................................................24 4. PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE .................... | .......................................20 3.4 ATTIVITÀ RELATIVE AD ALTRI | TRIBUTI | INDIRETTI DIVERSI DALL’IVA ...24 3.5 ATTIVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE. | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
altre misure. L'Ufficio di collegamento istituito presso l’Ufficio Cooperazione Operativa è competente per la trasmissione delle domande di assistenza alla riscossione dei crediti relativi ai tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate. Il credito collegato alla richiesta di recupero non deve essere inferiore a € 1.500; tuttavia una richiesta può comprendere più crediti relativi a div | one delle domande di assistenza alla riscossione dei crediti relativi ai | tributi | di competenza dell’Agenzia delle entrate. Il credito collegato alla rich | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
ateria di procedure d’insolvenza sorte nell’ambito dell’Unione europea trova applicazione il Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000. 24 3.4 ATTIVITÀ RELATIVE AD ALTRI TRIBUTI INDIRETTI DIVERSI DALL’IVA Le attività di verifica degli adempimenti in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell’imposta sulle successioni e donazioni, saranno eseguite te | 00 del Consiglio, del 29 maggio 2000. 24 3.4 ATTIVITÀ RELATIVE AD ALTRI | TRIBUTI | INDIRETTI DIVERSI DALL’IVA Le attività di verifica degli adempimenti in | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
a) attuare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalita' dei tributi ; b) definire una metodologia di rilevazione dell'evasione fiscale, riferita a tutti i principali tributi, basata sul confronto tra i dati | attuazione e dell'accertamento relativa alla generalita' dei | tributi | ; b) definire una metodologia di rilevazione | Gazzetta Ufficiale | |
to relativa alla generalita' dei tributi; b) definire una metodologia di rilevazione dell'evasione fiscale, riferita a tutti i principali tributi , basata sul confronto tra i dati della contabilita' nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe tributaria, utilizzando, a tal fine, criteri trasparenti e stabili nel | dell'evasione fiscale, riferita a tutti i principali | tributi | , basata sul confronto tra i dati della contabilita' nazionale | Gazzetta Ufficiale | |
ura finanziaria nelle fasi di attuazione; f) prevedere che il Governo rediga annualmente, anche con il contributo delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio territorio, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e | con il contributo delle regioni in relazione ai loro | tributi | e a quelli degli enti locali del proprio territorio | Gazzetta Ufficiale | |
più alla valorizzazione del merito attraverso e alla promozione dei livelli di efficienza, efficacia e qualità dei servizi erogati. AGENZIA DELLE ENTRATE Servizi ai contribuenti e gestione dei tributi più efficienti. L'azione dell'Agenzia sarà caratterizzata da un'elevata qualità dei livelli di assistenza ai contribuenti e dal rispetto dei canoni di trasparenza e correttezza. Per questo si | zi erogati. AGENZIA DELLE ENTRATE Servizi ai contribuenti e gestione dei | tributi | più efficienti. L'azione dell'Agenzia sarà caratterizzata da un'elevata | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
1.2.– Quanto all’art. 2 del d.lgs. n. 23 del 2011, la ricorrente richiama, in particolare, i commi 1, 2, 3 e 4, ritenendo che l’attribuzione ai Comuni del gettito o delle quote del gettito dei tributi in essi elencati «sottrae alla Regione cespiti di spettanza regionale». Tali commi stabiliscono che: «In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, ed in anticip | o che l’attribuzione ai Comuni del gettito o delle quote del gettito dei | tributi | in essi elencati «sottrae alla Regione cespiti di spettanza regionale». | Corte Costituzionale | |
nno 2011 sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti tributi : a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui | presente articolo, il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti | tributi | : a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all’arti | Corte Costituzionale | |
sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario; d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili; e) tributi speciali catastali; f) tasse ipotecarie; g) cedolare secca sugli affitti di cui all’articolo 3, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 8 del presente articolo [co | ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili; e) | tributi | speciali catastali; f) tasse ipotecarie; g) cedolare secca sugli affitti | Corte Costituzionale | |
se ipotecarie; g) cedolare secca sugli affitti di cui all’articolo 3, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 8 del presente articolo [comma 1]. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1, l’attribuzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso [comma 2]. Per realizzare in forma progres | ai sensi del comma 8 del presente articolo [comma 1]. Con riferimento ai | tributi | di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1, l’attribuzione del ge | Corte Costituzionale | |
in cui, in base alla legislazione vigente, alle regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all’articolo 3; b) sono stabilite la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all’ar | ’imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri | tributi | erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare sec | Corte Costituzionale | |
regioni a statuto speciale, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a); con riferimento all’imposta municipale propria di cui all’articolo 8 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti». 1.3. – La difesa regionale premette che il d.lgs. n. 23 del 2011 è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega | mposta municipale propria di cui all’articolo 8 si tiene conto anche dei | tributi | da essa sostituiti». 1.3. – La difesa regionale premette che il d.lgs. | Corte Costituzionale | |
rdinario». Detta applicazione del d.lgs. n. 23 del 2011 nei confronti della Regione siciliana e, in particolare, la devoluzione ai Comuni del gettito o delle quote del gettito «derivante dai tributi elencati nell’articolo 2, ai commi 1, 2, 3 e 4» dello stesso decreto, lederebbero anzitutto l’autonomia finanziaria della Regione, garantita dagli artt. 36 e 37 del suo statuto di autonomia e | voluzione ai Comuni del gettito o delle quote del gettito «derivante dai | tributi | elencati nell’articolo 2, ai commi 1, 2, 3 e 4» dello stesso decreto, le | Corte Costituzionale | |
tributario», che «non dovrebbe subire decurtazioni», verrebbe violata dalle norme impugnate che impongono alla Regione siciliana la devoluzione ai Comuni del gettito o di quote del gettito di tributi ad essa spettanti (la ricorrente menziona, in particolare, «IRPEF, IVA, tributi vari relativi ad atti aventi ad oggetto immobili, cedolare secca»); entrate regionali di cui il legislatore stat | siciliana la devoluzione ai Comuni del gettito o di quote del gettito di | tributi | ad essa spettanti (la ricorrente menziona, in particolare, «IRPEF, IVA, | Corte Costituzionale | |
me impugnate che impongono alla Regione siciliana la devoluzione ai Comuni del gettito o di quote del gettito di tributi ad essa spettanti (la ricorrente menziona, in particolare, «IRPEF, IVA, tributi vari relativi ad atti aventi ad oggetto immobili, cedolare secca»); entrate regionali di cui il legislatore statale delegato avrebbe disposto per finanziare gli enti locali. La ricorrente sott | ad essa spettanti (la ricorrente menziona, in particolare, «IRPEF, IVA, | tributi | vari relativi ad atti aventi ad oggetto immobili, cedolare secca»); entr | Corte Costituzionale | |
opri compiti». Con riguardo, in particolare, alla lesione delle attribuzioni dei Comuni siciliani, la ricorrente afferma che «l’ammontare del gettito della devoluzione e/o compartecipazione ai tributi erariali, nella previsione del decreto legislativo in esame […] non risulta idoneo a garantire un ammontare uguale agli attuali trasferimenti provenienti dallo Stato». Ciò anche considerando l | che «l’ammontare del gettito della devoluzione e/o compartecipazione ai | tributi | erariali, nella previsione del decreto legislativo in esame […] non risu | Corte Costituzionale | |
icabilità, per i Comuni siciliani, dei sistemi perequativi, tenuto conto che il sistema dell’autonomia finanziaria della Regione siciliana «ascrive alla integrale spettanza della medesima quei tributi che nella relativa previsione dovrebbero alimentare il fondo». Secondo la ricorrente, infine, l’art. 2 del d.lgs. n. 23 del 2011, attribuendo ai Comuni il gettito o quote del gettito di tribu | Regione siciliana «ascrive alla integrale spettanza della medesima quei | tributi | che nella relativa previsione dovrebbero alimentare il fondo». Secondo | Corte Costituzionale | |
ibuti che nella relativa previsione dovrebbero alimentare il fondo». Secondo la ricorrente, infine, l’art. 2 del d.lgs. n. 23 del 2011, attribuendo ai Comuni il gettito o quote del gettito di tributi di spettanza della Regione siciliana, víola anche l’art. 14, lettera o), dello statuto speciale, «in quanto finisce col far carico alla Regione siciliana di ulteriori competenze che, come di r | n. 23 del 2011, attribuendo ai Comuni il gettito o quote del gettito di | tributi | di spettanza della Regione siciliana, víola anche l’art. 14, lettera o), | Corte Costituzionale | |
evedono, nel quadro del federalismo fiscale municipale introdotto dal decreto legislativo, la devoluzione ai Comuni, a decorrere dall’anno 2011, del gettito o delle quote del gettito di alcuni tributi erariali e stabiliscono, in particolare, che: 1) «In attuazione della […] legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al disposto d | ecorrere dall’anno 2011, del gettito o delle quote del gettito di alcuni | tributi | erariali e stabiliscono, in particolare, che: 1) «In attuazione della [… | Corte Costituzionale | |
nno 2011 sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti tributi : a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui | presente articolo, il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti | tributi | : a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all’arti | Corte Costituzionale | |
sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario; d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili; e) tributi speciali catastali; f) tasse ipotecarie; g) cedolare secca sugli affitti di cui all’articolo 3, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 8 del presente articolo» [c | ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili; e) | tributi | speciali catastali; f) tasse ipotecarie; g) cedolare secca sugli affitti | Corte Costituzionale | |
otecarie; g) cedolare secca sugli affitti di cui all’articolo 3, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 8 del presente articolo» [comma 1]; 2) «Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1, l’attribuzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso» [comma 2]; 3) «Per realizzare in forma pr | nsi del comma 8 del presente articolo» [comma 1]; 2) «Con riferimento ai | tributi | di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1, l’attribuzione del ge | Corte Costituzionale | |
in cui, in base alla legislazione vigente, alle regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all’articolo 3; b) sono stabilite la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all’ar | ’imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri | tributi | erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare sec | Corte Costituzionale | |
regioni a statuto speciale, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a); con riferimento all’imposta municipale propria di cui all’articolo 8 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti». 1.3.– Ad avviso della Regione ricorrente, i commi da 1 a 4 dell’art. 2 ed il comma 2 dell’art. 14 del d.lgs. n. 23 del 2011 – in combinato disposto con le non meglio prec | mposta municipale propria di cui all’articolo 8 si tiene conto anche dei | tributi | da essa sostituiti». 1.3.– Ad avviso della Regione ricorrente, i commi | Corte Costituzionale | |
ioni a statuto speciale (comma 2 dell’art. 14) e, dall’altro, che siano devoluti ai Comuni siciliani («sono attribuiti ai comuni»), e non alla Regione siciliana, il gettito derivante da alcuni tributi specificamente elencati dal decreto stesso (commi da 1 a 4 dell’art. 2) e riscossi nell’àmbito del territorio della Regione. Tale normativa, per la ricorrente, víola: a) gli art. 36 e 37 dello | i comuni»), e non alla Regione siciliana, il gettito derivante da alcuni | tributi | specificamente elencati dal decreto stesso (commi da 1 a 4 dell’art. 2) | Corte Costituzionale | |
. 2 (commi da 1 a 4) del d.lgs. n. 23 del 2011 viene altresí impugnato per violazione dell’art. 14, lettera o), dello statuto speciale, perché, prevedendo l’attribuzione ai Comuni siciliani di tributi o quote di tributi di spettanza della Regione, «finisce col far carico alla Regione siciliana di ulteriori competenze» che non sono riconducibili alla previsione del suddetto evocato parametro | atuto speciale, perché, prevedendo l’attribuzione ai Comuni siciliani di | tributi | o quote di tributi di spettanza della Regione, «finisce col far carico a | Corte Costituzionale | |
) del d.lgs. n. 23 del 2011 viene altresí impugnato per violazione dell’art. 14, lettera o), dello statuto speciale, perché, prevedendo l’attribuzione ai Comuni siciliani di tributi o quote di tributi di spettanza della Regione, «finisce col far carico alla Regione siciliana di ulteriori competenze» che non sono riconducibili alla previsione del suddetto evocato parametro – il quale attribu | ché, prevedendo l’attribuzione ai Comuni siciliani di tributi o quote di | tributi | di spettanza della Regione, «finisce col far carico alla Regione sicilia | Corte Costituzionale | |
ne in contrasto con il richiamato disposto degli artt. 36 e 37 dello statuto d’autonomia e con le relative norme di attuazione, perché la compartecipazione dei Comuni al gettito di determinati tributi erariali (l’IVA ed i tributi concernenti la «fiscalità immobiliare»), stabilita dai pure censurati commi da 1 a 4 dell’art. 2 dello stesso decreto, comporta la devoluzione ai Comuni siciliani | azione, perché la compartecipazione dei Comuni al gettito di determinati | tributi | erariali (l’IVA ed i tributi concernenti la «fiscalità immobiliare»), st | Corte Costituzionale | |
mato disposto degli artt. 36 e 37 dello statuto d’autonomia e con le relative norme di attuazione, perché la compartecipazione dei Comuni al gettito di determinati tributi erariali (l’IVA ed i tributi concernenti la «fiscalità immobiliare»), stabilita dai pure censurati commi da 1 a 4 dell’art. 2 dello stesso decreto, comporta la devoluzione ai Comuni siciliani di un gettito tributario che, | azione dei Comuni al gettito di determinati tributi erariali (l’IVA ed i | tributi | concernenti la «fiscalità immobiliare»), stabilita dai pure censurati co | Corte Costituzionale | |
a «fiscalità immobiliare»), stabilita dai pure censurati commi da 1 a 4 dell’art. 2 dello stesso decreto, comporta la devoluzione ai Comuni siciliani di un gettito tributario che, derivando da tributi riscossi nel territorio regionale, spetta, invece, alla Regione. La questione non è fondata, perché, pur non potendosi negare la spettanza alla Regione siciliana del gettito degli indicati t | voluzione ai Comuni siciliani di un gettito tributario che, derivando da | tributi | riscossi nel territorio regionale, spetta, invece, alla Regione. La qu | Corte Costituzionale | |
i riscossi nel territorio regionale, spetta, invece, alla Regione. La questione non è fondata, perché, pur non potendosi negare la spettanza alla Regione siciliana del gettito degli indicati tributi riscossi nel suo territorio e, quindi, la potenziale sussistenza del denunciato contrasto, deve ritenersi che proprio questo contrasto rende operante la clausola di “salvaguardia” degli statut | si negare la spettanza alla Regione siciliana del gettito degli indicati | tributi | riscossi nel suo territorio e, quindi, la potenziale sussistenza del den | Corte Costituzionale | |
funzioni di indirizzo e di regia complessiva del sistema fiscale nazionale, e le Agenzie fiscali (AF), che svolgono attività a carattere tecnico-operativo riguardanti la gestione operativa dei tributi e i rapporti con i contribuenti. La Politica Tributaria si occupa delle attività di indirizzo e regolazione del sistema fiscale nazionale attraverso la definizione degli interventi in materia | vità a carattere tecnico-operativo riguardanti la gestione operativa dei | tributi | e i rapporti con i contribuenti. La Politica Tributaria si occupa delle | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
fiscale, raddoppio dei termini per l’accertamento e tax compliance. L’abuso del diritto ed elusione fiscale si uniscono in un unico concetto che ha una valenza generale, con riguardo a tutti i tributi . Decreto legislativo del 21 aprile 2015 sull’internazionalizzazione delle imprese Rafforza il ruolo che il fisco deve svolgere a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese: ridurre i | in un unico concetto che ha una valenza generale, con riguardo a tutti i | tributi | . Decreto legislativo del 21 aprile 2015 sull’internazionalizzazione dell | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
omesso versamento, avente però per oggetto, anziché le ritenute fiscali, l’imposta sul valore aggiunto. L’interesse protetto è, quindi, evidentemente la tempestiva e completa riscossione dei tributi da parte dell’erario ed in ciò si differenzia dalla tutela alla fedeltà dichiarativa proprio dei reati di dichiarazione degli artt. 2, 3, 4 e 5. Il Legislatore ha, dunque, assimilato di fatto | otetto è, quindi, evidentemente la tempestiva e completa riscossione dei | tributi | da parte dell’erario ed in ciò si differenzia dalla tutela alla fedeltà | Diritto24.IlSole24Ore | |
nanza pubblica e del sistema tributario - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione - Denunciata violazione del principio di compartecipazione delle Regioni al gettito dei tributi erariali riferibili al proprio territorio - Denunciata mancanza dei requisiti di necessita' ed urgenza per l'adozione del decreto-legge. - Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, | lazione del principio di compartecipazione delle Regioni al gettito dei | tributi | erariali riferibili al proprio territorio - Denunciata mancanza dei re | Corte Costituzionale | |
agenzie fiscali. La relazione governativa illustrativa del DL 1/2012, in relazione al comma 7 in esame, testualmente afferma che «Il comma 7 dispone l'abrogazione, in tema di gestione dei tributi regionali, della norma che prevede che l'atto d'indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' | afferma che «Il comma 7 dispone l'abrogazione, in tema di gestione dei | tributi | regionali, della norma che prevede che l'atto d'indirizzo per il conseg | Corte Costituzionale | |
all'evasione fiscale, rappresentando l'opportunita' per le stesse Regioni di indicare specifici indirizzi territoriali, cio' in un'ottica di collaborazione istituzionale per la gestione dei tributi , delle compartecipazioni e della lotta all'evasione ed elusione fiscale, conformemente a quanto disposto dall'art. 117, comma 3, Cost. che attribuisce alla competenza concorrente delle Regi | cio' in un'ottica di collaborazione istituzionale per la gestione dei | tributi | , delle compartecipazioni e della lotta all'evasione ed elusione fiscale | Corte Costituzionale | |
definizione degli indirizzi di politica fiscale ed in particolare nell'attivita' di contrasto all'evasione fiscale. E' noto che le Regioni ricevono i proventi della lotta all'evasione, su tributi propri derivati e compartecipazioni (si veda artt. 9 e 10 d.lgs. 68/2011); detta intesa era quindi volta a determinare a monte il concorso di codeterminazione degli obiettivi e azioni per l | E' noto che le Regioni ricevono i proventi della lotta all'evasione, su | tributi | propri derivati e compartecipazioni (si veda artt. 9 e 10 d.lgs. 68/201 | Corte Costituzionale | |
rtt. 9 e 10 d.lgs. 68/2011); detta intesa era quindi volta a determinare a monte il concorso di codeterminazione degli obiettivi e azioni per la lotta all'evasione anche relativi ai suddetti tributi e compartecipazioni, per i quali e' previsto l'obbligo di gestione tramite convenzioni tra le Regioni e la stessa Agenzia delle entrate. Il contenuto di dette convenzioni, peraltro, oggi - | obiettivi e azioni per la lotta all'evasione anche relativi ai suddetti | tributi | e compartecipazioni, per i quali e' previsto l'obbligo di gestione tra | Corte Costituzionale | |
sto all'evasione fiscale, appare lesivo del principio costituzionale sancito dall'invocato art. 119, comma 2, Cost., secondo cui le Regioni dispongono delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali riferibile al proprio territorio. Prescindere dalle specificita' presenti nelle diverse parti del paese, significa, infatti, incidere negativamente sulla fonte di entrata fiscale r | econdo cui le Regioni dispongono delle compartecipazioni al gettito dei | tributi | erariali riferibile al proprio territorio. Prescindere dalle specificit | Corte Costituzionale | |
e negativamente sulla fonte di entrata fiscale riconosciuta di spettanza regionale, cosi' come stabilito dalla Costituzione, la quale - ad oggi - assicura il maggior gettito, trattandosi di tributi propri «derivati». 2.2) Ed ancora, la modifica al d.lgs. 68/2011 di cui si tratta e' incostituzionale anche sotto l'ulteriore profilo della violazione dell'art. 77, comma 2, Cost. nonche' | zione, la quale - ad oggi - assicura il maggior gettito, trattandosi di | tributi | propri «derivati». 2.2) Ed ancora, la modifica al d.lgs. 68/2011 di c | Corte Costituzionale | |
nte delle Regioni, per contrasto con l'art. 117, comma 3, nonche' con l'art. 119, comma 2, della Costituzione, in base al quale le Regioni hanno risorse autonome e stabiliscono ed applicano tributi ed entrate proprie. E' noto infatti che la materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e' soggetta alla potesta' legislativa concorrente Stato-Regioni, per cui | al quale le Regioni hanno risorse autonome e stabiliscono ed applicano | tributi | ed entrate proprie. E' noto infatti che la materia di coordinamento de | Corte Costituzionale | |
lla disposizione impugnata, aveva la finalità di stabilire, in concertazione con le Regioni, gli obiettivi di politica fiscale, in un’ottica di collaborazione istituzionale per la gestione dei tributi , delle compartecipazioni e della lotta all’evasione fiscale, conformemente a quanto disposto dall’art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce alla competenza concorrente delle Regioni la mat | iscale, in un’ottica di collaborazione istituzionale per la gestione dei | tributi | , delle compartecipazioni e della lotta all’evasione fiscale, conformemen | Corte Costituzionale | |
ne delle strategie di gestione del sistema tributario e di contrasto all’evasione fiscale sia lesivo del principio in base al quale le Regioni dispongono delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali riferibile al proprio territorio, così come previsto dall’art. 119, secondo comma, Cost. Inoltre, secondo il ricorso, la disposizione impugnata potrebbe incidere negativamente sulla f | se al quale le Regioni dispongono delle compartecipazioni al gettito dei | tributi | erariali riferibile al proprio territorio, così come previsto dall’art. | Corte Costituzionale | |
dere negativamente sulla fonte di entrata fiscale riconosciuta di spettanza regionale, così come stabilito dalla Costituzione, la quale assicura alle Regioni il maggior gettito, trattandosi di tributi propri derivati. 4.4.— Riguardo alla violazione dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione e del principio di leale collaborazione, la Regione ricorda che l’art. 35, comma 7, detta una d | zione, la quale assicura alle Regioni il maggior gettito, trattandosi di | tributi | propri derivati. 4.4.— Riguardo alla violazione dell’art. 77, secondo c | Corte Costituzionale | |
. 1 del 2012, come convertito nella legge n. 27 del 2012, la difesa dello Stato sostiene l’infondatezza della asserita lesione della competenza regionale in materia di indirizzo e gestione dei tributi propri regionali. L’Avvocatura generale ritiene che la disposizione impugnata abbia semplicemente soppresso un passaggio procedurale, cioè l’intesa riferita all’atto d’indirizzo presupposto a | esione della competenza regionale in materia di indirizzo e gestione dei | tributi | propri regionali. L’Avvocatura generale ritiene che la disposizione imp | Corte Costituzionale | |
tuale. Tale stipula, a differenza della convenzione tra Ministero e Agenzia delle entrate, non sarebbe obbligatoria, rimanendo ciascuna Regione libera di organizzare in proprio la gestione dei tributi regionali. Sarebbe, quindi, ragionevole, secondo la difesa dello Stato, che le Regioni non partecipino a un’attività organizzativa, cioè la stipula della convenzione obbligatoria tra Minister | anendo ciascuna Regione libera di organizzare in proprio la gestione dei | tributi | regionali. Sarebbe, quindi, ragionevole, secondo la difesa dello Stato, | Corte Costituzionale | |
o a un’attività organizzativa, cioè la stipula della convenzione obbligatoria tra Ministero e Agenzia delle entrate, che ricade interamente nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali e di organizzazione amministrativa dello Stato, ex art. 117, secondo comma, lettere e) e g), Cost., mentre resta salva la facoltà delle Regioni di stipulare poi con l’Agenzia e con il | ricade interamente nella competenza esclusiva dello Stato in materia di | tributi | erariali e di organizzazione amministrativa dello Stato, ex art. 117, se | Corte Costituzionale | |
competenza regionale. La censura sarebbe parimenti infondata, poiché in realtà sussisterebbe l’urgenza di rendere più efficienti tutti gli strumenti di contrasto all’evasione e di gestione dei tributi erariali, snellendo le procedure organizzative attraverso le quali l’amministrazione dello Stato si dota dei mezzi organizzativi necessari. 6.— Le Regioni Veneto e Toscana, rispettivamente in | ficienti tutti gli strumenti di contrasto all’evasione e di gestione dei | tributi | erariali, snellendo le procedure organizzative attraverso le quali l’amm | Corte Costituzionale | |
ndirizzo dipenderebbero, invece, anche le convenzioni, facoltative e obbligatorie, tra Regioni e Direzioni regionali delle Entrate, in quanto condizionanti la politica di gestione organica dei tributi e delle compartecipazioni, nonché l’attività di recupero dell’evasione fiscale. Considerato in diritto 1.— Con i due ricorsi indicati in epigrafe, la Regione Toscana (reg. ric. n. 82 del 201 | le Entrate, in quanto condizionanti la politica di gestione organica dei | tributi | e delle compartecipazioni, nonché l’attività di recupero dell’evasione f | Corte Costituzionale | |
Agenzia, senza alcun riferimento alle competenze regionali, né contiene alcun profilo che in qualche modo possa dar luogo ad una compressione dei poteri regionali in materia di riscossione dei tributi » (sentenza n. 288 del 2004). Di conseguenza, come pure precisato nella predetta sentenza, la possibilità di pervenire a una intesa tra Regione e Agenzia delle entrate per la riscossione dei tr | o ad una compressione dei poteri regionali in materia di riscossione dei | tributi | » (sentenza n. 288 del 2004). Di conseguenza, come pure precisato nella p | Corte Costituzionale | |
ti» (sentenza n. 288 del 2004). Di conseguenza, come pure precisato nella predetta sentenza, la possibilità di pervenire a una intesa tra Regione e Agenzia delle entrate per la riscossione dei tributi di spettanza regionale non risulta in alcun modo pregiudicata dalla Convenzione stipulata a livello centrale, per ambiti diversi ed estranei alle competenze regionali, tra Ministero e Agenzia. | a una intesa tra Regione e Agenzia delle entrate per la riscossione dei | tributi | di spettanza regionale non risulta in alcun modo pregiudicata dalla Conv | Corte Costituzionale | |
«le Regioni possono definire con specifico atto convenzionale, sottoscritto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con l’Agenzia delle entrate, le modalità gestionali e operative dei tributi regionali, nonché di ripartizione degli introiti derivanti dall’attività di recupero dell’evasione», nel rispetto della autonomia organizzativa delle stesse e nella scelta delle forme di organ | ze e con l’Agenzia delle entrate, le modalità gestionali e operative dei | tributi | regionali, nonché di ripartizione degli introiti derivanti dall’attività | Corte Costituzionale | |
ttività di gestione e di riscossione. La disposizione prosegue, specificando che «[l]’atto convenzionale, sottoscritto a livello nazionale, riguarda altresì la compartecipazione al gettito dei tributi erariali». E ancora, l’art. 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo specifica che le modalità di gestione dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF, nonché il relativo rimborso sp | livello nazionale, riguarda altresì la compartecipazione al gettito dei | tributi | erariali». E ancora, l’art. 10, comma 4, del medesimo decreto legislativ | Corte Costituzionale | |
ancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 5. Per la gestione dei tributi il cui gettito sia ripartito tra gli enti di diverso livello di governo la convenzione di cui al comma 2 prevede l’istituzione presso ciascuna sede regionale dell’Agenzia delle Entrate di un C | lità attuative delle disposizioni di cui al comma 5. Per la gestione dei | tributi | il cui gettito sia ripartito tra gli enti di diverso livello di governo | Corte Costituzionale | |
itato regionale di indirizzo, di cui stabilisce la composizione con rappresentanti designati dal direttore dell’Agenzia delle entrate, dalla regione e dagli enti locali. La citata gestione dei tributi è svolta sulla base di linee guida concordate nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, con l’Agenzia delle entrate». Alla luce di detto contesto normativo, la soppressione dell’intesa – ch | delle entrate, dalla regione e dagli enti locali. La citata gestione dei | tributi | è svolta sulla base di linee guida concordate nell’ambito della Conferen | Corte Costituzionale | |
e alla cognizione delle commissioni tributarie per la sola ragione che il fatto generatore delle suddette prestazioni patrimoniali è simile al presupposto che, in passato, avevano avuto alcuni tributi . Neppure sarebbe sufficiente addurre mere ragioni di opportunità per giustificare, sul piano costituzionale, la cognizione, da parte dei giudici tributari, di controversie non tributarie rigua | trimoniali è simile al presupposto che, in passato, avevano avuto alcuni | tributi | . Neppure sarebbe sufficiente addurre mere ragioni di opportunità per giu | Corte Costituzional | |
rtura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali; g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione al l'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni; h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale; i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate; l | ettiva partecipazione al l'azione di contrasto all'evasione fiscale e i | tributi | erariali, per le regioni; h) effettiva partecipazione degli enti local | Diritto24.IlSole24Ore | |
on snaturare la materia attribuita alla loro rispettiva competenza e di assicurare la conformità a Costituzione. Pertanto, la giurisdizione tributaria dovrebbe essere limitata alla materia dei tributi . La sanzione di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, invece, avrebbe per presupposto l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture obbligatorie e du | o, la giurisdizione tributaria dovrebbe essere limitata alla materia dei | tributi | . La sanzione di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2 | Corte Costituzionale | |
censurata violi l'art. 102 e la VI disposizione transitoria della Costituzione in quanto assegna alla giurisdizione delle Commissioni tributarie controversie che «nulla hanno a che fare con i tributi », sulla base della mera attribuzione ad un organo finanziario della competenza ad irrogare le sanzioni, così trasformando il giudice tributario in giudice speciale dell'amministrazione tributa | le Commissioni tributarie controversie che «nulla hanno a che fare con i | tributi | », sulla base della mera attribuzione ad un organo finanziario della comp | Corte Costituzionale | |
o specificati. L'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 individua l'oggetto della giurisdizione tributaria stabilendo che appartengono ad essa «tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali». Sta | endo che appartengono ad essa «tutte le controversie aventi ad oggetto i | tributi | di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, | Corte Costituzionale | |
». La giurisprudenza di legittimità – come rilevato dai rimettenti – interpreta tale disposizione nel senso di attribuire alla giurisdizione tributaria non solo le controversie concernenti i tributi , ma anche, in via residuale, le controversie concernenti le sanzioni irrogate in relazione ad infrazioni connesse alla violazione di norme le quali non necessariamente attengono a tributi. In | ire alla giurisdizione tributaria non solo le controversie concernenti i | tributi | , ma anche, in via residuale, le controversie concernenti le sanzioni irr | Corte Costituzionale | |
ti i tributi, ma anche, in via residuale, le controversie concernenti le sanzioni irrogate in relazione ad infrazioni connesse alla violazione di norme le quali non necessariamente attengono a tributi . In tal caso, sufficiente a radicare la giurisdizione tributaria, in forza dell'esplicito disposto dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, è ritenuta la natura finanziaria dell'organ | nnesse alla violazione di norme le quali non necessariamente attengono a | tributi | . In tal caso, sufficiente a radicare la giurisdizione tributaria, in for | Corte Costituzionale | |
Oggetto (art. 15, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 68/2011) 1. Al fine di promuovere e sostenere i comuni per la finalita' di contrasto all'evasione dei tributi locali, regionali ed erariali, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera per a) della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) il presente capo det | re e sostenere i comuni per la finalita' di contrasto all'evasione dei | tributi | locali, regionali ed erariali, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera | Gazzetta Ufficiale | |
scali 1. La gestione associata delle entrate tributarie, delle imposte comunali e dei servizi fiscali, comporta, in particolare: a) la predisposizione dei regolamenti relativi ai tributi , alle imposte comunali ed ai rispettivi aggiornamenti; b) il supporto alla determinazione delle tariffe, delle imposte ed aliquote dei singoli tributi; c) la predisposizione della modu | in particolare: a) la predisposizione dei regolamenti relativi ai | tributi | , alle imposte comunali ed ai rispettivi aggiornamenti; b) il support | Gazzetta Ufficiale | |
zione dei regolamenti relativi ai tributi, alle imposte comunali ed ai rispettivi aggiornamenti; b) il supporto alla determinazione delle tariffe, delle imposte ed aliquote dei singoli tributi ; c) la predisposizione della modulistica per il pagamento; d) la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; e) il contenzioso tributario; f) l'eventuale affidamento, | lla determinazione delle tariffe, delle imposte ed aliquote dei singoli | tributi | ; c) la predisposizione della modulistica per il pagamento; d) la g | Gazzetta Ufficiale | |
b) il supporto alla determinazione delle tariffe, delle imposte ed aliquote dei singoli tributi; c) la predisposizione della modulistica per il pagamento; d) la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; e) il contenzioso tributario; f) l'eventuale affidamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, della riscossione dei tributi comunali ad altri sog | ione della modulistica per il pagamento; d) la gestione ordinaria dei | tributi | e delle imposte comunali; e) il contenzioso tributario; f) l'event | Gazzetta Ufficiale | |
estione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; e) il contenzioso tributario; f) l'eventuale affidamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, della riscossione dei tributi comunali ad altri soggetti e la gestione dei rapporti con questi, se previsto espressamente dall'atto associativo. 2. Per la gestione associata di cui al presente art. e' attribuito | secondo quanto previsto dalla vigente normativa, della riscossione dei | tributi | comunali ad altri soggetti e la gestione dei rapporti con questi, s | Gazzetta Ufficiale | |
i, nonche' in caso di privato infortunio e collaborazione ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni; d) lo svolgimento dei controlli relativi ai tributi locali e regionali di competenza; e) la vigilanza sull'osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali. | petenza dei comuni; d) lo svolgimento dei controlli relativi ai | tributi | locali e regionali di competenza; e) la vigilanza sull'osservanza d | Gazzetta Ufficiale | |
e n. 68/2011) 1. Ai fini del supporto allo svolgimento da parte della polizia locale di attivita' di controllo e ispettive inerenti la verifica degli adempimenti in materia di tributi regionali, la presente sezione da' attuazione all'art. 15, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 68/2011. Art. 17 Interven | e ispettive inerenti la verifica degli adempimenti in materia di | tributi | regionali, la presente sezione da' attuazione all'art. 15, comma 2, l | Gazzetta Ufficiale | |
in modo manifestamente irragionevole o arbitrario, tenuto conto del fatto che l’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 mira a rafforzare la tutela dell’interesse del fisco alla riscossione dei tributi con riferimento all’IVA, parte del cui gettito deve essere riversata all’Unione europea. L’accoglimento della questione comporterebbe, d’altra parte, sia pure per un ambito di tempo limitato, | ira a rafforzare la tutela dell’interesse del fisco alla riscossione dei | tributi | con riferimento all’IVA, parte del cui gettito deve essere riversata all | Corte costituzionale | |
ocedimenti amministrativi, norme dirette a: a) attuare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalita' dei tributi ; b) definire una metodologia di rilevazione dell'evasione fiscale, riferita a tutti i principali tributi, basata sul confronto tra i dati della contabilita' nazionale e quelli acquisiti dall' | iplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalita' dei | tributi | ; b) definire una metodologia di rilevazione dell'evasione fiscale, rife | Gazzetta Ufficiale | |
one della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalita' dei tributi; b) definire una metodologia di rilevazione dell'evasione fiscale, riferita a tutti i principali tributi , basata sul confronto tra i dati della contabilita' nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe tributaria, utilizzando, a tal fine, criteri trasparenti e stabili nel tempo, dei quali deve esse | ogia di rilevazione dell'evasione fiscale, riferita a tutti i principali | tributi | , basata sul confronto tra i dati della contabilita' nazionale e quelli a | Gazzetta Ufficiale | |
applicative e le eventuali misure di copertura finanziaria nelle fasi di attuazione; f) prevedere che il Governo rediga annualmente, anche con il contributo delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio territorio, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, da presentare alle Camere cont | annualmente, anche con il contributo delle regioni in relazione ai loro | tributi | e a quelli degli enti locali del proprio territorio, un rapporto sui ris | Gazzetta Ufficiale | |
enti ad effettuare correttamente gli adempimenti. 1. Il decreto legislativo sull’abuso del diritto I concetti di abuso del diritto ed elusione fiscale vengono unificati e applicabili a tutti i tributi , con l’obiettivo di delineare con certezza la condotta contestabile al contribuente. Ciò fornisce al contribuente margini chiari entro i quali operare senza incorrere nella violazione involont | el diritto ed elusione fiscale vengono unificati e applicabili a tutti i | tributi | , con l’obiettivo di delineare con certezza la condotta contestabile al c | Ministero dell'Economia e delle Finanze | |
l 7 maggio 2012 PROPOSTO ha un debito complessivo nei confronti della società di riscossione teatina pari ad un totale residuo di € 10.914.613,55 costituito da circa 40 cartelle che riguardano tributi quali ritenute alla fonte, Imposta sul Valore Aggiunto, Imposta Locale sui Redditi, Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, Imposta di Registro, Contributi Sanitari, Spese di giustizia, San | esiduo di € 10.914.613,55 costituito da circa 40 cartelle che riguardano | tributi | quali ritenute alla fonte, Imposta sul Valore Aggiunto, Imposta Locale s | Diritto penale contemporaneo | |
o 2012 MOGLIE DEL PROPOSTO ha un debito complessivo nei confronti della società di riscossione teatina pari ad un totale residuo di € 1.166.518,88 costituito da circa 5 cartelle che riguardano tributi quali Imposta sul Valore Aggiunto, Imposta Locale sui Redditi, Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, Imposta di Registro, Contributi Sanitari, Spese di giustizia, Sanzioni pecuniarie ed i | residuo di € 1.166.518,88 costituito da circa 5 cartelle che riguardano | tributi | quali Imposta sul Valore Aggiunto, Imposta Locale sui Redditi, Imposta s | Diritto penale contemporaneo | |
le verifiche: diventano più rigidi i requisiti per il raddoppio dei termini di accertamento La voluntary disclosure diventa più conveniente per chi abbia nascosto capitali all’estero ed evaso tributi in Italia. Mentre si prepara una proroga del condono, il governo Renzi ha dimezzato le somme da pagare e raddoppiato l’impunità. L’escamotage passa attraverso modifiche strutturali al raddoppi | enta più conveniente per chi abbia nascosto capitali all’estero ed evaso | tributi | in Italia. Mentre si prepara una proroga del condono, il governo Renzi h | Il Fatto Quotidiano | |
finanziaria di applicare il raddoppio dei termini. Il regime introdotto dal governo Renzi, limitando il raddoppio dei termini, riduce il novero degli anni da regolarizzare con il pagamento di tributi , interessi e sanzioni (ridotte). E esclude la punibilità anche per l’evasione più datata. I nuovi presupposti per il raddoppio dei termini - Quanto ai presupposti per il raddoppio dei termini | ermini, riduce il novero degli anni da regolarizzare con il pagamento di | tributi | , interessi e sanzioni (ridotte). E esclude la punibilità anche per l’eva | Il Fatto Quotidiano | |
otranno far scattare il nuovo raddoppio dei termini. Cosa vuol dire? L’evasore che “collabora volontariamente” fino al 2 settembre 2015 paga per 8-10 anni, mentre dopo il 2 settembre 2015 paga tributi soltanto per gli ultimi 4-5 anni. Le opposizioni hanno etichettato questa misura come un regalo agli evasori. Di sicuro si tratta di un bel risparmio per il contribuente, tale da far aumentare | settembre 2015 paga per 8-10 anni, mentre dopo il 2 settembre 2015 paga | tributi | soltanto per gli ultimi 4-5 anni. Le opposizioni hanno etichettato quest | Il Fatto Quotidiano | |
aventi carattere agevolativo," sono inserite le seguenti: "ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi ,"; b) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole: "le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti" sono inserite le se | ni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei | tributi | ,"; b) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole: "le esenzioni, l | Gazzetta Ufficiale | |
le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti" sono inserite le seguenti: "anche se riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi "; c) nel comma 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) non costituisce comunque deroga ai principi di generalita', di uniformita' e di progressivita' della | seguenti: "anche se riconducibili a caratteristiche strutturali dei | tributi | "; c) nel comma 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: | Gazzetta Ufficiale | |
2, dopo le parole: "legge di delegazione" sono inserite le seguenti: "nonche' indicando quali delle agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi potranno essere inserite nei decreti legislativi"; e) nel comma 2, dopo le parole: "1° gennaio 1992" sono inserite le seguenti: "ovvero dal primo giorno secondo mese successivo a | o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei | tributi | potranno essere inserite nei decreti legislativi"; e) nel comma 2, | Gazzetta Ufficiale | |
esattori delle imposte dirette o dai concessionari per le quote ricevute in carico dagli stessi esattori, risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, debitori per tributi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1989, possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari ad un sesto dell'imposta ancora dovuta e di una somma pari al 10 per cen | o, alla data di entrata in vigore della presente legge, debitori per | tributi | iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1989, possono estinguere | Gazzetta Ufficiale | |
non ancora pagati. Il versamento deve essere effettuato, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto previsto dal comma 3, al competente concessionario del servizio di riscossione dei tributi . Non sono dovuti l'indennita' di mora ed i diritti di cui al decreto del Ministro delle finanze 6 novembre 1954, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 25 novembre 1954, e non | comma 3, al competente concessionario del servizio di riscossione dei | tributi | . Non sono dovuti l'indennita' di mora ed i diritti di cui al decreto d | Gazzetta Ufficiale | |
entire l'applicazione della disposizione del comma 1 gli uffici dell'Amministrazione finanziaria devono trasmettere al competente concessionario del servizio di riscossione dei tributi le domande di rimborso e di discarico per quote erariali, non rimborsate e non discaricate alla data di entrata in vigore della presente legge, presentate: a) dagli esattori delle imposte | rasmettere al competente concessionario del servizio di riscossione dei | tributi | le domande di rimborso e di discarico per quote erariali, non rimborsate | Gazzetta Ufficiale | |
buenti indicati nelle domande di rimborso e di discarico che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 3, il concessionario del servizio di riscossione dei tributi e' autorizzato, fino al 31 dicembre 1996, a riprendere gli atti esecuvi secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, | lito dal comma 3, il concessionario del servizio di riscossione dei | tributi | e' autorizzato, fino al 31 dicembre 1996, a riprendere gli atti esecuv | Gazzetta Ufficiale | |
capitali anche all'estero dai contribuenti di cui al comm 4 per il recupero delle somme ivi previsto. 6. Entro il 30 giugno 1992 i concessionari del servizio di riscossione dei tributi inviano al competente ufficio finanziario che ha trasmesso le domande di rimborso o di discarico un elenco degli atti sottoscritti dai contribuenti e dei relativi versamenti effett | l 30 giugno 1992 i concessionari del servizio di riscossione dei | tributi | inviano al competente ufficio finanziario che ha trasmesso le domande di | Gazzetta Ufficiale | |
a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, i concessionari del servizio di riscossione dei tributi sono autorizzati ad accedere direttamente a qualsiasi ufficio e centro dell'Amministrazione finanziaria, alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari e mobiliari ed alle ca | 12 luglio 1991, n. 202, i concessionari del servizio di riscossione dei | tributi | sono autorizzati ad accedere direttamente a qualsiasi ufficio e centro d | Gazzetta Ufficiale | |
un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. 7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su su | presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i | tributi | speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre | Gazzetta Ufficiale | |
fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso l'ufficio che ha proceduto alla loro formazione, sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648."; c) il terzo comma e' abrogato; d) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Gli stessi uffici p | presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i | tributi | speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1 | Gazzetta Ufficiale | |
conoscere le controversie in- dicate nel secondo e terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; quelle in materia di imposte e tributi comunali e locali e quelle in materia di sovraimposte e addizionali alle predette imposte; b) previsione della facolta' di richiedere, in tutto o in parte, l'esame preventivo e la def | epubblica 26 ottobre 1972, n. 636; quelle in materia di imposte e | tributi | comunali e locali e quelle in materia di sovraimposte e addizionali alle | Gazzetta Ufficiale | |
egrativa che non siano scaduti alla data del 31 dicembre 1991, sono prorogati di due anni nei confronti dei soggetti che non hanno presentato la predetta dichiarazione. Relativamente ai tributi di cui al comma 1 dell'articolo 53 sono altresi' sospesi, sino al 31 dicembre 1993, i termini di prescrizione e di decadenza riguardanti la riscossione delle imposte complementa | che non hanno presentato la predetta dichiarazione. Relativamente ai | tributi | di cui al comma 1 dell'articolo 53 sono altresi' sospesi, sino | Gazzetta Ufficiale | |
A DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE TRIBUTARIE CAPO V DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE DOGANALI Art. 64. 1. Le controversie relative ai tributi amministrati dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette pendenti presso l'Amministrazione o davanti all'autorita' giudiziaria alla data di entrata in vigore della present | Art. 64. 1. Le controversie relative ai | tributi | amministrati dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette | Gazzetta Ufficiale | |
a alla data di entrata in vigore della presente legge per violazioni commesse fino al 30 settembre 1991, possono, su istanza del contribuente, essere definite con il pagamento dei tributi , accertati dagli uffici impositori, ove dovuti, e del 20 per cento del minimo della relativa pena pecuniaria. 2. Le violazioni commesse fino al 30 settembre 1991 relative ai tributi | u istanza del contribuente, essere definite con il pagamento dei | tributi | , accertati dagli uffici impositori, ove dovuti, e del 20 per cento de | Gazzetta Ufficiale | |
tributi, accertati dagli uffici impositori, ove dovuti, e del 20 per cento del minimo della relativa pena pecuniaria. 2. Le violazioni commesse fino al 30 settembre 1991 relative ai tributi di cui al comma 1, costituenti reati suscettibili di definizione in via amministrativa, accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere, ad | . 2. Le violazioni commesse fino al 30 settembre 1991 relative ai | tributi | di cui al comma 1, costituenti reati suscettibili di definizion | Gazzetta Ufficiale | |
i di definizione in via amministrativa, accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere, ad istanza dell'interessato, estinte con il pagamento dei tributi accertati ove dovuti e del 20 per cento del minimo della sanzione pecuniaria applicabile. 3. Per le infrazioni di cui ai commi 1 e 2, non ancora accertate alla data di entrata in | essere, ad istanza dell'interessato, estinte con il pagamento dei | tributi | accertati ove dovuti e del 20 per cento del minimo della sanzione | Gazzetta Ufficiale | |
comunque essere esercitata entro il secondo anno successivo a quello in cui la sentenza e il provvedimento sono divenuti definitivi. Le somme versate, relativamente ai singoli tributi , non sono in ogni caso ripetibili. 3. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 copia della sentenza definitiva di condanna o del provvedimento definitivo e' trasmessa a cura | no divenuti definitivi. Le somme versate, relativamente ai singoli | tributi | , non sono in ogni caso ripetibili. 3. Ai fini delle disposizioni di cui | Gazzetta Ufficiale | |
ra' alla integrazione dei sistemi informativi degli uffici dell'Amministrazione finanziaria in modo che gli uffici competenti possano conoscere lo stato della riscossione dei tributi . A tal fine si procedera' al collegamento diretto con l'anagrafe tributaria dei concessionari della riscossione, per il tramite del Consorzio nazionale dei concessionari. 36. Il | gli uffici competenti possano conoscere lo stato della riscossione dei | tributi | . A tal fine si procedera' al collegamento diretto con l'anagrafe tribu | Gazzetta Ufficiale | |
27 al comma 37 del presente articolo secondo i criteri ivi enunciati. Con gli stessi regolamenti potra' essere prevista l'estensione dell'utilizzo del conto fiscale anche ad altri tributi diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore aggiunto, nonche', al fine di consentire una piu' rapida acquisizione delle somme riscosse, la rideterminazione de | prevista l'estensione dell'utilizzo del conto fiscale anche ad altri | tributi | diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore aggiunto, non | Gazzetta Ufficiale | |
ce, la disciplina denunciata è irragionevole, perché «premia» il contribuente che ha un debito tributario di ammontare superiore alla base d’asta, mentre sfavorisce il contribuente debitore di tributi per un ammontare complessivo inferiore a detta base, il quale, a séguito dell’assegnazione del suo immobile allo Stato, subisce, «oltre alla perdita dell’immobile, anche l’ulteriore falcidia r | uperiore alla base d’asta, mentre sfavorisce il contribuente debitore di | tributi | per un ammontare complessivo inferiore a detta base, il quale, a séguito | Corte Costituzionale | |
ri), come accertata e risultante dall’estratto di ruolo. Al riguardo, il giudice a quo sottolinea che il principio di capacità contributiva è applicabile anche nella fase della riscossione dei tributi , perché il citato «art. 53 comma 1 Cost. non distingue il momento fisiologico dell’adempimento dalle patologie del rapporto di imposta» e perché «il concorso alle spese pubbliche si attua […] | pacità contributiva è applicabile anche nella fase della riscossione dei | tributi | , perché il citato «art. 53 comma 1 Cost. non distingue il momento fisiol | Corte Costituzionale | |
a l’accumulazione del debito», favorendo il contribuente che ha un debito tributario di ammontare superiore alla base d’asta del terzo incanto e sfavorendo, invece, il contribuente debitore di tributi per un ammontare complessivo inferiore a detta base, il quale, a séguito dell’assegnazione del suo immobile allo Stato, subirebbe, «oltre alla perdita dell’immobile, anche l’ulteriore falcidia | asta del terzo incanto e sfavorendo, invece, il contribuente debitore di | tributi | per un ammontare complessivo inferiore a detta base, il quale, a séguito | Corte Costituzionale | |
no sconti d’imposta o compromessi sulla clandestinità del possesso illecito»5. In altre parole il contribuente infedele, che avvia la procedura autodenunciandosi al Fisco, dovrà pagare tutti i tributi evasi (relativi agli anni d’imposta per cui è ancora possibile un accertamento), le correlate sanzioni e gli interessi maturati. Come contropartita per la resipiscenza del contribuente lo Stat | che avvia la procedura autodenunciandosi al Fisco, dovrà pagare tutti i | tributi | evasi (relativi agli anni d’imposta per cui è ancora possibile un accert | Diritto penale contemporaneo | |
porta la non punibilità per un ampio novero di reati: la previsione normativa, collegando la rinuncia alla pena ad una condotta che ex post reintegra il bene offeso (la corretta percezione dei tributi ), pare senz’altro riconducibile al paradigma delle cause sopravvenute di non punibilità21. L’esclusione della punibilità opera non solo per chi si è autodenunciato, ma anche per coloro che son | ondotta che ex post reintegra il bene offeso (la corretta percezione dei | tributi | ), pare senz’altro riconducibile al paradigma delle cause sopravvenute di | Diritto penale contemporaneo | |
Discorso non diverso vale per il falso nella transazione fiscale (art. 11, comma II, d.lgs. 74/2000), delitto che punisce chi, “al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fi | e chi, “al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei | tributi | e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini del | Diritto penale contemporaneo | |
di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Anche qui è comprensibile la scelta del legislatore: per accedere alla voluntary disclosure è necessario offrire un quadro puntuale dei tributi dovuti, per cui una collaborazione volontaria conclusasi positivamente esclude in radice uno degli elementi di fattispecie, ovvero l’impossibilità, anche solo relativa, di ricostruire il quant | re alla voluntary disclosure è necessario offrire un quadro puntuale dei | tributi | dovuti, per cui una collaborazione volontaria conclusasi positivamente e | Diritto penale contemporaneo | |
sia il profitto di una corruzione tra privati (art. 2635 c.c.): la conclusione positiva della collaborazione volontaria elide ex post l’offesa allo Stato correlata alla corretta percezione dei tributi , non il danno eventualmente patito dalla società o “la distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”. Nello stesso solco si inscrive il permanere dell’interesse a persegu | elide ex post l’offesa allo Stato correlata alla corretta percezione dei | tributi | , non il danno eventualmente patito dalla società o “la distorsione della | Diritto penale contemporaneo | |
ltresì alcune norme di attuazione. Concernono pure il procedimento le sent. nn. 281 (122) e 451 (123), le quali hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che regolano, per i tributi locali, la composizione dei collegi giudicanti di primo e secondo grado. Purtroppo, a distanza di decenni dall'entrata in vigore della costituzione, il legislatore non si era curato di attuare | ichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che regolano, per i | tributi | locali, la composizione dei collegi giudicanti di primo e secondo grado. | Corte Costituzionale | |
sioni, con la conseguente violazione dell'art. 101 Cost. E' da augurare che si provveda ora rapidamente con una nuova normativa costituzionalmente corretta, ed inoltre che il contenzioso per i tributi locali non continui ad essere caratterizzato dall'enorme, incredibile lentezza, notata purtroppo da molto tempo e gravemente dannosa per la finanza pubblica. Peraltro, tale lentezza è purtrop | rmativa costituzionalmente corretta, ed inoltre che il contenzioso per i | tributi | locali non continui ad essere caratterizzato dall'enorme, incredibile le | Corte Costituzionale | |
Omissis). Art. 1 Oggetto 1. Al fine di promuovere e sostenere i comuni per la finalita' di contrasto all'evasione dei tributi locali, regionali ed erariali, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera a) della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) il presente capo det | re e sostenere i comuni per la finalita' di contrasto all'evasione dei | tributi | locali, regionali ed erariali, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera | Gazzetta Ufficiale | |
scali 1. La gestione associata delle entrate tributarie, delle imposte comunali e dei servizi fiscali, comporta, in particolare: a) la predisposizione dei regolamenti relativi ai tributi , alle imposte comunali ed ai rispettivi aggiornamenti; b) il supporto alla determinazione delle tariffe, delle imposte ed aliquote dei singoli tributi; c) la predisposizione della | in particolare: a) la predisposizione dei regolamenti relativi ai | tributi | , alle imposte comunali ed ai rispettivi aggiornamenti; b) il suppo | Gazzetta Ufficiale | |
ione dei regolamenti relativi ai tributi, alle imposte comunali ed ai rispettivi aggiornamenti; b) il supporto alla determinazione delle tariffe, delle imposte ed aliquote dei singoli tributi ; c) la predisposizione della modulistica per il pagamento; d) la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; e) il contenzioso tributario; f) l'eventuale affid | la determinazione delle tariffe, delle imposte ed aliquote dei singoli | tributi | ; c) la predisposizione della modulistica per il pagamento; d) | Gazzetta Ufficiale | |
il supporto alla determinazione delle tariffe, delle imposte ed aliquote dei singoli tributi; c) la predisposizione della modulistica per il pagamento; d) la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; e) il contenzioso tributario; f) l'eventuale affidamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, della riscossione dei tributi comunali ad altri s | ne della modulistica per il pagamento; d) la gestione ordinaria dei | tributi | e delle imposte comunali; e) il contenzioso tributario; f) l'e | Gazzetta Ufficiale | |
tione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; e) il contenzioso tributario; f) l'eventuale affidamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, della riscossione dei tributi comunali ad altri soggetti e la gestione dei rapporti con questi, se previsto espressamente dall'atto associativo. 2. Per la gestione associata di cui al presente articolo e' | , secondo quanto previsto dalla vigente normativa, della riscossione dei | tributi | comunali ad altri soggetti e la gestione dei rapporti con questi, s | Gazzetta Ufficiale | |
tri, nonche' in caso di privato infortunio e collaborazione ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni; d) lo svolgimento dei controlli relativi ai tributi locali e regionali di competenza; e) la vigilanza sull'osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti loca | petenza dei comuni; d) lo svolgimento dei controlli relativi ai | tributi | locali e regionali di competenza; e) la vigilanza sull'osservanza | Gazzetta Ufficiale | |
il contributo, evidenzia quali sono state le attivita' di contrasto all'evasione svolte, anche in termini di indicazione delle azioni coordinate o congiunte poste in essere tra gli uffici tributi e polizia municipale. Art. 8 Non ammissione ai contributi 1. L'ente beneficiario non e' ammesso a contributo qualora la domand | one delle azioni coordinate o congiunte poste in essere tra gli uffici | tributi | e polizia municipale. Art. 8 | Gazzetta Ufficiale | |
azione e integrazione professionale con altri enti nell'ambito delle attivita' di controllo e ispettive inerenti la verifica da parte della polizia locale degli adempimenti in materia di tributi regionali; d) aver presentato proposte progettuali integrate ai sensi dell'art. 25; e) collaborazione tra gli uffici dell'ente. Art. 18 | verifica da parte della polizia locale degli adempimenti in materia di | tributi | regionali; d) aver presentato proposte progettuali integrate | Gazzetta Ufficiale | |
L'art. 26 della suddetta legge-delega, rubricato «Contrasto dell'evasione fiscale», prevede infatti che «i decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attivita' di gestione e di riscossion | islativi di cui all' articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei | tributi | e delle compartecipazioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa d | Corte Costituzionale |
Notes:
1 Where to start a query
2Smart Searcht breaks the user's input into individual words and then matches those words in any position and in any order in the table (rather than simple doing a simple string compare)
3Regular Expressions can be used to initialize advanced searches. In the regular expression search you can enter regular expression with various wildcards such as: